CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 25485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20980-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e-[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 20980/2022 Cron. Rep. Ud. 05/07/2023 CC lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]@LE [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] e - [OSCURATO:SOCIETA].); - intimata - avverso l'ordinanza n. 6795/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 29107/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza del 2 marzo 2022 n. 6795, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che ne aveva rigettato l’impugnazione della sentenza di primo grado, di reiezione del suo ricorso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., per: a ) l’accertamento di nullità della clausola di durata apposta ai contratti di somministrazione a tempo determinato in virtù dei quali ella aveva di fatto prestato la propria attività in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dall'aprile del 2010 e comunque dal 26 febbraio 2008 in favore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l.; b) la condanna al pagamento delle differenze retributive in relazione alle mansioni svolte, di VI livello del c.c.n.l. terziario, anziché del IV livello riconosciutole; 2. per quanto interessa, essa ha in particolare ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, la censura con la quale (con il primo motivo di ricorso) la lavoratrice aveva lamentato che la Corte d’appello avesse apprezzato come specifiche le ragioni organizzative giustificanti la limitazione temporale dei contratti impugnati di nullità, in riferimento alla Convenzione quadro di affidamento delle attività informatiche tra SISEV, SISE e Regione [OSCURATO:PERSONA], che a suo avviso non avrebbe consentito l’individuazione di una causale specifica; 5. con atto no tificato il 30 agosto 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso per revocazione con unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]@le s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].), pure intimata, non ha svolto difese; 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., per errore materiale di fatto, consistito nell’avere la Corte di legittimità ritenuto non specificata l’indicazione della sede di produzione della documentazione a fondamento della domanda, invece puntuale (allegati da n. 15 a 42 del fascicolo di primo grado), integrante una mera svista (unico); 2. esso è inammissibile; 3. l’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione consiste in un’erronea percezione dei fatti di causa, che –oltre a dover rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché di essenzialità e di decisività ai fini della decisione – deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4686; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700; Cass. 17 giugno 2022, n. 19713); 3.1. inoltre, come ancora recentemente è stato ribadito (Cass. 7 giugno 2022, n. 18335), esso non può consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984), dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442);4. nel caso di specie, la Corte regolatrice, avendo rilevato che “la censura non riproduce neppure nei suoi tratti essenziali il contenuto della convenzione” quadro di affidamento delle attività informatiche tra SISEV, SISE e Regione [OSCURATO:PERSONA] “e non indica dove la stessa possa essere reperita nel fascicolo” (non potendosi all’evidenza qualificare specifica un’indicazione, come quella offerta dalla ricorrente, relativa ad allegati dal n. 15 al n. 42 del fascicolo di primo grado), ha ritenuto che ad essa sia stata “preclusa ogni possibilità di verificare in concreto dalla lettura degli atti la rilevanza ed eventuale fondatezza della censura mossa alla sentenza” (così all’ultimo periodo del p.to 5 a pg. 5 dell’ordinanza) e pertanto compiuto una valutazione giuridica; 5. in ogni caso, l’errore non sarebbe stato neppure su un fatto decisivo (Cass. 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass. 26 gennaio 2022, n. 2236), posto che la Corte ha ritenuto la stessa censura inammissibile anche sotto altro profilo: per avere la ricorrente opposto una propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice del gravame, senza aver denunciato sotto alcun aspetto un vizio di motivazione, nella parte in cui ha dedotto la prestazione dell'attività lavorativa nell'interesse del reale utilizzatore, alle cui direttive era assoggettata, secondo le risultanze documentali e testimoniali (al punto 7 di pg. 5 dell’ordinanza); 6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il