Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07375/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, l'inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Nessuno è comparso per i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in relazione a una vicenda attinente all’illecita attività di compravendita di voti,in occasione delle elezioni comunali del comune di Qualiano , tenutesi nell’anno 2018 , all’esito del g iudizio ordinario, ha dichiarato: - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevol i, in concorso tra loro e con altri non ricorrenti, dei reati, contestatiai capi a), c ) ed e), di cui agli artt. 110 cod. pen.,86co. 1 D.P.R. n. 570 del 1960, perché, al fine di ottenere il voto elettorale in favore di [OSCURATO:PERSONA], candidato Sindaco, hanno offerto utilità (in specie, la somma di euro 50) a tre diversi elettori, e ritenuta la continuazione, applicata la recidiva infra-quinquennale a [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva reiterata e infra-quinquennale a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l i ha condannatialla pena di giustizia; -[OSCURATO:PERSONA], colpevole delle falsità d i cui a l cap o g) - riqualificato ai sensi dell’art. 90 comma secondo del d.P.R. n. 570 del 1960, per avere, in qualità di consigliere comunale, autenticato le firme di tre elettori attestando falsamente che essi avevano sottoscritto il modello di presentazione della lista ‘[OSCURATO:PERSONA] della collegata candidatura a sindaco di [OSCURATO:PERSONA] -e al capo h) (sostituzione di persona), e ritenuta la continuazione,e lo ha condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, per il tramitedeirispettivi difensor i di fiducia, i quali formulano i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il ricorso nell’interesse di GennaroSantopaolo e di Ci r o [OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del comune difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi, declinati con un unico atto.

3.1. Con il primo,ci si duole dell’erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen., in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, nella massima estensione di legge, che i ricorrenti avrebbero meritato considerando, come segnalato nell’atto di appello, il loro comportamento processuale, per avere optato per il rito abbreviato, circostanza ignorata dalla Corte di appello.

3.2. Con il secondomotivo sono denuncia ti vizi di motivazione sulle questioni di fatto e di diritto, lamentandosila genericità degli argomenti spesi dalla Corte di appello, ven uta meno all’onere motivazionale gravante ex legesul giudice.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affidato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],consta di due motivi.

4.1. Con il primoè denunciataviolazione degli artt. 63 co. 2 e 191 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti in violazionedel disposto di cui all’art. 63 co. 2 cod. proc. pen.

Ci si riferisce, in particolare, al riconoscimento fotografico effettuat o a carico del Ricciardiellodai coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi ai carabinieri di Qualiano, dopo essere stati fermati e avere reso le prime dichiarazioni, con le quali avevano reso dichiarazioni auto-indizianti, ammettendo di avere accettato la proposta di voto in cambio di denaro.

La Corte di appello ha ignorato cheal riconoscimento fotografico del ricorrente i tre suddetti elettori furono chiamati solo dopo avere reso dichiarazioni autoed etero indizianti, nel che si concreta la situazione di cui al comma secondo dell’art. 63 cod. proc. pen.; si evidenzia anche che, nel dibattimento, il riconoscimento avevainveceavuto esito negativo.

Né può avere rilievola acquisizione, in dibattimento, ai sensi dell’art. 493 co. 3 cod. proc. pen.,della annotazione di polizia giudiziaria dalla quale risultaval’attività di riconoscimento e di descrizione dell’abbigliamento del ricorrente, in quanto inidonea a superare l’inutilizzabilità patologica derivante dall’atto compiuto contra legem, secondo l’evocato orientamento giurisprudenziale.

A t ali obiezioni , la Corte di appello non ha replicato , concentrandosi, piuttosto, per dimostrare la responsabilità del ricorrente , su elementi congetturali.

4.2. Mancanza assoluta di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, con riguardo alle richieste difensive di esclusione della recidiva, di concessione delle circostanze attenuanti generiche, di contenimento della pena inflitta, immotivatamente superiore di sei mesi rispetto al massimo edittale, oltre che di concessione della sospensione condizionale della penae di applicazione della pena sostitutiva.

4.3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.

4.3.1. Ribadiscono la inutilizzabilità del riconoscimento effettuato dai coimputati in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. e delle attività successive a quella collegata, compresa la perquisizione domiciliare, a cui consegue la mancanza di prove a carico del ricorrente.

Si osserva che anche la descrizione del [OSCURATO:PERSONA], con relativa indicazione dell’abbigliamento indossato (che è attività che rientra nell’atto di individuazione e non ne può essere scissa), venne fatta dai coindagati solo dopo avere reso dichiarazioni auto - indizianti.

Pertanto, se, come afferma il Procuratore generale,si riconosce l’inutilizzabilità patologica dell’attività di individuazione, si deve, per logica coerenza, riconoscere del pari inutilizzabile tutto quanto, dapprima in fase investigativa e poi in sede di decisione giudiziaria, è derivato da quella attività di individuazione, o a detta attività è strettamente connesso e collegato, compresa la descrizione dell’abbigliamento.

4.3.2. Anche a proposito della recidiva,la difesa insiste nel sostenere che è mancata, nelle due fasi di merito,la dovuta motivazione, giacchè nessuna delle due sentenze ha affrontatoil tema posto dalla difesa, ovvero che il precedente a carico del ricorrente fosse costituito da una condanna per lesioni risalente a 14 anni prima, delitto del tutto inconferente ai fini della recidiva.

4.3.3. Inoltre, sarebbe stata del tutto travisata la doglianza dell’appellante in merito alla pena inflitta dal primo giudice, dal momento che la Difesa non invocava il minimo edittale, ma si doleva dell’immotivato superamento della soglia massima edittale.

5. [OSCURATO:PERSONA], assistito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, oltre che perchémancante e contradittoria, con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato, pur in assenza di danno effettivo e di compromissione dell’ordine o della regolarità elettorale, nonché per il diniego dell’art. 131-biscod.pen..

5.1. Si segnala come la lista nella quale era candidato il ricorrentefosse supportata da una coalizione di sette liste e come fosse stato ampiamente raggiunto il limite massimo della quota di firme necessarie per la presentazione delle liste.

Mentre la Corte di appello, nel valorizzare i documenti rinvenuti sul telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], omette di considerare che quest’ultimo era a sua volta candidatoe, quindi, sosteneva sé stesso, né può dirsi che le fotografie ritrovate negli smartphone degli altri imputati colleg hino la condotta illecita al [OSCURATO:PERSONA].

Di qui, la fondatezza della richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 131-biscod. pen. su cui, tuttavia , la Corte di appello non ha offerto alcuno spunto valutativo idoneo a sostenerneil rigetto.

5.2. Quanto all’elemento soggettivo del reato, si stigmatizza che la Corte di appello ha del tutto obliterato le dichiarazioni del comandante della Stazione c.c. di Qualiano,che ha riferito della segnalazione ricevuta dallo stessoDe [OSCURATO:PERSONA], nello stesso giorno delle elezioni, circa la svendita dei voti che era in atto sul territorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.È fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , limitatamente alla recidiva, punto in relazione al quale la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato.

1.1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], diGennaro [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili.

2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonomotivi manifestamente infondati.

2.1. Posto che i ricorrenti hanno reso confessione nel giudizio di appello, ammettendo i fatti, rinunciando ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio e concordando la pena con il Procuratore Generale, la manifesta infondatezza del primo motivo si coglie nelriferimento al giudizio abbreviato che, invero, non è il rito con il quale si è celebrato il processo nella fase di merito, ciò che rende il motivo del tutto a-specifico; non senza osservare che il comportamento processuale dell’imputato - che la difesa mira a valorizzare per censurare la decisione impugnata per il mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - non può fondare l’applicazione delledette circostanze in ragione della scelta di definire il processo nelle forme delrito abbreviato, che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessacircostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez.3 n. 46463 del 17/09/2019, Rv.277271).

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato,oltre che del tutto generico, nel contestare una non meglio definita carenza di motivazione, trattandosi di sentenza resa in giudizio definito con le forme del concordato in appello, ovvero sulla base di una scelta processuale che ha comportato una motivazione incentrata unicamente sul trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] fondato con riguardo alla recidiva, in relazione alla quale la sentenza impugnata merita l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Gli altri motivi sono infondati.

3.1. Non è fondato il primo motivo, con cui è denunciata l’inutilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato dai coimputati in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., nonché delle collegate attività successive, compresa la perquisizione domiciliare, da cui deriverebbe la mancanza di prove a carico del ricorrente.

3.1.1. La Corte di appello ha, effettivamente , errato nel ritenere utilizzabile l’annotazione di servizio, citando un orientamento giurisprudenziale che, però, si riferisce alle dichiarazioni spontanee, che sono acquisibili sull’accordo delle parti, mentre, nel caso in scrutinio, vengono in rilievo dichiarazioni rese da indiziati di delitto rese in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., in quanto provenienti da soggetti che , avendo precedentemente giàammesso i fatti, hanno reso di ch iarazioni (oltre che auto - indizianti, anche) etero-indizianti a carico di [OSCURATO:PERSONA].

3.1.2. A ragione, dunque, il ricorrente denuncia la inutilizzabilità dell’individuazione fotografica effettuata dai tre coimputati, non superabile per effetto dell’acquisizione di tale verbale con il consenso delle parti, venendo in rilievo una ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica, in linea con le pronunce menzionate nello stesso ricorso e non contraddette dalla pronuncia menzionata dalla Corte di appello (Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187 –02) che, come detto, si riferisce al diverso caso di verbalizzazione di dichiarazioni spontanee.

3.1.3. Ècostante l'orientamento secondo cui "in tema di dichiarazioni indizianti, l'art. 63 comma secondo del codice di procedura penale (...) espressamente e chiaramente prevede che le dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini sono assolutamente inutilizzabili, anche nei confronti di terzi.Il regime di inutilizzabilità di cui all'art. 63 comma primo si riferisce, infatti, all'ipotesi "fisiologica" nella quale vengono rispettate le norme di garanzia, mentre nel secondo comma il legislatore ha introdotto un deterrente contro ipotesi "patologiche", in cui deliberatamente si ignorano i già preesistenti indizi di reità a carico dell'escusso, con pericolo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti o negoziate, a carico di terzi"(Sez. 6, n. 6425 del 11/04/1994,Rv. 198521 – 01; da ultimo S ez. 3 n. 32019 del 04/06/2025, Rv.288547 - 01) .

Sono, dunque , inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato rese nel corso dell'attivitàdi indagine, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte, ciononostante, in violazione delle norme postea garanzia del diritto di difesa.

3.1.4. Nondimeno, la Corte di appello ha argomentato l’affermazione di responsabilità, prescindendo dal suddetto riconoscimento effettuato il 10 giugno 2018 a opera dei coindagati, e dagli atti a esso stesso correlati, facendo ricorso a dati di fatto indiziari dotati di sufficiente solidità, in specie,valorizzando due elementi dotati di autonom a capacità rappresentativa, costituiti, il primo, dal rinvenimento, nel corso della perquisizione domiciliare a carico dell’imputato, di molte schede fac-simileper il voto elettorale, e, in secondo luogo, dall’avere il ricorrente rivendicato la titolarità di uno scooter beverlyrosso, utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per effettuare la spola dal complesso delle palazzine popolari ai seggi elettorali, “circostanza che denota il suo pieno coinvolgimento nell’azione delittuosa”,come ha osservato la Corte di appello (pg.6).

3.1.5. Al netto dei verbali inutilizzabili, la prova della colpevolezza regge, dunque, su altri elementi, del tutto logicamente valorizzati, mentre il ricorrente ha sìdenunciato l’inutilizzabilità delledichiarazioni a carico, ma non si è premurato di argomentare in merito alla decisività di talielementi.

Infatti, nell'ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per a-specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, leresidue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 Rv. 270303).

Prova di resistenza che, in realtà, ha effettuato la stessa Corte di appello– e con ciò il ricorrente omette il dovuto confronto – giacchéha ritenuto non decisive o dirimenti , ai fini della affermazione di responsabilità , le dichiarazionidei tre ragazzi remunerati in cambio del voto, avendo fondato la decisione su altri elementi convergenti nel senso del coinvolgimento dell’imputato nel delitto a lui ascritto.

La Corte di appello si è, dunque, correttamente determinata, dal momento che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 30271del 11/05/2017 , Rv. 270303).

3.2. Èfondato il secondo motivo, limitatamente al riconoscimento della recidiva.

A fronte di specifico motivodi appello, con il quale si segnalava la risalenza dell’unico, modesto precedente a circa quattordici anni prima, per fatto del tutto incoerente con quello per cui si procede(trattasi di condanna per lesioni personali alla pena di mesi sei di reclusione), la Corte di appello non ha affatto replicato, mentre il primo giudice, dal canto suo,non aveva trattato tale profilo segnalato dalla difes a.

3.2.1. E’ noto l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di recidiva - intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato - si richiede al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez.

U,n. 5859 del 27/10/2011 , Marcianò, Rv. 251690) , essendo tenuto a verificare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e a valutare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale(Sez.

F, n. 35526 del19/08/2013, Rv. 256713; Sez. 3 , n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419).

Daultimo, è stata ribadita la «necessità di tenere conto delle profonde modificazioni nella struttura dell'istituto della recidiva e nel giudizio sull'applicazione dello stesso, indotte dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con l'individuazione del requisito sostanziale dell'accentuata attitudine a delinquere del reo, in quanto manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità, e con la conseguente necessità, perché la recidiva possa considerarsi ritenuta ed applicata, di una valutazione sulla sussistenza nel caso concreto di tale presupposto» (così Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini.

Rv. 284878 –01).

E’ vero che tale onere motivazionale può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6,n. 14937 del 14/03/2018 , Rv. 272803), tuttavia di tali apprezzamenti non v’è traccia nella sentenza impugnata- che si è limitata a rilevare la vicinanza temporale del fatto al passaggio in giudicato della sentenza riguardante il primo reato, come detto, del tutto incoerente con quello in esame -né è rinvenibile in quella di primo grado, del tutto generica sul punto (pg. 31).

3.3. Non hanno pregio, invece, le altre doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio: con riguardo alla misura della pena, la sentenza di primo grado ha considerato, a fronte di una forbice edittale da sei mesi a tre anni di reclusione, la reclusione di due anni quale pena base, articolando specifica,quanto ragionevole , motivazione in merito alle ragioni della individuazione di una pena superiore al minimo edittale, valorizzando la gravità del fatto, per avere corrotto dei giovanissimi elettori alla loro prima esperienza democratica, e la allarmante capacitàa delinqueredesumibile dal ruolo centrale avuto dal [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che versava il corrispettivo del voto corrotto.

La valutazione è più che esaustiva alla luce del consolidato canone ermeneutico a tenore del quale è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez.3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv.276288).

3.3.1. Del tutto generiche sono le ulteriori deduzioni afferenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, temi specificamente e congruamente affrontati dal primo giudice,con puntuali riferimenti alla gravità dei fatti, alla presenza di precedenti ostativi alla sospensione condizionale e alle ragioni ostative alla prognosi favorevole circa l’attitudine di pene sostitutive a fungere da deterrenterispetto alla commissione di ulteriori reati (S ez. 5 n. 17959 del 26/01/2024, Rv.286449).

3.3.2. Come è noto, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delleattenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità.( Sez.2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).

Principio vigente anche in tema di sospensione condizionale della pena(Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002).

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile , in quanto mira a una diversa valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al finedi trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete, dal momento che la Corte di cassazione è giudice della motivazione e non delle prove, sicché, in tema di controllo sulla motivazione, è normativamente preclusa, nel giudizio di legittimità, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione Corte mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

4.1. Al ricorrente è contestata, nel capo G, la falsa autenticazione, nella veste di consigliere [OSCURATO:PERSONA],delle firme di tre elettori - atto fidefaciente - che il giudice di primo grado ha riqualificato secondo la norma speciale di cui all’art. 90, facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte- secondo cui , “ l a condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto previsto dall'art. 90 comma 2 d.P.R. n. 570 del 1960, nel testo modificato dalla l. n. 61 del 2004, e non quello di cui all'art. 479 c.p.”(Sez. 5, n. 14342 del 12/03/2014, PM in proc.

Rossi, Rv. 258968, in una fattispecie in tema di elezioni regionali, relativa ad una violazione commessa dopo la riforma del 2004 e la sentenza Corte cost. n. 394 del 2006), –puntualmente richiamati, dopo avere ripercorso l’evoluzione normativa della fattispecie, a pg. 28 e ss. della sentenza di primo grado, alla luce di un recente approdo di questa stessa sezione (Sez. 5 n. 12547 del 08/11/2018).

4.1.1. Posto che l’attuale testo della norma speciale,dopo la modifica legislativa e la sentenza della Corte Costituzionale, sanziona “Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni.

È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro”, le censure del ricorrente si concentrano sulla interpretazione delle fonti di prova, costituite dalle dichiarazioni dei testidi cui sono state falsificate le firme, con una tecnica argomentativa non consentita nel giudizio di legittimità, in quanto finisce per invocare un rinnovato giudizio sul punto, compito però riservato in via esclusiva ai giudici di merito, che lo hanno correttamente svolto, risultando del tutto privo di pregio il rilievo difensivo afferente al numero delle false autenticazioni, a fronte dell’accertata falsificazione delle firme di tre giovani elettori.

4.2. Del tutto genericaè la deduzione vol t a a valorizzare la deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA],a proposito della telefonata ricevuta, la mattina delle votazioni, da parte del [OSCURATO:PERSONA],che lo informava di essere venuto a conoscenza di condotte illecite in atto, in quanto non individua la decisività di una tale fonte di prova, sottovalutata dai Giudici di merito, rispetto a un compendio probatorio che ha acclarato la certa falsa autenticazione, quale consigliere comunale, delle firme di alcuni elettori.

D’altronde, è lo stesso teste, durante la sua deposizione dibattimentale, a dare atto che era cominciata a girare la voce dell’attività investigativa in corsosul territorio.

4.2.1. Invero, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza(Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 8/2/2023, Rv.284096).

Il ricorso non tiene conto del fatto che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che laragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, Sent. n.15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 1, Sent. n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340).

Si è affermato, infatti, che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, Sent. n. 26660 del 13/5/2011Rv. 250900; Sez. 6, Sent. n. 20092 del 4/5/2011, Rv. 250105).

4.3. Inammissibilmente declinato anche il motivo con il quale ci si duole, genericamente, del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., in quanto il ricorrente omette il dovuto confronto con la motivazione con la quale la Corte di appello ha fornito sul punto esaustiva spiegazione delle ragioni del diniego, incentrato sulla constatazione, derivante dagli esiti dell’istruttoria, dell’inserimento dell’imputato in un più ampio contesto criminale volto ad inquinare il sistema democratico delle elezioni comunali di Qualiano.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a - specificità, conducente, a mente dell’art. 591 cod.proc.pen. comma 1 lett. c) all’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, O rdinanza n. 4521 del 20/01/2005 , Rv. 230751; Sez. 5 , n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046del 17/07/2019 Rv . 277710) . 5.L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli, risultando, invece, infondati gli altri motivi di ricorso.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come da dispositivo.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di Santop

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, l'inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Nessuno è comparso per i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in relazione a una vicenda attinente all’illecita attività di compravendita di voti,in occasione delle elezioni comunali del comune di Qualiano , tenutesi nell’anno 2018 , all’esito del g iudizio ordinario, ha dichiarato: - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevol i, in concorso tra loro e con altri non ricorrenti, dei reati, contestatiai capi a), c ) ed e), di cui agli artt. 110 cod. pen.,86co. 1 D.P.R. n. 570 del 1960, perché, al fine di ottenere il voto elettorale in favore di [OSCURATO:PERSONA], candidato Sindaco, hanno offerto utilità (in specie, la somma di euro 50) a tre diversi elettori, e ritenuta la continuazione, applicata la recidiva infra-quinquennale a [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva reiterata e infra-quinquennale a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l i ha condannatialla pena di giustizia; -[OSCURATO:PERSONA], colpevole delle falsità d i cui a l cap o g) - riqualificato ai sensi dell’art. 90 comma secondo del d.P.R. n. 570 del 1960, per avere, in qualità di consigliere comunale, autenticato le firme di tre elettori attestando falsamente che essi avevano sottoscritto il modello di presentazione della lista ‘[OSCURATO:PERSONA] della collegata candidatura a sindaco di [OSCURATO:PERSONA] -e al capo h) (sostituzione di persona), e ritenuta la continuazione,e lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, per il tramitedeirispettivi difensor i di fiducia, i quali formulano i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell’interesse di GennaroSantopaolo e di Ci r o [OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del comune difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi, declinati con un unico atto. 3.1. Con il primo,ci si duole dell’erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen., in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, nella massima estensione di legge, che i ricorrenti avrebbero meritato considerando, come segnalato nell’atto di appello, il loro comportamento processuale, per avere optato per il rito abbreviato, circostanza ignorata dalla Corte di appello. 3.2. Con il secondomotivo sono denuncia ti vizi di motivazione sulle questioni di fatto e di diritto, lamentandosila genericità degli argomenti spesi dalla Corte di appello, ven uta meno all’onere motivazionale gravante ex legesul giudice. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affidato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],consta di due motivi. 4.1. Con il primoè denunciataviolazione degli artt. 63 co. 2 e 191 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti in violazionedel disposto di cui all’art. 63 co. 2 cod. proc. pen. Ci si riferisce, in particolare, al riconoscimento fotografico effettuat o a carico del Ricciardiellodai coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi ai carabinieri di Qualiano, dopo essere stati fermati e avere reso le prime dichiarazioni, con le quali avevano reso dichiarazioni auto-indizianti, ammettendo di avere accettato la proposta di voto in cambio di denaro. La Corte di appello ha ignorato cheal riconoscimento fotografico del ricorrente i tre suddetti elettori furono chiamati solo dopo avere reso dichiarazioni autoed etero indizianti, nel che si concreta la situazione di cui al comma secondo dell’art. 63 cod. proc. pen.; si evidenzia anche che, nel dibattimento, il riconoscimento avevainveceavuto esito negativo. Né può avere rilievola acquisizione, in dibattimento, ai sensi dell’art. 493 co. 3 cod. proc. pen.,della annotazione di polizia giudiziaria dalla quale risultaval’attività di riconoscimento e di descrizione dell’abbigliamento del ricorrente, in quanto inidonea a superare l’inutilizzabilità patologica derivante dall’atto compiuto contra legem, secondo l’evocato orientamento giurisprudenziale. A t ali obiezioni , la Corte di appello non ha replicato , concentrandosi, piuttosto, per dimostrare la responsabilità del ricorrente , su elementi congetturali. 4.2. Mancanza assoluta di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, con riguardo alle richieste difensive di esclusione della recidiva, di concessione delle circostanze attenuanti generiche, di contenimento della pena inflitta, immotivatamente superiore di sei mesi rispetto al massimo edittale, oltre che di concessione della sospensione condizionale della penae di applicazione della pena sostitutiva. 4.3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 4.3.1. Ribadiscono la inutilizzabilità del riconoscimento effettuato dai coimputati in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. e delle attività successive a quella collegata, compresa la perquisizione domiciliare, a cui consegue la mancanza di prove a carico del ricorrente. Si osserva che anche la descrizione del [OSCURATO:PERSONA], con relativa indicazione dell’abbigliamento indossato (che è attività che rientra nell’atto di individuazione e non ne può essere scissa), venne fatta dai coindagati solo dopo avere reso dichiarazioni auto - indizianti. Pertanto, se, come afferma il Procuratore generale,si riconosce l’inutilizzabilità patologica dell’attività di individuazione, si deve, per logica coerenza, riconoscere del pari inutilizzabile tutto quanto, dapprima in fase investigativa e poi in sede di decisione giudiziaria, è derivato da quella attività di individuazione, o a detta attività è strettamente connesso e collegato, compresa la descrizione dell’abbigliamento. 4.3.2. Anche a proposito della recidiva,la difesa insiste nel sostenere che è mancata, nelle due fasi di merito,la dovuta motivazione, giacchè nessuna delle due sentenze ha affrontatoil tema posto dalla difesa, ovvero che il precedente a carico del ricorrente fosse costituito da una condanna per lesioni risalente a 14 anni prima, delitto del tutto inconferente ai fini della recidiva. 4.3.3. Inoltre, sarebbe stata del tutto travisata la doglianza dell’appellante in merito alla pena inflitta dal primo giudice, dal momento che la Difesa non invocava il minimo edittale, ma si doleva dell’immotivato superamento della soglia massima edittale. 5. [OSCURATO:PERSONA], assistito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, oltre che perchémancante e contradittoria, con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato, pur in assenza di danno effettivo e di compromissione dell’ordine o della regolarità elettorale, nonché per il diniego dell’art. 131-biscod.pen.. 5.1. Si segnala come la lista nella quale era candidato il ricorrentefosse supportata da una coalizione di sette liste e come fosse stato ampiamente raggiunto il limite massimo della quota di firme necessarie per la presentazione delle liste. Mentre la Corte di appello, nel valorizzare i documenti rinvenuti sul telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], omette di considerare che quest’ultimo era a sua volta candidatoe, quindi, sosteneva sé stesso, né può dirsi che le fotografie ritrovate negli smartphone degli altri imputati colleg hino la condotta illecita al [OSCURATO:PERSONA]. Di qui, la fondatezza della richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 131-biscod. pen. su cui, tuttavia , la Corte di appello non ha offerto alcuno spunto valutativo idoneo a sostenerneil rigetto. 5.2. Quanto all’elemento soggettivo del reato, si stigmatizza che la Corte di appello ha del tutto obliterato le dichiarazioni del comandante della Stazione c.c. di Qualiano,che ha riferito della segnalazione ricevuta dallo stessoDe [OSCURATO:PERSONA], nello stesso giorno delle elezioni, circa la svendita dei voti che era in atto sul territorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.È fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , limitatamente alla recidiva, punto in relazione al quale la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato. 1.1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], diGennaro [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonomotivi manifestamente infondati. 2.1. Posto che i ricorrenti hanno reso confessione nel giudizio di appello, ammettendo i fatti, rinunciando ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio e concordando la pena con il Procuratore Generale, la manifesta infondatezza del primo motivo si coglie nelriferimento al giudizio abbreviato che, invero, non è il rito con il quale si è celebrato il processo nella fase di merito, ciò che rende il motivo del tutto a-specifico; non senza osservare che il comportamento processuale dell’imputato - che la difesa mira a valorizzare per censurare la decisione impugnata per il mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - non può fondare l’applicazione delledette circostanze in ragione della scelta di definire il processo nelle forme delrito abbreviato, che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessacircostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez.3 n. 46463 del 17/09/2019, Rv.277271). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato,oltre che del tutto generico, nel contestare una non meglio definita carenza di motivazione, trattandosi di sentenza resa in giudizio definito con le forme del concordato in appello, ovvero sulla base di una scelta processuale che ha comportato una motivazione incentrata unicamente sul trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] fondato con riguardo alla recidiva, in relazione alla quale la sentenza impugnata merita l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono infondati. 3.1. Non è fondato il primo motivo, con cui è denunciata l’inutilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato dai coimputati in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., nonché delle collegate attività successive, compresa la perquisizione domiciliare, da cui deriverebbe la mancanza di prove a carico del ricorrente. 3.1.1. La Corte di appello ha, effettivamente , errato nel ritenere utilizzabile l’annotazione di servizio, citando un orientamento giurisprudenziale che, però, si riferisce alle dichiarazioni spontanee, che sono acquisibili sull’accordo delle parti, mentre, nel caso in scrutinio, vengono in rilievo dichiarazioni rese da indiziati di delitto rese in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., in quanto provenienti da soggetti che , avendo precedentemente giàammesso i fatti, hanno reso di ch iarazioni (oltre che auto - indizianti, anche) etero-indizianti a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.2. A ragione, dunque, il ricorrente denuncia la inutilizzabilità dell’individuazione fotografica effettuata dai tre coimputati, non superabile per effetto dell’acquisizione di tale verbale con il consenso delle parti, venendo in rilievo una ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica, in linea con le pronunce menzionate nello stesso ricorso e non contraddette dalla pronuncia menzionata dalla Corte di appello (Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187 –02) che, come detto, si riferisce al diverso caso di verbalizzazione di dichiarazioni spontanee. 3.1.3. Ècostante l'orientamento secondo cui "in tema di dichiarazioni indizianti, l'art. 63 comma secondo del codice di procedura penale (...) espressamente e chiaramente prevede che le dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini sono assolutamente inutilizzabili, anche nei confronti di terzi.Il regime di inutilizzabilità di cui all'art. 63 comma primo si riferisce, infatti, all'ipotesi "fisiologica" nella quale vengono rispettate le norme di garanzia, mentre nel secondo comma il legislatore ha introdotto un deterrente contro ipotesi "patologiche", in cui deliberatamente si ignorano i già preesistenti indizi di reità a carico dell'escusso, con pericolo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti o negoziate, a carico di terzi"(Sez. 6, n. 6425 del 11/04/1994,Rv. 198521 – 01; da ultimo S ez. 3 n. 32019 del 04/06/2025, Rv.288547 - 01) . Sono, dunque , inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato rese nel corso dell'attivitàdi indagine, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte, ciononostante, in violazione delle norme postea garanzia del diritto di difesa. 3.1.4. Nondimeno, la Corte di appello ha argomentato l’affermazione di responsabilità, prescindendo dal suddetto riconoscimento effettuato il 10 giugno 2018 a opera dei coindagati, e dagli atti a esso stesso correlati, facendo ricorso a dati di fatto indiziari dotati di sufficiente solidità, in specie,valorizzando due elementi dotati di autonom a capacità rappresentativa, costituiti, il primo, dal rinvenimento, nel corso della perquisizione domiciliare a carico dell’imputato, di molte schede fac-simileper il voto elettorale, e, in secondo luogo, dall’avere il ricorrente rivendicato la titolarità di uno scooter beverlyrosso, utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per effettuare la spola dal complesso delle palazzine popolari ai seggi elettorali, “circostanza che denota il suo pieno coinvolgimento nell’azione delittuosa”,come ha osservato la Corte di appello (pg.6). 3.1.5. Al netto dei verbali inutilizzabili, la prova della colpevolezza regge, dunque, su altri elementi, del tutto logicamente valorizzati, mentre il ricorrente ha sìdenunciato l’inutilizzabilità delledichiarazioni a carico, ma non si è premurato di argomentare in merito alla decisività di talielementi. Infatti, nell'ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per a-specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, leresidue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 Rv. 270303). Prova di resistenza che, in realtà, ha effettuato la stessa Corte di appello– e con ciò il ricorrente omette il dovuto confronto – giacchéha ritenuto non decisive o dirimenti , ai fini della affermazione di responsabilità , le dichiarazionidei tre ragazzi remunerati in cambio del voto, avendo fondato la decisione su altri elementi convergenti nel senso del coinvolgimento dell’imputato nel delitto a lui ascritto. La Corte di appello si è, dunque, correttamente determinata, dal momento che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 30271del 11/05/2017 , Rv. 270303). 3.2. Èfondato il secondo motivo, limitatamente al riconoscimento della recidiva. A fronte di specifico motivodi appello, con il quale si segnalava la risalenza dell’unico, modesto precedente a circa quattordici anni prima, per fatto del tutto incoerente con quello per cui si procede(trattasi di condanna per lesioni personali alla pena di mesi sei di reclusione), la Corte di appello non ha affatto replicato, mentre il primo giudice, dal canto suo,non aveva trattato tale profilo segnalato dalla difes a. 3.2.1. E’ noto l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di recidiva - intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato - si richiede al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U,n. 5859 del 27/10/2011 , Marcianò, Rv. 251690) , essendo tenuto a verificare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e a valutare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale(Sez. F, n. 35526 del19/08/2013, Rv. 256713; Sez. 3 , n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). Daultimo, è stata ribadita la «necessità di tenere conto delle profonde modificazioni nella struttura dell'istituto della recidiva e nel giudizio sull'applicazione dello stesso, indotte dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con l'individuazione del requisito sostanziale dell'accentuata attitudine a delinquere del reo, in quanto manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità, e con la conseguente necessità, perché la recidiva possa considerarsi ritenuta ed applicata, di una valutazione sulla sussistenza nel caso concreto di tale presupposto» (così Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini. Rv. 284878 –01). E’ vero che tale onere motivazionale può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6,n. 14937 del 14/03/2018 , Rv. 272803), tuttavia di tali apprezzamenti non v’è traccia nella sentenza impugnata- che si è limitata a rilevare la vicinanza temporale del fatto al passaggio in giudicato della sentenza riguardante il primo reato, come detto, del tutto incoerente con quello in esame -né è rinvenibile in quella di primo grado, del tutto generica sul punto (pg. 31). 3.3. Non hanno pregio, invece, le altre doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio: con riguardo alla misura della pena, la sentenza di primo grado ha considerato, a fronte di una forbice edittale da sei mesi a tre anni di reclusione, la reclusione di due anni quale pena base, articolando specifica,quanto ragionevole , motivazione in merito alle ragioni della individuazione di una pena superiore al minimo edittale, valorizzando la gravità del fatto, per avere corrotto dei giovanissimi elettori alla loro prima esperienza democratica, e la allarmante capacitàa delinqueredesumibile dal ruolo centrale avuto dal [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che versava il corrispettivo del voto corrotto. La valutazione è più che esaustiva alla luce del consolidato canone ermeneutico a tenore del quale è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez.3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv.276288). 3.3.1. Del tutto generiche sono le ulteriori deduzioni afferenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, temi specificamente e congruamente affrontati dal primo giudice,con puntuali riferimenti alla gravità dei fatti, alla presenza di precedenti ostativi alla sospensione condizionale e alle ragioni ostative alla prognosi favorevole circa l’attitudine di pene sostitutive a fungere da deterrenterispetto alla commissione di ulteriori reati (S ez. 5 n. 17959 del 26/01/2024, Rv.286449). 3.3.2. Come è noto, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delleattenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità.( Sez.2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). Principio vigente anche in tema di sospensione condizionale della pena(Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile , in quanto mira a una diversa valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al finedi trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete, dal momento che la Corte di cassazione è giudice della motivazione e non delle prove, sicché, in tema di controllo sulla motivazione, è normativamente preclusa, nel giudizio di legittimità, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione Corte mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 4.1. Al ricorrente è contestata, nel capo G, la falsa autenticazione, nella veste di consigliere [OSCURATO:PERSONA],delle firme di tre elettori - atto fidefaciente - che il giudice di primo grado ha riqualificato secondo la norma speciale di cui all’art. 90, facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte- secondo cui , “ l a condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto previsto dall'art. 90 comma 2 d.P.R. n. 570 del 1960, nel testo modificato dalla l. n. 61 del 2004, e non quello di cui all'art. 479 c.p.”(Sez. 5, n. 14342 del 12/03/2014, PM in proc. Rossi, Rv. 258968, in una fattispecie in tema di elezioni regionali, relativa ad una violazione commessa dopo la riforma del 2004 e la sentenza Corte cost. n. 394 del 2006), –puntualmente richiamati, dopo avere ripercorso l’evoluzione normativa della fattispecie, a pg. 28 e ss. della sentenza di primo grado, alla luce di un recente approdo di questa stessa sezione (Sez. 5 n. 12547 del 08/11/2018). 4.1.1. Posto che l’attuale testo della norma speciale,dopo la modifica legislativa e la sentenza della Corte Costituzionale, sanziona “Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro”, le censure del ricorrente si concentrano sulla interpretazione delle fonti di prova, costituite dalle dichiarazioni dei testidi cui sono state falsificate le firme, con una tecnica argomentativa non consentita nel giudizio di legittimità, in quanto finisce per invocare un rinnovato giudizio sul punto, compito però riservato in via esclusiva ai giudici di merito, che lo hanno correttamente svolto, risultando del tutto privo di pregio il rilievo difensivo afferente al numero delle false autenticazioni, a fronte dell’accertata falsificazione delle firme di tre giovani elettori. 4.2. Del tutto genericaè la deduzione vol t a a valorizzare la deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA],a proposito della telefonata ricevuta, la mattina delle votazioni, da parte del [OSCURATO:PERSONA],che lo informava di essere venuto a conoscenza di condotte illecite in atto, in quanto non individua la decisività di una tale fonte di prova, sottovalutata dai Giudici di merito, rispetto a un compendio probatorio che ha acclarato la certa falsa autenticazione, quale consigliere comunale, delle firme di alcuni elettori. D’altronde, è lo stesso teste, durante la sua deposizione dibattimentale, a dare atto che era cominciata a girare la voce dell’attività investigativa in corsosul territorio. 4.2.1. Invero, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza(Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 8/2/2023, Rv.284096). Il ricorso non tiene conto del fatto che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che laragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, Sent. n.15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 1, Sent. n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340). Si è affermato, infatti, che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, Sent. n. 26660 del 13/5/2011Rv. 250900; Sez. 6, Sent. n. 20092 del 4/5/2011, Rv. 250105). 4.3. Inammissibilmente declinato anche il motivo con il quale ci si duole, genericamente, del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., in quanto il ricorrente omette il dovuto confronto con la motivazione con la quale la Corte di appello ha fornito sul punto esaustiva spiegazione delle ragioni del diniego, incentrato sulla constatazione, derivante dagli esiti dell’istruttoria, dell’inserimento dell’imputato in un più ampio contesto criminale volto ad inquinare il sistema democratico delle elezioni comunali di Qualiano. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a - specificità, conducente, a mente dell’art. 591 cod.proc.pen. comma 1 lett. c) all’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, O rdinanza n. 4521 del 20/01/2005 , Rv. 230751; Sez. 5 , n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046del 17/07/2019 Rv . 277710) . 5.L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli, risultando, invece, infondati gli altri motivi di ricorso.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come da dispositivo. Annulla la sentenza impugnata nei confronti [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di Santop
Sentenza Cassazione n. 07375/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris