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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13226/2026

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;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al controricorso;- controricorrente -nonchéMOSCA GIUSEPPINA;- intimata -avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del14/4/20261.1. [OSCURATO:PERSONA], assoggettato a liquidazionecontrollata a seguito di sentenza del tribunale di Monza del25/9/2023, con ricorso notificato in data 14/3/2025, ha chiesto,Numero registro generale 14825/2025Nu2m ero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026per un motivo, la cassazione del decreto con il quale, in data3/2/2025, il giudice delegato alla liquidazione controllata hadichiarato l’esecutività dello stato passivo.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.1.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Il ricorso è inammissibile.2.2.

La liquidazione controllata, in effetti, “ … rispetto allaliquidazione giudiziale, … si atteggia a procedura minore, ma distruttura equivalente” in quanto “entrambe sono rivolte allaliquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento delceto creditorio”.2.3.

Se è vero, che: - “la liquidazione giudiziale riguardal’imprenditore commerciale medio-grande, per l’individuazionedel quale sono previste dalla legge specifiche soglie numericoquantitative” mentre “la liquidazione controllata concerne ilconsumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo,l’imprenditore minore e ogni altro debitore non assoggettabilealla liquidazione giudiziale”; - “i differenti presupposti soggettivi,che comportano un valore più limitato dei patrimoni interessatie una limitata complessità delle situazioni economico-finanziariecoinvolte, giustificano la semplificazione di alcuni aspetti delladisciplina della liquidazione controllata”, resta, nondimeno, ilfatto che tale procedura “condivide con la liquidazione giudizialegli aspetti sostanziali di fondo”.2.4.

Intanto, “entrambe le procedure prevedono lospossessamento del debitore dai propri beni e la perdita dellasua legittimazione processuale e attuano il concorso formale esostanziale dei creditori, che non possono iniziare o proseguireazioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nellaprocedura e che devono far valere i propri crediti solo in sede diRic. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 14825/2025Nu3m ero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026formazione dello stato passivo, in ossequio al principio della parcondicio …”.2.5.

Inoltre, “l’attuazione del principio di uguaglianzaimpone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le dueprocedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sonoconnotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzionedi comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando ilpatrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condiciocreditorum” (Corte cost. n. 121/2024).2.6.

Si tratta, a giudizio della Corte, di analogie che, inmancanza di norme che possano deporre in senso contrario,inducono a ritenere che: - la legittimazione processuale deldebitore assoggettato a liquidazione controllata è senz’altroregolata dagli stessi principi, già maturati in materia difallimento, che (in difetto di innovazione sul punto) valgono intema di liquidazione giudiziale; - il debitore è, pertanto, del tuttoprivo di qualsivoglia legittimazione ad impugnare il decreto conil quale il giudice delegato ha dichiarato l’esecutività dello statopassivo.2.7.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermatoche, nel fallimento, non sussiste la legittimazione del fallito adimpugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sededi formazione dello stato passivo, non solo perché privi didefinitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, maanche per quanto disposto dall’art. 43 l.fall., che sancisce, per irapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, lalegittimazione esclusiva del curatore, nonché per l’espressaprevisione di cui all’art. 98 l.fall., a tenore del quale (al pari diquanto disposto dagli artt. 206 e 273 c.c.i.i.) il decreto con cui ilgiudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile didenunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ividisciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i qualiRic. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re4gis tro generale 14825/2025Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026non figura il debitore (cfr. Cass. n. 29156 del 2024, che hacassato senza rinvio il decreto impugnato, che avevaerroneamente ritenuto ammissibile l’intervento della societàfallita nel giudizio di opposizione allo stato passivo; conf., Cass.,n. 1197 del 2023; Cass., n. 7407 del 2013).2.8.

Tale principio è stato, in seguito, affermato ancheper la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall’art.14-ter della l. n. 3/2012, lì dove si è ritenuto, con rilievisenz’altro applicabili anche alla liquidazione controllata previstadagli artt. 268 s. c.c.i.i., che non sussiste la legittimazione deldebitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazionedello stato passivo (Cass. n. 11447 del 2025).2.9.

Nello stesso modo, si è affermato che “lalegittimazione a resistere al reclamo di cui al procedimento exartt. 14-octies, 10, comma 6, l. 3/2012 e 737 c.p.c., di indubbianatura contenziosa, spetti al liquidatore quale portatore degliinteressi della massa dei creditori” sul dichiarato presuppostoche “la procedura di liquidazione ricalca, nelle sue lineeessenziali, quella fallimentare: entrambe le procedure hanno,infatti, natura concorsuale in quanto investono l’interopatrimonio pignorabile del debitore insolvente o sovraindebitatodeterminandone lo spossessamento con amministrazioneaffidata al soggetto (curatore o liquidatore) al quale èdemandata la liquidazione del patrimonio finalizzata alsoddisfacimento dei creditori concorsuale …” (Cass. n. 10243 del2025).2.10.

L’esposta soluzione, in effetti, tanto più a fronte dellanuova disciplina in tema di liquidazione controllata, trovafondamento su innumerevoli argomenti.2.11.

Innanzitutto, le norme equiparano, sul piano deglieffetti giuridici, l’apertura della liquidazione (anche controllata:cfr. l’art. 270, comma 5, già nel testo anteriore alle modificheRic. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 14825/2025Nu5m ero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026apportate dal d.lgs. n. 136/2024, rinvia agli art. 150 e 151c.c.i.i.) e la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 14-quinquies, comma 3, l. n. 3/2012) e di apertura dellaliquidazione giudiziale (artt. 150 e 151 c.c.i.i.), da cui discendetanto l’(espressa) improcedibilità delle azioni cautelari edesecutive sui beni compresi nella liquidazione (come visto: Cortecost. n. 121/2024 in motiv.), quanto la sostituzione delliquidatore (al pari del curatore) ai creditori nel far valerel’inopponibilità degli atti di alienazione (art. 2913 c.c.) e dei titolidi prelazione che richiedano formalità trascrizionali ai finidell’opponibilità ai creditori (art. 2916, nn. 1 e 2, c.c.).2.12.

Tali disposizioni sostanziali, implicitamenterichiamate dall’art. 14-quinquies, comma 3, l. n. 3 cit. e,altrettanto implicitamente, dall’art. 270, comma 5, cit.delineano, dunque, il ruolo del liquidatore nella gestione (primache nella liquidazione) del patrimonio acquisito alla procedura(del quale, infatti, lo stesso ha l’amministrazione: artt. 14-novies, comma 2, e 14-decies, comma 1, l. n. 3 cit.) nel sensodi equiparare, nella sostanza, la gestione dei beni compresi nelpatrimonio oggetto della liquidazione (anche controllata: art.275, comma 2, e 274, comma 1, c.c.i.i.) alla gestione dei benicompresi nel fallimento (artt. 31, 42 e 104-ter, lett. c, l.fall.) enella liquidazione giudiziale (artt. 128 e 142 c.c.i.i.).2.13.

L’art. 14-decies, comma 2, l. n. 3 cit., inoltre,prevede (al pari dell’art. 274, comma 2, in tema di liquidazionecontrollata) che “il liquidatore … esercita o, se pendenti,prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atticompiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo lenorme del codice civile”.2.14.

Il liquidatore (non diversamente dal curatore delfallimento e della liquidazione giudiziale: artt. 66 l.fall. e 165c.c.i.i.), pertanto, subentra nell’azione revocatoria ordinaria,Ric. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re6gis tro generale 14825/2025Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026così come può anche intraprenderla, e, in tal modo, “esercita”,tanto in via di azione, quanto in via di eccezione (artt. 95,comma 1°, l.fall., e 203, comma 1, c.c.i.i.), le prerogativeproprie dei creditori del debitore (anche se sovraindebitato).2.15.

Questa Corte, in effetti, ha, non a caso, ritenuto che,nel giudizio di verificazione dello stato passivo, nel regimedisciplinato dalla legge fallimentare nella sua originaria stesura(che non prevedeva espressamente la legittimazione delcuratore alla proposizione dell’eccezione di revoca del titolo odella garanzia, così come previsto dall’art. 95, comma 1°, l.fall.,nella versione successiva alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e169/2007), l’esclusione del credito (o della garanzia) nonrichiedeva la formale proposizione da parte del curatoredell’azione revocatoria (nella specie, ordinaria) in viariconvenzionale, “potendo la revocabilità dell’atto, che postulaun accertamento costitutivo nel quale l’intervento del giudicenon ha carattere necessario, farsi valere anche in viadi eccezione” (Cass. n. 1533 del 2013).2.16.

Se questo, dunque, è il ruolo che il liquidatoreassume nella gestione (e nella liquidazione) dell’attivo enell’esercizio delle azioni proprie dei creditori volte a soddisfarsisu beni di terzi in forme analoghe a quanto prevede l’art. 602c.p.c., il medesimo ruolo dev’essere, evidentemente, rivestitodal liquidatore anche in sede di formazione dello stato passivo(artt. 14-septies e 14-octies l. n. 3 cit. e art. 273 c.c.i.i.).2.17.

Lo stato passivo della procedura di liquidazione(anche controllata) del patrimonio è, infatti, finalizzato (come hachiarito l’art. 275, comma 5, c.c.i.i.) a collocare nel successivopiano di riparto i diritti dei creditori sul ricavato dellaliquidazione, non diversamente da quanto avviene nel fallimento(artt. 110 s. l.fall.) e nella liquidazione giudiziale (artt. 220 ss.c.c.i.i.).Ric. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re7gis tro generale 14825/2025Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/20262.18.

Nel fallimento e nella liquidazione giudiziale,pertanto, il curatore, ai fini dell’opponibilità dei crediti allamassa, opera quale terzo rappresentante della massa, nellostesso modo in cui, nello stato passivo della liquidazionecontrollata del patrimonio, il liquidatore assume il ruolo dirappresentante della massa e non può, dunque, ritenersisuccessore o avente causa del fallito.2.19.

In tal senso, del resto, depone, nella disciplina dellaliquidazione controllata, l’art. 270, comma 5, che rinviaespressamente all’art. 143 c.c.i.i., che, al pari della disposizionegià contenuta nell’art. 43 l.fall., prevede (come già osservato daCorte cost. n. 121/2024, cit., in motiv.) la sostituzione delcuratore al debitore in tutti i rapporti processuali (che, comequelli, investiti dal giudizio di verificazione dello stato passivo)hanno natura patrimoniale (in quanto volti all’accertamento diun credito in funzione della sua partecipazione al riparto delpatrimonio del debitore ovvero di un diritto alla restituzione diun bene in proprieta o in possesso del debitore).2.20.

Il debitore non può essere, pertanto, ricompreso trai legittimati a impugnare i provvedimenti di esecutività dellostato passivo.3.

Il ricorso è, dunque, inammissibile.4.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidatein dispositivo.5.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MRic. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re8gis tro generale 14825/2025Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna ilricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese delgiudizio, che liquida in € 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 14 aprile 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al controricorso;- controricorrente -nonchéMOSCA GIUSEPPINA;- intimata -avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del14/4/20261.1. [OSCURATO:PERSONA], assoggettato a liquidazionecontrollata a seguito di sentenza del tribunale di Monza del25/9/2023, con ricorso notificato in data 14/3/2025, ha chiesto,Numero registro generale 14825/2025Nu2m ero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026per un motivo, la cassazione del decreto con il quale, in data3/2/2025, il giudice delegato alla liquidazione controllata hadichiarato l’esecutività dello stato passivo.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.1.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Il ricorso è inammissibile.2.2. La liquidazione controllata, in effetti, “ … rispetto allaliquidazione giudiziale, … si atteggia a procedura minore, ma distruttura equivalente” in quanto “entrambe sono rivolte allaliquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento delceto creditorio”.2.3. Se è vero, che: - “la liquidazione giudiziale riguardal’imprenditore commerciale medio-grande, per l’individuazionedel quale sono previste dalla legge specifiche soglie numericoquantitative” mentre “la liquidazione controllata concerne ilconsumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo,l’imprenditore minore e ogni altro debitore non assoggettabilealla liquidazione giudiziale”; - “i differenti presupposti soggettivi,che comportano un valore più limitato dei patrimoni interessatie una limitata complessità delle situazioni economico-finanziariecoinvolte, giustificano la semplificazione di alcuni aspetti delladisciplina della liquidazione controllata”, resta, nondimeno, ilfatto che tale procedura “condivide con la liquidazione giudizialegli aspetti sostanziali di fondo”.2.4. Intanto, “entrambe le procedure prevedono lospossessamento del debitore dai propri beni e la perdita dellasua legittimazione processuale e attuano il concorso formale esostanziale dei creditori, che non possono iniziare o proseguireazioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nellaprocedura e che devono far valere i propri crediti solo in sede diRic. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 14825/2025Nu3m ero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026formazione dello stato passivo, in ossequio al principio della parcondicio …”.2.5. Inoltre, “l’attuazione del principio di uguaglianzaimpone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le dueprocedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sonoconnotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzionedi comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando ilpatrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condiciocreditorum” (Corte cost. n. 121/2024).2.6. Si tratta, a giudizio della Corte, di analogie che, inmancanza di norme che possano deporre in senso contrario,inducono a ritenere che: - la legittimazione processuale deldebitore assoggettato a liquidazione controllata è senz’altroregolata dagli stessi principi, già maturati in materia difallimento, che (in difetto di innovazione sul punto) valgono intema di liquidazione giudiziale; - il debitore è, pertanto, del tuttoprivo di qualsivoglia legittimazione ad impugnare il decreto conil quale il giudice delegato ha dichiarato l’esecutività dello statopassivo.2.7. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermatoche, nel fallimento, non sussiste la legittimazione del fallito adimpugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sededi formazione dello stato passivo, non solo perché privi didefinitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, maanche per quanto disposto dall’art. 43 l.fall., che sancisce, per irapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, lalegittimazione esclusiva del curatore, nonché per l’espressaprevisione di cui all’art. 98 l.fall., a tenore del quale (al pari diquanto disposto dagli artt. 206 e 273 c.c.i.i.) il decreto con cui ilgiudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile didenunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ividisciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i qualiRic. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re4gis tro generale 14825/2025Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026non figura il debitore (cfr. Cass. n. 29156 del 2024, che hacassato senza rinvio il decreto impugnato, che avevaerroneamente ritenuto ammissibile l’intervento della societàfallita nel giudizio di opposizione allo stato passivo; conf., Cass.,n. 1197 del 2023; Cass., n. 7407 del 2013).2.8. Tale principio è stato, in seguito, affermato ancheper la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall’art.14-ter della l. n. 3/2012, lì dove si è ritenuto, con rilievisenz’altro applicabili anche alla liquidazione controllata previstadagli artt. 268 s. c.c.i.i., che non sussiste la legittimazione deldebitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazionedello stato passivo (Cass. n. 11447 del 2025).2.9. Nello stesso modo, si è affermato che “lalegittimazione a resistere al reclamo di cui al procedimento exartt. 14-octies, 10, comma 6, l. 3/2012 e 737 c.p.c., di indubbianatura contenziosa, spetti al liquidatore quale portatore degliinteressi della massa dei creditori” sul dichiarato presuppostoche “la procedura di liquidazione ricalca, nelle sue lineeessenziali, quella fallimentare: entrambe le procedure hanno,infatti, natura concorsuale in quanto investono l’interopatrimonio pignorabile del debitore insolvente o sovraindebitatodeterminandone lo spossessamento con amministrazioneaffidata al soggetto (curatore o liquidatore) al quale èdemandata la liquidazione del patrimonio finalizzata alsoddisfacimento dei creditori concorsuale …” (Cass. n. 10243 del2025).2.10. L’esposta soluzione, in effetti, tanto più a fronte dellanuova disciplina in tema di liquidazione controllata, trovafondamento su innumerevoli argomenti.2.11. Innanzitutto, le norme equiparano, sul piano deglieffetti giuridici, l’apertura della liquidazione (anche controllata:cfr. l’art. 270, comma 5, già nel testo anteriore alle modificheRic. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 14825/2025Nu5m ero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026apportate dal d.lgs. n. 136/2024, rinvia agli art. 150 e 151c.c.i.i.) e la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 14-quinquies, comma 3, l. n. 3/2012) e di apertura dellaliquidazione giudiziale (artt. 150 e 151 c.c.i.i.), da cui discendetanto l’(espressa) improcedibilità delle azioni cautelari edesecutive sui beni compresi nella liquidazione (come visto: Cortecost. n. 121/2024 in motiv.), quanto la sostituzione delliquidatore (al pari del curatore) ai creditori nel far valerel’inopponibilità degli atti di alienazione (art. 2913 c.c.) e dei titolidi prelazione che richiedano formalità trascrizionali ai finidell’opponibilità ai creditori (art. 2916, nn. 1 e 2, c.c.).2.12. Tali disposizioni sostanziali, implicitamenterichiamate dall’art. 14-quinquies, comma 3, l. n. 3 cit. e,altrettanto implicitamente, dall’art. 270, comma 5, cit.delineano, dunque, il ruolo del liquidatore nella gestione (primache nella liquidazione) del patrimonio acquisito alla procedura(del quale, infatti, lo stesso ha l’amministrazione: artt. 14-novies, comma 2, e 14-decies, comma 1, l. n. 3 cit.) nel sensodi equiparare, nella sostanza, la gestione dei beni compresi nelpatrimonio oggetto della liquidazione (anche controllata: art.275, comma 2, e 274, comma 1, c.c.i.i.) alla gestione dei benicompresi nel fallimento (artt. 31, 42 e 104-ter, lett. c, l.fall.) enella liquidazione giudiziale (artt. 128 e 142 c.c.i.i.).2.13. L’art. 14-decies, comma 2, l. n. 3 cit., inoltre,prevede (al pari dell’art. 274, comma 2, in tema di liquidazionecontrollata) che “il liquidatore … esercita o, se pendenti,prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atticompiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo lenorme del codice civile”.2.14. Il liquidatore (non diversamente dal curatore delfallimento e della liquidazione giudiziale: artt. 66 l.fall. e 165c.c.i.i.), pertanto, subentra nell’azione revocatoria ordinaria,Ric. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re6gis tro generale 14825/2025Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026così come può anche intraprenderla, e, in tal modo, “esercita”,tanto in via di azione, quanto in via di eccezione (artt. 95,comma 1°, l.fall., e 203, comma 1, c.c.i.i.), le prerogativeproprie dei creditori del debitore (anche se sovraindebitato).2.15. Questa Corte, in effetti, ha, non a caso, ritenuto che,nel giudizio di verificazione dello stato passivo, nel regimedisciplinato dalla legge fallimentare nella sua originaria stesura(che non prevedeva espressamente la legittimazione delcuratore alla proposizione dell’eccezione di revoca del titolo odella garanzia, così come previsto dall’art. 95, comma 1°, l.fall.,nella versione successiva alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e169/2007), l’esclusione del credito (o della garanzia) nonrichiedeva la formale proposizione da parte del curatoredell’azione revocatoria (nella specie, ordinaria) in viariconvenzionale, “potendo la revocabilità dell’atto, che postulaun accertamento costitutivo nel quale l’intervento del giudicenon ha carattere necessario, farsi valere anche in viadi eccezione” (Cass. n. 1533 del 2013).2.16. Se questo, dunque, è il ruolo che il liquidatoreassume nella gestione (e nella liquidazione) dell’attivo enell’esercizio delle azioni proprie dei creditori volte a soddisfarsisu beni di terzi in forme analoghe a quanto prevede l’art. 602c.p.c., il medesimo ruolo dev’essere, evidentemente, rivestitodal liquidatore anche in sede di formazione dello stato passivo(artt. 14-septies e 14-octies l. n. 3 cit. e art. 273 c.c.i.i.).2.17. Lo stato passivo della procedura di liquidazione(anche controllata) del patrimonio è, infatti, finalizzato (come hachiarito l’art. 275, comma 5, c.c.i.i.) a collocare nel successivopiano di riparto i diritti dei creditori sul ricavato dellaliquidazione, non diversamente da quanto avviene nel fallimento(artt. 110 s. l.fall.) e nella liquidazione giudiziale (artt. 220 ss.c.c.i.i.).Ric. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re7gis tro generale 14825/2025Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/20262.18. Nel fallimento e nella liquidazione giudiziale,pertanto, il curatore, ai fini dell’opponibilità dei crediti allamassa, opera quale terzo rappresentante della massa, nellostesso modo in cui, nello stato passivo della liquidazionecontrollata del patrimonio, il liquidatore assume il ruolo dirappresentante della massa e non può, dunque, ritenersisuccessore o avente causa del fallito.2.19. In tal senso, del resto, depone, nella disciplina dellaliquidazione controllata, l’art. 270, comma 5, che rinviaespressamente all’art. 143 c.c.i.i., che, al pari della disposizionegià contenuta nell’art. 43 l.fall., prevede (come già osservato daCorte cost. n. 121/2024, cit., in motiv.) la sostituzione delcuratore al debitore in tutti i rapporti processuali (che, comequelli, investiti dal giudizio di verificazione dello stato passivo)hanno natura patrimoniale (in quanto volti all’accertamento diun credito in funzione della sua partecipazione al riparto delpatrimonio del debitore ovvero di un diritto alla restituzione diun bene in proprieta o in possesso del debitore).2.20. Il debitore non può essere, pertanto, ricompreso trai legittimati a impugnare i provvedimenti di esecutività dellostato passivo.3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidatein dispositivo.5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MRic. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re8gis tro generale 14825/2025Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 13226/2026Data pubblicazione 07/05/2026La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna ilricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese delgiudizio, che liquida in € 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 14 aprile 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025 n. 14825 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026
Decreto Cassazione n. 13226/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris