CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 19657/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3978/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 175. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 2RG n.3978/2021Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio certificata indicato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 55. -controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Milano n . 7818 /2 0 20 , depositata in data 1dicembre 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. citava dinanzi al giudice di pace di Milano la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 4.944,4, somma corrispondente all’importo portato da due assegni bancari non trasferibiliemessi da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui l’attrice aveva concluso una convenzione relativa alla liquidazione dei sinistri, l’uno in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di euro 2.700,00, e l’altro in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di euro 2.244,40; tali assegn i , infatti, emess i da [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:SOCIETA], era no stat i post i all’incasso , rispettivamente, presso l’ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], e l’altro, presso l’ufficio postale di Milano 14, dopo che glistessi era no stat i depositat i su «librett i di risparmio postale» da i sedicent i Serao e Martucci , con successivo prelevamento dell’intera somma. Pertanto, tali assegn i , munit i di clausola di non trasferibilità, eranostati pagat i presso l ’Ufficio postale di Milano a persona diversa dal legittimo beneficiario del titolo, sicché la Unpolsai era stata costretta ad effettuare un altro pagamento agli effettivi soggett i legittimati allariscossione dei titol i . Sussisteva la responsabilità della 3RG n.3978/2021Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale avrebbe errato nell’identificazione del prenditore. 2. Il giudice di pace rigettava la domanda, escludendo la responsabilità della banca negoziatrice, che aveva adempiuto al proprio obbligo di identificare i portatoridegli assegni, verificando il numero di codice fiscale e la cartadi identità. 3. Il tribunale di Milano accoglieva il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva bene adempiuto all’obbligazione cui era tenuta a i sensi dell’art. 43 L.A.. La banca, dunque, avrebbe dovuto procedere all’identificazione dei prenditori «sulla base di due documenti di identità», entrambi muniti di foto. Non sussisteva la colpa della [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla circostanza che la banca emittente l’assegno di traenza lo aveva spedito con la posta ordinaria. Il tribunale condannava, dunque, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 4.944,90. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anche memoria scritta. 5. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce: «Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del regio decreto n. 1736/1933 (legge assegni) , degli articoli 1218, 1176, 2º comma, 1992, c.c., degli artt. 1 e 35 d.P.R. 445/2000, dell’art. 6 D.M. n. 142/2006 e dell’art. 19, comma 1, lettera a) e dell’art. 3 allegato tecnico D. Lgs. n. 231/2007 e, dell’art.115 c.p.c.». 4RG n.3978/2021Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] particolare, la ricorrente assume che il tribunale avrebbe errato nel far assurgere al rango di regole di comportamento determinate ipotesi di condotta suggerita dall’ABI, indebitamente che disciplina in via generale la diligenza dovuta. La lettera ABI del 7/5/2001 sarebbe rivolta ai suoi associati, «tra i quali non figura affatto [OSCURATO:PERSONA]». L’accettazione degli assegni era avvenuta con la piena osservanza delle norme relative alla corretta identificazione del cliente, mediante verifica dell’identità dell’intestatario prenditore a mezzo documento identificativo risultante valido genuino, già da solo idoneo a consentire l’identificazione del cliente. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Il motivo è ammissibile in quanto articolato come violazione di legge, e quindi degli articoli 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, 1218 e 1176 c.c. vertendosi in temadi clausola generale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., in quanto il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta “norma elastica”, costituisceuna vera e propria attività di interpretazione della norma -non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto -, dando concretezza a quella «parte mobile» della stessa che il legislatore ha voluto totale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (Cass., n. 8047 del2019, poi richiamata in Cass., 10 febbraio 2021, n. 3649). 1.3. Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella 5RG n.3978/2021Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (Cass., n. 3645 del 1999), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standard, conformi ai valori dell’ordinamento (Cass., n. 505 del 20119. Nella specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha censurato il contrasto dell’interpretazione del tribunale, in sede di appello (riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176, secondocomma, c.c., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare) sia sufficientemente specifica. 1.4.Quanto al merito, è stato recentemente affermato che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite riscontro di un solo documento di identità personale, sia nell’ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica, sia nell’ambito dell’attività negoziale tra privati; ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all’interno dell’ordinamento positivo. È sufficiente, dunque, per andare esente da responsabilità, che la banca negoziatrice abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità (Cass., 12 febbraio 2021, n. 3649; Cass., sez. 1, 26 febbraio 2022, n. 6356; Cass., sez. 1, 11 maggio 2023, n. 12861; Cass., sez. 1, 29 dicembre 2022, n. 38110 ove si chiarisce che la normativa non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo per l’identificazione della clientela, né alcuna 6RG n.3978/2021Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio indagine presso il comune di nascita; Cass. sez. 1, 19 dicembre 2019, n. 34107, per cui l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale, non potendosi escludere in radice la possibilità che il soggetto non legittimato possa addivenire alla contraffazione anche del secondo documento identificativo richiesto). Nella specie, la ricorrente ha evidenziato che - a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che ne ha ritenuto l’inidoneità -la carta d’identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince degli articoli 3 e 4 e ss. del RD n. 773/1931, art. 1, lettera c) e d) del d.P.R., n. 445 del 2000, art. 2892, r.d. n. 635/40). Tra l’altro, deve osservarsi che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela -e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che l’abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l’assegno – l’ art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007 (c.d. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma primo lettera a), che l’identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È imposto, invece, alla lettera b), che l’identificazione e verifica dell’identità del cliente avvenga mediante l’adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, alla fine 7RG n.3978/2021Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi (Cass., sez. 1, 12 febbraio 2021, n. 3649). Pertanto, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti. Va, pure , precisato che la carta d’identità (così come il passaporto, patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligente identificazione purché non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità. Infine, deve puntualizzarsi che, nel caso di pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale(Cass., sez. 6-3, 13 settembre 2022, n. 26866). Ne consegue che l’impostazione del giudice d’appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell’avvenuta identificazione con documento di identità si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce : «Art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione 8RG n.3978/2021Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio degli articoli 1227 c.c., artt. 40 e 41 c.p., in riferimento agli artt. 83 e 84 del d.P.R. n. 156 del 1973 e a l D.M. 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale)nonché dell’art. 1175 c.c. ». In particolare, per la ricorrente il tribunale di Milano ha escluso erroneamente il concorso di colpa della [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., giungendo ad affermare che «le concrete modalità di trasporto e custodia di una spedizione per posta ordinaria, per raccomandata o per assicurata non avvengono con modalità diverse, tali da evidenziare diversi gradi di sicurezza della spedizione». Contrariamente a quanto osservato dal tribunale, invece, proprio la natura dell’assegno di traenza avrebbe imposto «l’invio dell’assegno […] esclusivamente a mezzo assicurata». Il nesso di causalità tra la pacifica spedizione incauta dell’assegno del danno conseguente non potevaritenersi interrotto dal “fatto sopravvenuto”, costituito dal la successiva negoziazione effettuata da Poste. 2.1.Il motivo è fondato. 2.2. Invero, per questa Corte, a sezioni unite, la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente 9RG n.3978/2021Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass., Sez. U., 26 maggio 2020, n. 9769; di recente Cass., sez. 1, 20 luglio 2022, n. 22747; Cass., sez. 6-1, 25 febbraio 2022, n. 6356; Cass., sez. 6- 1, 14 maggio 2021, n. 13152). Pertanto, anche la condotta anteriore da parte del danneggiato - in questo caso la [OSCURATO:SOCIETA]. - entra nel rapporto di causalità, potendosi configurare il fatto colposo di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., ove la banca trattaria decide di avvalersi del servizio di posta ordinaria, assumendosene il rischio. Di qui, l’affermazione per cui, ove si verifichi un’anomalia nel processo di trasmissione e pagamento del titolo, non è necessariamente addebitabile alla banca girataria o negoziatrice, ma «la responsabilità di quest’ultima non esclude infatti, in linea di principio, quella concorrente di altri soggetti eventualmente intervenuti nel predetto processo, che con il loro comportamento abbiano contribuito a cagionare il danno». Il comportamento colposo del soggetto danneggiato, ove non sia tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l’evento dannoso, può concorrere alla produzione di quest’ultimo, trovando applicazione l’art. 1227 primo comma, c.c.. Tale principio, enunciato con riguardo al comportamento del danneggiato sopravvenuto alla commissione del fatto illecito, è applicabile anche «al comportamento del danneggiato coevo o anteriore, purché legato da nesso eziologico con l’evento dannoso, essendosi affermato che il fatto colposo cui fa riferimento l’art. 1227, primo comma, c.c., comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell’evento». Ha precisato, dunque, questa Corte che «risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità 10RG n.3978/2021Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio prescelte per la trasmissione del titolo possono spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato». Ed infatti, il pagamento da parte della banca «non può avere luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile». Si è anche chiarito che il rischio che l’assegno «cada in mani diverse da quelle del destinatario, e sia quindi presentato all’incasso da un soggetto diverso dallo effettivo prenditore, non può ritenersi d’altronde scongiurato né dalla clausola di intrasferibilità, la cui funzione precipua non consiste […] nell’evitare il predetto evento, ma nell’impedire la circolazione del titolo, né dall’imposizione a carico della banca dell’obbligo di procedere all’identificazione del presentatore, dal momento che il puntuale adempimento di tale obbligo è reso sempre più difficoltoso dallo sviluppo di perfezionare tecniche di contraffazione documenti, la cui falsificazione spesso non è rilevabile neppure mediante un controllo accurato, ai fini del quale […] la giurisprudenza di legittimità è costante nell’escludere la necessità del ricorso ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile reperimento o del possesso da parte dell’impiegato addetto delle qualità di un esperto grafologo». Di qui, la conseguenza per cui la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (il bonifico bancario), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso. 11RG n.3978/2021Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio È evidente, dunque, che, relativamente alla posta raccomandata ed assicurata, vada applicata la disciplina di cui al d.m. 26 febbraio 2004; tale scelta di spedizione «consente al mittente di ottenere una certificazione della spedizione con valore legale e di richiedere un avviso di ricevimento, nonché di assicurare il contenuto del plico, prevedendo inoltre la tracciatura elettronica della spedizione, ovverosia la possibilità di ottenere informazioni su dove la stessa si trova, sia per telefono che attraverso Internet». Pertanto, la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, «consentono […] al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni». L’utilizzazione della posta ordinaria «si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissioni più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 della Costituzione». 3. Pertanto, risultanon corretta la motivazione della sentenza del tribunale il quale ha affermato che « il pagamento è frutto di quest’ultima circostanza, ossia dell’inadempimento dell’obbligo di valutare correttamente se la persona che siha di fronte è legittimata a riscuotere il titolo di credito, che è poi il proprium, giuridico e sociale che si demanda al soggetto tenuto al pagamento». 12RG n.3978/2021Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, poi, aggiunto, in modo erroneo, che «ad avviso di chi scrive, il solo fatto di usare la posta ordinaria comporta sicuramente l’accettazione del rischio di una più facile sottrazione dell’assegno e, a tutto voler concedere, che lo stesso sia presentato all’incasso. Non di meno non si capisce perché la banca negoziatrice, che deve esercitare immancabilmente la sua perizia nel valutare la bonitas formale dell’assegno (ossia: l’assenza di segni di alterazione), possa essere ritenuta meno responsabile se non esercita il vaglio dovuto». Pertanto, il giudice d’appello ha emesso una pronunzia non coerente con la decisione di questa Cortea sezioni unite ( Cass., Sez. U., 26 maggio 2020, n. 9769), ed anzi ne ha preso le distanze senza argomenti idonei, però, che possano indurre ad una modifica di tale orientamento. 4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin