CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 marzo 2025
Cassazione n. 07238/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata il 24/03/2025 dal Tribunale di Ivrea e con la quale l’imputato – in relazione ai reati previsti dall’art.189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (capo 1) e dall’art.186, comma 2, lett.c) e 2-bis dello stesso d.lgs. – era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione, previo riconoscimento della continuazione interna ed esterna, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e con il beneficio della sospensione condizionale della pena,subordinata alla prestazione di attività lavorativa in favore della collettività. La Corte territoriale ha rilevato che, ai sensi dell’art.582 cod.proc.pen. –come modificato dall’art.33, comma 1, lett.e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 –l’atto di impugnazione avrebbe dovuto essere presentato esclusivamente con modalità telematiche presso la Cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato e che tale modalità doveva ritenersi imposta, quanto alle problematiche di diritto intertemporale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’art.3 del d.m. 29 dicembre 2023, n.217, come modificato dall’art.1, comma sesto, del d.m. 27 dicembre 2024, n.206, fatto salvo solo ilcaso (ai sensi del comma nono dello stesso art . 3 ) in cui il deposito potesse avere luogo anche con modalità non telematiche, ipotesiin cui ai difensori era consentito ricorrere al deposito a mezzo PEC; che, con provvedimento adottato il 15/01/2025 dal Presidente del Tribunale di Ivrea, era stata disposta –ai sensi dell’art.175-bis, comma 4, cod.proc.pen. e per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 marzo 2025 –la sospensione dell’applicativo “APP” con possibilità di trasmettere gli atti anche in formato analogico o tramite PEC degli atti menzionati dal d.m. 27 dicembre 2024, n.206; che l’appello era stato proposto a mezzo PEC alla data del 29 aprile 2025, senza addurre alcun malfunzionamento del sistema operativo; che lo stesso doveva quindi considerarsi inammissibile ai sensi del combinato degli artt.111-bis, 582 e 591, comma primo, lett.c), cod.proc.pen.. 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto il vizio di motivazione del provvedimento suddetto. Ha dedotto che, in relazione al principio del favor impugnationis espresso dall’art.568 cod.proc.pen., la causa di inammissibilità deve essere palese e rigorosamente prevista dalla legge e che la Corte, nell’ordinanza impugnata, non menzionava espressamente le cause di inammissibilità dettate dagli artt. 582 e 591 cod.proc.pen., facendo riferimento a una normativa regolamentare non idonea a determinare ipotesi di patologia processuale; esponendo come l’atto fosse comunque giunto a destinazione presso la Cancelleria della Corte di appello. Ha altresì dedotto che l’atto di impugnazione non era stato depositato per via telematica presso il portale del Tribunale di Ivrea in ragione del non agevole uso del medesimo e in considerazione che la difesa dell’imputato era stata assunta solo in fase diappello. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Come rilevato dalla Corte territoriale, la disposizione primaria di riferimento ai sensi della quale è stata ravvisata la predetta causale di inammissibilità è rappresentata dall’art.582, comma primo, cod.proc.pen., nel testo modificato dall’art.33, comma primo, lett.e), n.1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, ai sensi del quale l’atto di impugnazione è propostocon le modalità previste dall’art.111- bis cod.proc.pen., il quale prevede la presentazione degli atti di parte –fatti salvi i casi previsti dalla legge –esclusivamente con modalità telematiche. Disposizione la cui entrata in vigore, ai sensi dell’art.87, comma quarto, dello stesso d.lgs. è stata differita «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizioneprevisto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». Il regolamento –assumente la valenza di un regolamento delegato idoneo a integrare la disposizione primaria –è stato quindi adottato con d.m. 29 dicembre 2023, n.217, successivamente modificato dal d.m. 29 dicembre 2024, n.206, il quale ha previsto (art.3) che «Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale[…]», negliUffici ivi individuati tra il quali rientra il Tribunale ordinario, da effettuarsi presso il portale dei servizi telematici regolamentato dall’art.2 del d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. n.206 del 2024; venendo poi previste, dall’art.3, comma 8, dello stesso d.m., le specifiche categorie di atti per i quali deve tuttora ritenersi consentito il deposito non telematico. Mentre, di contro, il complessivo sistema normativo consente il deposito degli atti –anziché mediante il portale dei servizi telematici – solo fino al 31/12/2024 , nonché, in epoca successiva, per le sole categorie di atti per tutti i casi in cui il deposito stesso può avvenire, in base alla legge, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art.3, comma 9, d.m. 217/2023 (cfr., su tali punti, Sez. 3, n.2815 del 16/12/2024, dep.2025, B., n.m.), in relazione agli atti per i quali la legge non impone l’utilizzo delle modalità informatiche. D’altra parte, in relazione al disposto dell’art.3, comma 4, dello stesso d.m. 217/2023, era consentita l’iscrizione con modalità non telematiche degli atti relativi al giudizio abbreviato (come quello al cui esito era stata pronunciata la sentenza di primo grado) sino alla data del 31/03/2025. 3. Ulteriormente, come argomentato dall’ordinanza impugnata, la sospensione dell’obbligo di provvedere al deposito in via telematica secondo le discipline tecniche introdotte dalla citata normativa secondaria, si applica nel solo caso di malfunzionamento del sistema regolamentate dall’art.175-bis cod.proc.pen.; il quale, al comma terzo, prevede la conseguente possibilità di depositare gli atti anche con modalità non informatiche, con disposizioni applicabili tanto in caso di malfunzionamento dei sistemi gestiti dal Ministero della Giustizia (commaprimo) quanto dei singoli Uffici giudiziari (comma quarto). 4. Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte territoriale, il Presidente del Tribunale di Ivrea aveva consentito l’utilizzo del formato analogico e della semplice PEC, ai fini della trasmissione degli atti, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 marzo 2025, stante il malfunzionamento del sistema informatico dell’Ufficio. Mentre, nel caso di specie, l’impugnazione è stata proposta tramite PEC alla successiva data del 29 aprile 2025, quindi senza il necessario utilizzo del portale dei servizi telematici; in data quindi comunque successiva a quella del 31 marzo 2025, prevista– in tema di giudizio abbreviato – dal citato art.3, comma 4, d.m. 217 del 2023. D’altra parte, in riferimento alle argomentazioni del ricorrente, il mancato utilizzo del sistema informatico è senz’altro causa di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto l’art.591, comma primo, lett. c), prevede che sussista la relativa patologia processuale in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’art.582 cod.proc.pen., tra cui rientrano quelle attinenti alle modalità di deposito del relativo atto. Va altresì osservato che non ha rilevanza il precedente richiamato dalla difesa del ricorrente (Sez.1, n.28009 del 02/07/2025, Palmieri, n.m.), in quanto attinente alla diversa fattispecie dell’opposizione avverso decreto penale di condanna. 5. Va quindi concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannatoal pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce