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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15894/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IBERTA' di Verbaniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato allarequisitoria scritta in atti ed ha concluso per il rigetto del ricorso;udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni di cui alricorso, insistendo nell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2025, il Tribunale di Verbania, in funzionedi giudice del riesame, ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il decreto diperquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero in data 10 novembre 2025, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 2 del d. lgs. 74 del 2000.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diCucchetti [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen.2.1.

Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge processuale inrelazione agli artt. 253 e 275 cod. proc. pen., all'art. 42 Cost. e all'art. 1 del Primo protocolloaddizionale alla Cedu e correlata violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza enecessità in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici.In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata per non aver correttamente valutato lacensura difensiva che si appuntava sul decreto del pubblico ministero emesso il 10novembre 2025, che si era limitato a disporre la perquisizione ed il sequestro di telefonicellulari, personal computer e altri supporti informatici, al fine di rinvenire documentazioneanche informatica, utile a ricostruire la realtà ed i rapporti commerciali tra gli indagati.

Sitratterebbe di una motivazione generica, avendo omesso il decreto di indicare i criteri diselezione dei dati e la perimetrazione temporale.

Il Tribunale avrebbe dunque errato nelritenere sostanzialmente rispettato il criterio di proporzionalità, senza considerare che laproporzionalità del sequestro deve sussistere sin dalla fase genetica del provvedimento enon è una questione esecutiva.

Che il decreto del pubblico ministero fosse generico sarebbedimostrato dal fatto che la polizia giudiziaria ha sequestrato i beni senza estrapolazione oselezione alcuna dei dati contenuti nei dispositivi, e, su delega del pubblico ministero,avrebbe formato la copia di tutta la massa dei dati ivi presenti.

Il decreto del pubblicoministero avrebbe peraltro esteso i suoi confini anche ai rapporti tra gli indagati, quindi anchea fatti estranei all’ipotesi di accusa che regge il provvedimento, così realizzando unaindagine esplorativa per verificare l'emersione di altre notizie di reato.3.

In data 23 gennaio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto ilrigetto del ricorso.Secondo il Procuratore generale non sussiste il vizio lamentato, contenendo ilprovvedimento la corretta applicazione del principio per cui, in tema di sequestro probatoriodi dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero deveillustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o,in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione (v.

Sez. 6, n.34265 del 22/09/2020).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta difensiva di discussioneorale, è complessivamente infondato.2.

Occorre effettuare una preliminare ricognizione delle affermazioni dellagiurisprudenza di legittimità in ordine al tema della proporzionalità del sequestro probatoriodi dispositivi elettronici.2.1.

Il principio di proporzionalità è espressamente sancito, oltre che dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea, dagliartt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur nonespressamente evocato dalla CEDU, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza dellaCorte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali.2.2.

L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimentoal sequestro probatorio, è stato affermato nella giurisprudenza dalle Sezioni Unite di questaCorte nella sentenza Bevilacqua del 2004 (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226711 - 01) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Sez.

U, n.36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01).2.3.

Nella sentenza Bevilacqua, le Sezioni Unite hanno statuito che anche per le coseche costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, apena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, inconcreto, per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226711 - 01).Le Sezioni Unite, in questa sentenza, hanno confutato l'argomento dell'autoevidenzadel nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato e, a fondamento dei propririlievi, hanno posto un argomento costituzionalmente orientato.

Secondo la Corte, infatti,questa interpretazione è «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sulterreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual ècertamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1del primo Protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell'uomo.Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo alrispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono,sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall'opposta regola, secondo cui il sequestroprobatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimentoalla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo ditemporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interessepubblico collegati all 'accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente eirragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosaoggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce ilprodotto, il profitto o il prezzo.

E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalitàdella misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo delreato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa» (pag. 12 dellasentenza).Le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che «la portata precettiva degli artt. 42 Cost.e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatoriedel vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi comecorpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione,allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta alpermanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concretaidoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio odel ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento delbene - e il fine endoprocessuale perseguito - l'accertamento del fatto di reato - (v.

Corte eur.dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c.

U.K.)».2.4.

Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nella sentenzaBotticelli.Questa pronuncia ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio – così come ildecreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, devecontenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalitàperseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548 - 01).Le Sezioni Unite, richiamando espressamente i principi affermati nella sentenzaBevilacqua, hanno ribadito l'«ineludibile necessità di un'interpretazione della norma [l'art. 253cod. proc. pen.] che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottatarispetto all'esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.

Edogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogniinterferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergentiinteressi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN.

Ve TiC.

A. S. c.Bulgaria).

Solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla piùfondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativaeconomica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionalealla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione inordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisitoindispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere ildiritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiticostituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo dilegalità».

Secondo le Sezioni unite, «il requisito della proporzionalità della misura, che,nell'ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene insé, inoltre, quello della "residualità" della misura: proprio la necessaria componente dellamisura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senzalimitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela(come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contienenecessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allostesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi conmodalità "meno afflittive"».2.5.

La giurisprudenza di legittimità, ha infatti, in più pronunce, ritenuto applicabili anchealle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettatidall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggettodi valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautelereali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativaeconomica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509);e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivoassuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, sì che, con riguardo ad esempioall'apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte dellacosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui ilvincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione delreato (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n.18603 del 21/03/2013, Rv. 256068).2.6.

E anche nella giurisprudenza europea si è affermato che il bilanciamento tra idiversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbiasubito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015,[OSCURATO:PERSONA], cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c.Romania).2.7.

Secondo le Sezioni Unite, da questi principi deriva la particolare connotazione dellamotivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale agarantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altromodo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo adesonerare dalla necessità di procedere al sequestro».Nell'elaborazione delle Sezioni unite, dunque, il rispetto del principio di proporzionalitàcostituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessarioper evitare che l'esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati perfinalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore.3.

I principi affermati dalle Sezioni unite comportano alcune conseguenze assaisignificative.3.1.

L'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazionirelative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quantostrettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata informe che, pur garantendone l'effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti dirilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenzecautelari perseguite.Il pubblico ministero, dunque, all'atto dell'adozione della misura cautelare reale e nellasua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura,devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo deipropri effetti tipici, comporti un'esasperata compressione dei diritti fondamentali dellapersona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fineperseguito.La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimitàdel sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questionemeramente esecutiva della misura cautelare, ma che attiene alla sua legittima adozione epuò essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame.3.2.

Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limite alladiscrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misura cautelare, ma imponeal giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto delvincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lostesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quellistrettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie.4.

Questi principi di diritto sono stati ulteriormente approfonditi dalla giurisprudenza dilegittimità con riferimento allo specifico ambito dei sequestri probatori aventi ad oggetto daticontenuti in dispositivi informatici o telematici, che pongono complessi problemi diinterferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispettodella vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sancitirispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.4.1.

Il sequestro di tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasivadella sfera personale, in quanto l'accesso a tale supporto di dati fornisce, non soloinformazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre unquadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale.Questa forma di sequestro rende, infatti, possibile un'esaustiva profilazione basata sullapersonalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate suloro comportamenti, inclinazioni personali e idee; tali dati, inoltre, possono riguardare ancheterzi estranei all'illecito penale, per cui la misura può incidere anche sulla loro sferapersonale.4.2.

Questa Corte ha, dunque, rilevato che, se è illegittimo, per violazione del principiodi proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell'intero archivio didocumentazione cartacea di un'azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione ditutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documentisiano funzionali all'accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019,Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione, in difetto dispecifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messaindistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092).È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, ilsequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specificheragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previaselezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6,n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, fattispecie relativa asequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv.279949 - 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti,ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali edella società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei diecianni precedenti).È parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con ilquale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivicontenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, sirende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto delprincipio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza dellacorrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 - 01, in motivazionela Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod.proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).

Ilsequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, inquanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solodella sua conferma.4.3.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un accesso e unacaptazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongano in contrasto con ilprincipio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della [OSCURATO:PERSONA] (ex plurimnis: CorteEDU, 23 gennaio 2025, Reznik c.

Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]Italia c.

Italia).[OSCURATO:PERSONA], nella sentenza del 22 agosto 2008, nel caso Stefanov c.

Bulgaria § 42,ha, del resto, ravvisato la violazione dell'art. 8 CEDU in ragione della durata sproporzionatadel sequestro imposto a fini probatori e dell'art. 13 CEDU a causa della mancata previsionedi rimedi effettivi per garantire il diritto alla vita privata del titolare dei beni sottoposti a vincoloreale.La giurisprudenza della Corte EDU, ai fini della valutazione delle misure limitative deldiritto di proprietà, richiede, del resto, non solo che le stesse abbiano una base legale erispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 allaCEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello delprivato (Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA] Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c.

Italia), inteso in termini dirapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l'interesse perseguito, che non potrebbeconsiderarsi soddisfatto se la persona interessata subisce un sacrificio eccessivo nel suodiritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c.

Romania).5.

Da tali principi deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro sudispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sottospecifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematiciadottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve, infatti,illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o,in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, conconseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n.17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03).Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di sequestroprobatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblicoministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misurasia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessariodisporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazionioggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo,con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in terminisensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entrocui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copiainformatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 -01, in motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie el'ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormenteselettiva dei dati da acquisire).5.1.

Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misuracautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, secondo la più recentegiurisprudenza, è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto disequestro probatorio:a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, inalternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse intermini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguenterestituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.Solo un'adeguata motivazione su tali punti consentirebbe, infatti, di valutare lasussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura edil sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva deidati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 5,n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 - 02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16/10/2025,Violante, non massimata; Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, Ilario, non mass.; Sez. 6, n.17497 del 4/02/2025, Griffo, non mass.).6.

Peraltro, la valenza costituzionale del principio di proporzionalità non consente "zonefranche" e, dunque, la proporzione temporale del vincolo reale deve essere, nei limiti di unaragionevole previsione, considerata già al momento dell'adozione della misura cautelarereale.La Corte costituzionale, peraltro, nella sentenza n. 170 del 2023, ha sottolineato lanecessità, nel caso del sequestro probatorio di dispositivi informatici, di una «rapidaselezione dei dati, con celere restituzione della disponibilità di tutti gli altri dati al titolare».6.1.

La necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale, già al momento dellasua genesi, non impone, tuttavia, la necessità di indicare un esatto termine di durata delvincolo reale già nel decreto o di prefissare in termini determinati e inderogabili la duratadelle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici - con ciò dovendosirettificare la rigida indicazione di cui al punto c) del §

5.1. (v. supra), frutto della più recenteinterpretazione giurisprudenziale - in quanto il pubblico ministero non sarebbeobiettivamente in grado di prevedere gli stessi all'atto dell'emissione del decreto di sequestroprobatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le stesselegittime iniziative dell'autorità giudiziaria volte all'accertamento dei reati.6.2.

La giurisprudenza di legittimità, nelle pronunce sulla proporzionalità del sequestroprobatorio, non a caso, fa riferimento all'indicazione nel decreto di un termine «ragionevole»di durata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per il PubblicoMinistero di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio,quanto più esteso è il novero degli stessi.6.3.

Conferma di tale assunto, si noti, si rinviene proprio in una recente sentenza (Sez.6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Rv. 289205 - 01), in cui si ricorda come la Corte ha piùvolte precisato che, in tema di sequestro probatorio, la finalizzazione dell'ablazione delsupporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei filesrilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi diproporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessarioall'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevoledurata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, che possono essere accresciute nelcaso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso allebanche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero,Rv. 286923 - 01; Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 - 01; conf.

Sez. 2, n.34324 del 25/09/2025, Resmini, non mass.).6.4.

L'indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo (e di una scansioneprevedibile delle operazioni) all'atto dell'adozione del decreto di sequestro lascia, peraltro,ferma la possibilità per il Pubblico Ministero di prorogare il termine originariamente indicato edi modularlo progressivamente in ragione delle obiettive evenienze del caso concreto.6.5.

L'inosservanza o l'eccessiva durata del termine fissato potranno, peraltro, esseresindacate dal titolare dei beni sequestrati, proponendo una istanza di restituzione ai sensidell'art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, ricorrendo al giudice per le indaginipreliminari e al tribunale del riesame, che potranno verificare se le operazioni disposterispettino o meno il canone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno laperdurante protrazione del vincolo reale.7. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, giàespresso da Sez. 3, n. 3350 del 09/12/2025, dep. 2026, Ramirez, non mass.7.1.

Ritiene cioè la Corte di dover specificare l'approdo cui è pervenuto l'orientamentoche richiede l'indicazione nel provvedimento di convalida o nel decreto di sequestroprobatorio dei tempi entro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti (ossia il requisitoindicato nel precedente § 5.1, lett. c), dal momento che non può che trattarsi diun'indicazione approssimativa.

Infatti, possono incidere diversi fattori sui tempi perl'estrazione dei dati, come ad esempio la mancata collaborazione dell'indagato che nonfornisca le chiavi di accesso ai dispositivi sequestrati o la difficoltà di reperire un consulentetecnico che possa procedere nell'immediatezza alle operazioni o, in ogni caso, difficoltà dicarattere tecnico.

Costringere gli inquirenti a restituire il dispositivo troppo velocemente puòincentivare la tendenza a estrarre copia dell'intero sistema, per procedere con più calma allaselezione dei dati rilevanti.7.2.

Non vi è dubbio che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi diproporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessarioall'espletamento delle operazioni tecniche.

Trascorso un periodo congruo (che la predettasentenza "Ramirez" ritiene possa essere indicato nel termine di dieci giorni previsto perpresentare istanza di riesame), l'indagato o chi ne ha titolo potrà chiedere la restituzione deldispositivo al P.M. e, qualora l'istanza venga rigettata, potrà fare opposizione ai sensidell'art. 263 cod. proc. pen.7.3.

Peraltro, nel caso di specie, il requisito della perimetrazione temporale risultaessere stato soddisfatto atteso che, già nello stesso decreto del 10 novembre 2025, ilpubblico ministero, nel delegare la polizia giudiziaria all'esecuzione delle operazioni diperquisizione e sequestro, aveva autorizzato la P.G. a farsi coadiuvare nelle attività dal c.d.forensics in servizio presso la Guardia di Finanza, autorizzando la spesa per l'acquisto delmateriale informatico necessario alla copia ed archiviazione della documentazione diinteresse investigativo, indicazione questa, che, letta unitamente alla descrizione delleoperazioni compiute (verbale G.d.F. di Verbania del 1° dicembre 2025, operazioni eseguitealla presenza del consulente tecnico di parte delegato dall'indagato), rende ragione,all'evidenza, dell'avvenuto soddisfacimento del requisito della perimetrazione temporaledella selezione.

Ed invero, come si legge in tale ultimo verbale, a seguito delle richiesterivolte dal consulente Bretti "in merito il verbalizzante faceva presente che in data odiernaveniva effettuata la copia forense dei dispositivi informatici e che la successiva analisi verràeffettuata da militari della compagnia della Guardia di Finanza di Domodossola".

Risulta,dunque, dagli stessi atti processuali allegati al ricorso che, in esecuzione del predettoprovvedimento di perquisizione e sequestro, eseguito in data 20 novembre 2025 (v. verbaledi perquisizione locale e contestuale sequestro della G.d.F. della Compagnia diDomodossola) già alla data del 1° dicembre 2025, erano state ultimate le operazioni di copiaforense dei dispositivi sequestrati, ossia in dieci giorni: termine, dunque, coincidente conquello “congruo” già indicato dalla sentenza "Ramirez" che esclude qualsiasi violazione delprincipio di proporzionalità.

Quanto, poi, alla richiesta di copia di quanto acquisito lo stesso1° dicembre 2025 con riferimento al device MacBook Pro, era lo stesso verbalizzante a farpresente al consulente Bretti di “fare istanza al P.M. per le relative richieste” (e non risultadal ricorso né dalla documentazione allegata se tale istanza sia o meno mai stataformalizzata).8.

Muovendo da tali rilievi, conclusivamente, nel caso in esame, in primo luogo, ilsequestro non appare violare il principio di proporzionalità, in virtù del quale il suo oggettodeve vertere sulle cose pertinenti al reato, in quanto il pubblico ministero, come risulta ancheaffermato dal giudice del riesame, ha individuato le finalità probatorie perseguite, che sisostanziano sul fondato motivo di ritenere che negli immobili e nei veicoli nella disponibilitàdel ricorrente, nonché presso le sedi legali ed operative della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. edei rapporti commerciali tra i soggetti giuridici coinvolti.In secondo luogo, ha specificatamente indicato i documenti pertinenti ai fini delsequestro: si tratta della documentazione, anche informatica, contrattuale e contabile,relativa ai rapporti commerciali, in materia di appalti ferroviari, trasporto e smaltimento delpietrisco asportato dalle massicciate, intrattenuti dal ricorrente, dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, con [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,dall’altro lato, con [OSCURATO:PERSONA] o società a quest’ultimo riferibili (tra le quali: Safe InvestmentSA, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].) o relativa ai rapporti tra tali ultimi soggetti giuridici.Infine, per quanto concerne il perimetro temporale, il pubblico ministero haspecificamente indicato i fatti integranti il reato di cui all’art. 2 del d. lgs. 74 del 2000,commessi in data 27/04/2022, 29/11/2022, 27/04/2023, 28/11/2023 e 30/10/2024, con laconseguenza che l’analisi della documentazione non riguarda l’intera vita digitale delricorrente, bensì risulta circoscritta in quel determinato periodo di tempo e con riferimentounicamente alla documentazione sopra indicata.8.1.

La necessità di apporre il vincolo sui dispositivi si giustifica(va) con la difficoltà diacquisire ed estrarre in loco i dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini.

Ragionandodiversamente si dovrebbe pretendere che la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione delsequestro, si accompagni ad un consulente tecnico che provveda alla selezione dei datiritenuti rilevanti, nell'immediatezza dei fatti.9.

Da ultimo, va inoltre evidenziato che, in tema di sequestro probatorio di documentiinformatici e telematici, il titolare di dati sensibili in essi immagazzinati, che impugni siffattoprovvedimento (anche con riferimento a dati informatici già restituitigli), è tenuto ad allegarel’interesse concreto ed attuale alla loro disponibilità esclusiva onde consentire al giudice delriesame di valutare l’effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessitàconnesse all’accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza delsoggetto inciso dal provvedimento ablatorio, il cui apprezzamento esige, in base alleindicazioni del diritto convenzionale, che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili chevengono in rilievo e al tempo necessario per selezionare, tra i dati acquisiti, quellieffettivamente utili alle investigazioni (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv.. 287778-01).

Èstato in proposito di recente precisato (anche, da ultimo, da Sez. 3, n. 37349 del 16/10/2025,Govi) che solo attraverso la verifica dell’interesse concreto ed attuale alla disponibilitàesclusiva di quei dati sensibili (perché, ad esempio, riguardanti la salute propria o di altri),allegato dal loro titolare, il giudice è posto nelle condizioni di valutare l’effettiva esistenza diun rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all’accertamento del reato e ilsacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio,potendo, così, effettuare in concreto il bilanciamento tra le istanze di repressione del criminee quelle di salvaguardia di un diritto fondamentale.

Bilanciamento tra tali contrapposteesigenze il cui apprezzamento esige, in conformità alle indicazioni provenienti dal dirittoconvenzionale (Corte EDU 02/04/2015, [OSCURATO:PERSONA] et GTM [OSCURATO:PERSONA] et Services c.c.

Bulgaria; Corte EDU 07/06/2007, Smirnov c.

Russia), che si abbia riguardo al tipo di datisensibili che vengono in rilievo, nonché al tempo ragionevolmente necessario perselezionare, tra questi, quelli effettivamente utili alle investigazioni in corso.9.1.

Di tale interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva di quei dati sensibilinon vi è stata una specifica esplicitazione nel ricorso.Il ritenere che, in caso di sequestro di uno strumento informatico, destinato per la suastessa natura a raccogliere dati informatici di natura personale e professionale (materialeaudiovisivo, dati di localizzazione, posta elettronica, password, dati relativi al trafficotelefonico, messaggistica elettronica, ecc.) sia sufficiente da parte dell’istante dedurre lapresenza nell’apparecchio di dati siffatti, essendo ultroneo dover pretendere la pleonasticadimostrazione in termini positivi dell’interesse alla disponibilità esclusiva di quanto vi eracontenuto (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, in motivazione) avrebbe come ricaduta,ancorché indiretta, il pretendere da parte del pubblico ministero, ai fini della stessa legittimitàdel sequestro, un obbligo di motivazione sulle ragioni dell’apprensione dei dati sensibilieventualmente contenuti nei dispositivi informatici e telematici, oggetto di sequestro,particolarmente incisivo e talmente penetrante da risultare, nei fatti, inesigibile: ciò, ove solosi abbia riguardo alla peculiare connotazione dei documenti informatici, che, nella generalitàdei casi, richiedono, sia in ragione del loro contenuto, spesso promiscuo, che della loromole, accertamenti tecnici per estrapolarne e selezionarne quanto utile alle indagini (Sez. 5,n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778-01).9.2.

Nel caso di specie, il ricorrente, come detto, nulla deduce specificamente inproposito, esponendo il profilo di censura al giudizio di infondatezza.10.

Al rigetto del ricorso, segue ex art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBERTA' di Verbaniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato allarequisitoria scritta in atti ed ha concluso per il rigetto del ricorso;udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni di cui alricorso, insistendo nell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2025, il Tribunale di Verbania, in funzionedi giudice del riesame, ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il decreto diperquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero in data 10 novembre 2025, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 2 del d. lgs. 74 del 2000.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diCucchetti [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge processuale inrelazione agli artt. 253 e 275 cod. proc. pen., all'art. 42 Cost. e all'art. 1 del Primo protocolloaddizionale alla Cedu e correlata violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza enecessità in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici.In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata per non aver correttamente valutato lacensura difensiva che si appuntava sul decreto del pubblico ministero emesso il 10novembre 2025, che si era limitato a disporre la perquisizione ed il sequestro di telefonicellulari, personal computer e altri supporti informatici, al fine di rinvenire documentazioneanche informatica, utile a ricostruire la realtà ed i rapporti commerciali tra gli indagati. Sitratterebbe di una motivazione generica, avendo omesso il decreto di indicare i criteri diselezione dei dati e la perimetrazione temporale. Il Tribunale avrebbe dunque errato nelritenere sostanzialmente rispettato il criterio di proporzionalità, senza considerare che laproporzionalità del sequestro deve sussistere sin dalla fase genetica del provvedimento enon è una questione esecutiva. Che il decreto del pubblico ministero fosse generico sarebbedimostrato dal fatto che la polizia giudiziaria ha sequestrato i beni senza estrapolazione oselezione alcuna dei dati contenuti nei dispositivi, e, su delega del pubblico ministero,avrebbe formato la copia di tutta la massa dei dati ivi presenti. Il decreto del pubblicoministero avrebbe peraltro esteso i suoi confini anche ai rapporti tra gli indagati, quindi anchea fatti estranei all’ipotesi di accusa che regge il provvedimento, così realizzando unaindagine esplorativa per verificare l'emersione di altre notizie di reato.3. In data 23 gennaio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto ilrigetto del ricorso.Secondo il Procuratore generale non sussiste il vizio lamentato, contenendo ilprovvedimento la corretta applicazione del principio per cui, in tema di sequestro probatoriodi dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero deveillustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o,in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione (v. Sez. 6, n.34265 del 22/09/2020).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta difensiva di discussioneorale, è complessivamente infondato.2. Occorre effettuare una preliminare ricognizione delle affermazioni dellagiurisprudenza di legittimità in ordine al tema della proporzionalità del sequestro probatoriodi dispositivi elettronici.2.1. Il principio di proporzionalità è espressamente sancito, oltre che dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea, dagliartt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur nonespressamente evocato dalla CEDU, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza dellaCorte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali.2.2. L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimentoal sequestro probatorio, è stato affermato nella giurisprudenza dalle Sezioni Unite di questaCorte nella sentenza Bevilacqua del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226711 - 01) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Sez. U, n.36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01).2.3. Nella sentenza Bevilacqua, le Sezioni Unite hanno statuito che anche per le coseche costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, apena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, inconcreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226711 - 01).Le Sezioni Unite, in questa sentenza, hanno confutato l'argomento dell'autoevidenzadel nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato e, a fondamento dei propririlievi, hanno posto un argomento costituzionalmente orientato. Secondo la Corte, infatti,questa interpretazione è «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sulterreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual ècertamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1del primo Protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell'uomo.Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo alrispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono,sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall'opposta regola, secondo cui il sequestroprobatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimentoalla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo ditemporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interessepubblico collegati all 'accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente eirragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosaoggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce ilprodotto, il profitto o il prezzo. E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalitàdella misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo delreato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa» (pag. 12 dellasentenza).Le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che «la portata precettiva degli artt. 42 Cost.e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatoriedel vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi comecorpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione,allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta alpermanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concretaidoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio odel ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento delbene - e il fine endoprocessuale perseguito - l'accertamento del fatto di reato - (v. Corte eur.dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)».2.4. Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nella sentenzaBotticelli.Questa pronuncia ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio – così come ildecreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, devecontenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalitàperseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548 - 01).Le Sezioni Unite, richiamando espressamente i principi affermati nella sentenzaBevilacqua, hanno ribadito l'«ineludibile necessità di un'interpretazione della norma [l'art. 253cod. proc. pen.] che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottatarispetto all'esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Edogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogniinterferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergentiinteressi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN. Ve TiC. A. S. c.Bulgaria). Solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla piùfondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativaeconomica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionalealla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione inordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisitoindispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere ildiritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiticostituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo dilegalità». Secondo le Sezioni unite, «il requisito della proporzionalità della misura, che,nell'ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene insé, inoltre, quello della "residualità" della misura: proprio la necessaria componente dellamisura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senzalimitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela(come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contienenecessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allostesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi conmodalità "meno afflittive"».2.5. La giurisprudenza di legittimità, ha infatti, in più pronunce, ritenuto applicabili anchealle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettatidall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggettodi valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautelereali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativaeconomica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509);e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivoassuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, sì che, con riguardo ad esempioall'apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte dellacosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui ilvincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione delreato (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n.18603 del 21/03/2013, Rv. 256068).2.6. E anche nella giurisprudenza europea si è affermato che il bilanciamento tra idiversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbiasubito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015,[OSCURATO:PERSONA], cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c.Romania).2.7. Secondo le Sezioni Unite, da questi principi deriva la particolare connotazione dellamotivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale agarantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altromodo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo adesonerare dalla necessità di procedere al sequestro».Nell'elaborazione delle Sezioni unite, dunque, il rispetto del principio di proporzionalitàcostituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessarioper evitare che l'esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati perfinalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore.3. I principi affermati dalle Sezioni unite comportano alcune conseguenze assaisignificative.3.1. L'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazionirelative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quantostrettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata informe che, pur garantendone l'effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti dirilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenzecautelari perseguite.Il pubblico ministero, dunque, all'atto dell'adozione della misura cautelare reale e nellasua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura,devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo deipropri effetti tipici, comporti un'esasperata compressione dei diritti fondamentali dellapersona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fineperseguito.La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimitàdel sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questionemeramente esecutiva della misura cautelare, ma che attiene alla sua legittima adozione epuò essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame.3.2. Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limite alladiscrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misura cautelare, ma imponeal giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto delvincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lostesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quellistrettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie.4. Questi principi di diritto sono stati ulteriormente approfonditi dalla giurisprudenza dilegittimità con riferimento allo specifico ambito dei sequestri probatori aventi ad oggetto daticontenuti in dispositivi informatici o telematici, che pongono complessi problemi diinterferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispettodella vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sancitirispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.4.1. Il sequestro di tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasivadella sfera personale, in quanto l'accesso a tale supporto di dati fornisce, non soloinformazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre unquadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale.Questa forma di sequestro rende, infatti, possibile un'esaustiva profilazione basata sullapersonalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate suloro comportamenti, inclinazioni personali e idee; tali dati, inoltre, possono riguardare ancheterzi estranei all'illecito penale, per cui la misura può incidere anche sulla loro sferapersonale.4.2. Questa Corte ha, dunque, rilevato che, se è illegittimo, per violazione del principiodi proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell'intero archivio didocumentazione cartacea di un'azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione ditutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documentisiano funzionali all'accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019,Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione, in difetto dispecifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messaindistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092).È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, ilsequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specificheragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previaselezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6,n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, fattispecie relativa asequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv.279949 - 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti,ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali edella società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei diecianni precedenti).È parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con ilquale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivicontenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, sirende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto delprincipio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza dellacorrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 - 01, in motivazionela Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod.proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo). Ilsequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, inquanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solodella sua conferma.4.3. La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un accesso e unacaptazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongano in contrasto con ilprincipio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della [OSCURATO:PERSONA] (ex plurimnis: CorteEDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]Italia c. Italia).[OSCURATO:PERSONA], nella sentenza del 22 agosto 2008, nel caso Stefanov c. Bulgaria § 42,ha, del resto, ravvisato la violazione dell'art. 8 CEDU in ragione della durata sproporzionatadel sequestro imposto a fini probatori e dell'art. 13 CEDU a causa della mancata previsionedi rimedi effettivi per garantire il diritto alla vita privata del titolare dei beni sottoposti a vincoloreale.La giurisprudenza della Corte EDU, ai fini della valutazione delle misure limitative deldiritto di proprietà, richiede, del resto, non solo che le stesse abbiano una base legale erispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 allaCEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello delprivato (Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA] Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso in termini dirapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l'interesse perseguito, che non potrebbeconsiderarsi soddisfatto se la persona interessata subisce un sacrificio eccessivo nel suodiritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c. Romania).5. Da tali principi deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro sudispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sottospecifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematiciadottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve, infatti,illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o,in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, conconseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n.17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03).Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di sequestroprobatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblicoministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misurasia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessariodisporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazionioggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo,con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in terminisensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entrocui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copiainformatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 -01, in motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie el'ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormenteselettiva dei dati da acquisire).5.1. Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misuracautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, secondo la più recentegiurisprudenza, è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto disequestro probatorio:a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, inalternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse intermini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguenterestituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.Solo un'adeguata motivazione su tali punti consentirebbe, infatti, di valutare lasussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura edil sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva deidati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 5,n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 - 02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16/10/2025,Violante, non massimata; Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, Ilario, non mass.; Sez. 6, n.17497 del 4/02/2025, Griffo, non mass.).6. Peraltro, la valenza costituzionale del principio di proporzionalità non consente "zonefranche" e, dunque, la proporzione temporale del vincolo reale deve essere, nei limiti di unaragionevole previsione, considerata già al momento dell'adozione della misura cautelarereale.La Corte costituzionale, peraltro, nella sentenza n. 170 del 2023, ha sottolineato lanecessità, nel caso del sequestro probatorio di dispositivi informatici, di una «rapidaselezione dei dati, con celere restituzione della disponibilità di tutti gli altri dati al titolare».6.1. La necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale, già al momento dellasua genesi, non impone, tuttavia, la necessità di indicare un esatto termine di durata delvincolo reale già nel decreto o di prefissare in termini determinati e inderogabili la duratadelle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici - con ciò dovendosirettificare la rigida indicazione di cui al punto c) del § 5.1. (v. supra), frutto della più recenteinterpretazione giurisprudenziale - in quanto il pubblico ministero non sarebbeobiettivamente in grado di prevedere gli stessi all'atto dell'emissione del decreto di sequestroprobatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le stesselegittime iniziative dell'autorità giudiziaria volte all'accertamento dei reati.6.2. La giurisprudenza di legittimità, nelle pronunce sulla proporzionalità del sequestroprobatorio, non a caso, fa riferimento all'indicazione nel decreto di un termine «ragionevole»di durata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per il PubblicoMinistero di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio,quanto più esteso è il novero degli stessi.6.3. Conferma di tale assunto, si noti, si rinviene proprio in una recente sentenza (Sez.6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Rv. 289205 - 01), in cui si ricorda come la Corte ha piùvolte precisato che, in tema di sequestro probatorio, la finalizzazione dell'ablazione delsupporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei filesrilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi diproporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessarioall'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevoledurata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, che possono essere accresciute nelcaso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso allebanche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero,Rv. 286923 - 01; Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 - 01; conf. Sez. 2, n.34324 del 25/09/2025, Resmini, non mass.).6.4. L'indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo (e di una scansioneprevedibile delle operazioni) all'atto dell'adozione del decreto di sequestro lascia, peraltro,ferma la possibilità per il Pubblico Ministero di prorogare il termine originariamente indicato edi modularlo progressivamente in ragione delle obiettive evenienze del caso concreto.6.5. L'inosservanza o l'eccessiva durata del termine fissato potranno, peraltro, esseresindacate dal titolare dei beni sequestrati, proponendo una istanza di restituzione ai sensidell'art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, ricorrendo al giudice per le indaginipreliminari e al tribunale del riesame, che potranno verificare se le operazioni disposterispettino o meno il canone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno laperdurante protrazione del vincolo reale.7. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, giàespresso da Sez. 3, n. 3350 del 09/12/2025, dep. 2026, Ramirez, non mass.7.1. Ritiene cioè la Corte di dover specificare l'approdo cui è pervenuto l'orientamentoche richiede l'indicazione nel provvedimento di convalida o nel decreto di sequestroprobatorio dei tempi entro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti (ossia il requisitoindicato nel precedente § 5.1, lett. c), dal momento che non può che trattarsi diun'indicazione approssimativa. Infatti, possono incidere diversi fattori sui tempi perl'estrazione dei dati, come ad esempio la mancata collaborazione dell'indagato che nonfornisca le chiavi di accesso ai dispositivi sequestrati o la difficoltà di reperire un consulentetecnico che possa procedere nell'immediatezza alle operazioni o, in ogni caso, difficoltà dicarattere tecnico. Costringere gli inquirenti a restituire il dispositivo troppo velocemente puòincentivare la tendenza a estrarre copia dell'intero sistema, per procedere con più calma allaselezione dei dati rilevanti.7.2. Non vi è dubbio che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi diproporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessarioall'espletamento delle operazioni tecniche. Trascorso un periodo congruo (che la predettasentenza "Ramirez" ritiene possa essere indicato nel termine di dieci giorni previsto perpresentare istanza di riesame), l'indagato o chi ne ha titolo potrà chiedere la restituzione deldispositivo al P.M. e, qualora l'istanza venga rigettata, potrà fare opposizione ai sensidell'art. 263 cod. proc. pen.7.3. Peraltro, nel caso di specie, il requisito della perimetrazione temporale risultaessere stato soddisfatto atteso che, già nello stesso decreto del 10 novembre 2025, ilpubblico ministero, nel delegare la polizia giudiziaria all'esecuzione delle operazioni diperquisizione e sequestro, aveva autorizzato la P.G. a farsi coadiuvare nelle attività dal c.d.forensics in servizio presso la Guardia di Finanza, autorizzando la spesa per l'acquisto delmateriale informatico necessario alla copia ed archiviazione della documentazione diinteresse investigativo, indicazione questa, che, letta unitamente alla descrizione delleoperazioni compiute (verbale G.d.F. di Verbania del 1° dicembre 2025, operazioni eseguitealla presenza del consulente tecnico di parte delegato dall'indagato), rende ragione,all'evidenza, dell'avvenuto soddisfacimento del requisito della perimetrazione temporaledella selezione. Ed invero, come si legge in tale ultimo verbale, a seguito delle richiesterivolte dal consulente Bretti "in merito il verbalizzante faceva presente che in data odiernaveniva effettuata la copia forense dei dispositivi informatici e che la successiva analisi verràeffettuata da militari della compagnia della Guardia di Finanza di Domodossola". Risulta,dunque, dagli stessi atti processuali allegati al ricorso che, in esecuzione del predettoprovvedimento di perquisizione e sequestro, eseguito in data 20 novembre 2025 (v. verbaledi perquisizione locale e contestuale sequestro della G.d.F. della Compagnia diDomodossola) già alla data del 1° dicembre 2025, erano state ultimate le operazioni di copiaforense dei dispositivi sequestrati, ossia in dieci giorni: termine, dunque, coincidente conquello “congruo” già indicato dalla sentenza "Ramirez" che esclude qualsiasi violazione delprincipio di proporzionalità. Quanto, poi, alla richiesta di copia di quanto acquisito lo stesso1° dicembre 2025 con riferimento al device MacBook Pro, era lo stesso verbalizzante a farpresente al consulente Bretti di “fare istanza al P.M. per le relative richieste” (e non risultadal ricorso né dalla documentazione allegata se tale istanza sia o meno mai stataformalizzata).8. Muovendo da tali rilievi, conclusivamente, nel caso in esame, in primo luogo, ilsequestro non appare violare il principio di proporzionalità, in virtù del quale il suo oggettodeve vertere sulle cose pertinenti al reato, in quanto il pubblico ministero, come risulta ancheaffermato dal giudice del riesame, ha individuato le finalità probatorie perseguite, che sisostanziano sul fondato motivo di ritenere che negli immobili e nei veicoli nella disponibilitàdel ricorrente, nonché presso le sedi legali ed operative della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. edei rapporti commerciali tra i soggetti giuridici coinvolti.In secondo luogo, ha specificatamente indicato i documenti pertinenti ai fini delsequestro: si tratta della documentazione, anche informatica, contrattuale e contabile,relativa ai rapporti commerciali, in materia di appalti ferroviari, trasporto e smaltimento delpietrisco asportato dalle massicciate, intrattenuti dal ricorrente, dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, con [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,dall’altro lato, con [OSCURATO:PERSONA] o società a quest’ultimo riferibili (tra le quali: Safe InvestmentSA, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].) o relativa ai rapporti tra tali ultimi soggetti giuridici.Infine, per quanto concerne il perimetro temporale, il pubblico ministero haspecificamente indicato i fatti integranti il reato di cui all’art. 2 del d. lgs. 74 del 2000,commessi in data 27/04/2022, 29/11/2022, 27/04/2023, 28/11/2023 e 30/10/2024, con laconseguenza che l’analisi della documentazione non riguarda l’intera vita digitale delricorrente, bensì risulta circoscritta in quel determinato periodo di tempo e con riferimentounicamente alla documentazione sopra indicata.8.1. La necessità di apporre il vincolo sui dispositivi si giustifica(va) con la difficoltà diacquisire ed estrarre in loco i dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. Ragionandodiversamente si dovrebbe pretendere che la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione delsequestro, si accompagni ad un consulente tecnico che provveda alla selezione dei datiritenuti rilevanti, nell'immediatezza dei fatti.9. Da ultimo, va inoltre evidenziato che, in tema di sequestro probatorio di documentiinformatici e telematici, il titolare di dati sensibili in essi immagazzinati, che impugni siffattoprovvedimento (anche con riferimento a dati informatici già restituitigli), è tenuto ad allegarel’interesse concreto ed attuale alla loro disponibilità esclusiva onde consentire al giudice delriesame di valutare l’effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessitàconnesse all’accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza delsoggetto inciso dal provvedimento ablatorio, il cui apprezzamento esige, in base alleindicazioni del diritto convenzionale, che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili chevengono in rilievo e al tempo necessario per selezionare, tra i dati acquisiti, quellieffettivamente utili alle investigazioni (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv.. 287778-01). Èstato in proposito di recente precisato (anche, da ultimo, da Sez. 3, n. 37349 del 16/10/2025,Govi) che solo attraverso la verifica dell’interesse concreto ed attuale alla disponibilitàesclusiva di quei dati sensibili (perché, ad esempio, riguardanti la salute propria o di altri),allegato dal loro titolare, il giudice è posto nelle condizioni di valutare l’effettiva esistenza diun rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all’accertamento del reato e ilsacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio,potendo, così, effettuare in concreto il bilanciamento tra le istanze di repressione del criminee quelle di salvaguardia di un diritto fondamentale. Bilanciamento tra tali contrapposteesigenze il cui apprezzamento esige, in conformità alle indicazioni provenienti dal dirittoconvenzionale (Corte EDU 02/04/2015, [OSCURATO:PERSONA] et GTM [OSCURATO:PERSONA] et Services c.c. Bulgaria; Corte EDU 07/06/2007, Smirnov c. Russia), che si abbia riguardo al tipo di datisensibili che vengono in rilievo, nonché al tempo ragionevolmente necessario perselezionare, tra questi, quelli effettivamente utili alle investigazioni in corso.9.1. Di tale interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva di quei dati sensibilinon vi è stata una specifica esplicitazione nel ricorso.Il ritenere che, in caso di sequestro di uno strumento informatico, destinato per la suastessa natura a raccogliere dati informatici di natura personale e professionale (materialeaudiovisivo, dati di localizzazione, posta elettronica, password, dati relativi al trafficotelefonico, messaggistica elettronica, ecc.) sia sufficiente da parte dell’istante dedurre lapresenza nell’apparecchio di dati siffatti, essendo ultroneo dover pretendere la pleonasticadimostrazione in termini positivi dell’interesse alla disponibilità esclusiva di quanto vi eracontenuto (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, in motivazione) avrebbe come ricaduta,ancorché indiretta, il pretendere da parte del pubblico ministero, ai fini della stessa legittimitàdel sequestro, un obbligo di motivazione sulle ragioni dell’apprensione dei dati sensibilieventualmente contenuti nei dispositivi informatici e telematici, oggetto di sequestro,particolarmente incisivo e talmente penetrante da risultare, nei fatti, inesigibile: ciò, ove solosi abbia riguardo alla peculiare connotazione dei documenti informatici, che, nella generalitàdei casi, richiedono, sia in ragione del loro contenuto, spesso promiscuo, che della loromole, accertamenti tecnici per estrapolarne e selezionarne quanto utile alle indagini (Sez. 5,n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778-01).9.2. Nel caso di specie, il ricorrente, come detto, nulla deduce specificamente inproposito, esponendo il profilo di censura al giudizio di infondatezza.10. Al rigetto del ricorso, segue ex art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]