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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06740/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che il primo motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della particolare tenuità del fatto, esclusa con motivazione adeguata, in ragione delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, della ripetitività delle condotte di evasione per futili motivi, che ne escludevano l'occasionalità e l'estemporaneità, deponendo, anzi, per la totale indifferenza e insofferenza verso i provvedimenti cautelari applicati (pag. 2), quindi, con incidenza sull'intensità del dolo; rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

4. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che il primo motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della particolare tenuità del fatto, esclusa con motivazione adeguata, in ragione delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, della ripetitività delle condotte di evasione per futili motivi, che ne escludevano l'occasionalità e l'estemporaneità, deponendo, anzi, per la totale indifferenza e insofferenza verso i provvedimenti cautelari applicati (pag. 2), quindi, con incidenza sull'intensità del dolo; rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consig
Sentenza Cassazione n. 06740/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris