Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08192/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 139-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 362/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Molise, di rigetto dell'appello proposto avverso una sentenza CTP Campobasso, che aveva accolto il ricorso del contribuente MASTRANTUONI Mario avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2010.La CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che le riprese di reddito fatte dall'ufficio nei confronti del contribuente fossero ingiustificate, non svolgendo quest'ultimo alcuna attività imprenditoriale di locazione di immobili.

Si è costituita la parte intimata con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n.26933/2021 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo la causa in mancanza della comunicazione dell'udienza camerale alla controricorrente che ha depositato memoria, assumendo l'identità del giudizio con altro definito da questa Corte con ordinanza n.39136/2021.1I Mastroianni ha depositato memoria.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto il contribuente era titolare di partita IVA e quindi, anche se non aveva svolto attività di locazione di immobili, come sostenuto dalla CTR, aveva pur sempre svolto un'attività imprenditoriale; e l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 poneva Ric. 2020 n. 00139 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- a carico del contribuente una presunzione relativa, nel senso che i versamenti sul suo conto corrente bancario erano considerati elementi positivi di reddito ed i prelevamenti erano ritenuti indici di maggiori ricavi o compensi; da detta presunzione, sorgeva un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, tenuto a fornire una prova non generica, ma analitica e riferita a ciascuna movimentazione bancaria, tale da escludere che si trattasse di versamenti riferibili ad operazioni imponibili e fiscalmente rilevanti.

La giustificazione fornita dal contribuente, di avere prelevato somme dal proprio conto bancario per darle in prestito gratuito al suo amico MASTROPAOLO Giuseppe non era credibile, in quanto le somme erano state poi rigirate dal MASTROPAOLO al contribuente dopo qualche giorno; il che escludeva la sussistenza di una grave ed improrogabile esigenza, avendo il beneficiano restituito le somme ricevute in prestito dopo qualche giorno; il contribuente non aveva quindi fornito alcuna giustificazione analitica delle operazioni contestate, atteso che le dichiarazioni del MASTROPAOLO avevano il valore di mero indizio, inidoneo a giustificare, di per sé solo, le movimentazioni bancarie del contribuente, in assenza di ulteriori elementi a favore della tesi del contribuente, non potendo essere ritenuti tali né il fatto che il contribuente non possedeva altri immobili; né il fatto che egli fosse legato da intimi rapporti di amicizia con il MASTROPAOLO, né il fatto che il contribuente fosse dipendente dell'Ordine dei medici di Campobasso.

Il motivo è inammissibile, non venendo dunque in rilievo la questione relativa ad altro precedente evocato dal controricorrente in memoria, peraltro relativo a contenzioso non sovrapponibile a quello qui in esame.

Ric. 2020 n. 00139 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- La censura, in realtà, tende a porre in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR in ordine all'insussistenza di un'attività imprenditoriale da parte del contribuente, conclusione alla quale il giudice di appello è giunto valorizzando un compendio di elementi probatori consistiti nella proprietà di un unico immobile — già locato-, e ritenendo che il contribuente non poteva così occuparsi dell'attività di locazione di immobili che invece l'Ufficio aveva ipotizzato.

La CTR, infatti, ha valorizzato l'esistenza di rapporti di amicizia del contribuente con Mastropaolo attestati dalla dichiarazione da questi resa in ordine ad un prestito al contribuente fatto gratuitamente dal Mastrantuoni poi puntualmente restituito con assegni, nonché lo status di dipendente del contribuente.

Ne consegue che la censura attiene al giudizio svolto dal giudice di appello non suscettibile di rivisitazione dalla Corte, in assenza di contestazione fondata sul n.5 dell'art.360 c.1 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 139-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 362/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Molise, di rigetto dell'appello proposto avverso una sentenza CTP Campobasso, che aveva accolto il ricorso del contribuente MASTRANTUONI Mario avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2010.La CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che le riprese di reddito fatte dall'ufficio nei confronti del contribuente fossero ingiustificate, non svolgendo quest'ultimo alcuna attività imprenditoriale di locazione di immobili. Si è costituita la parte intimata con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n.26933/2021 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo la causa in mancanza della comunicazione dell'udienza camerale alla controricorrente che ha depositato memoria, assumendo l'identità del giudizio con altro definito da questa Corte con ordinanza n.39136/2021.1I Mastroianni ha depositato memoria. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto il contribuente era titolare di partita IVA e quindi, anche se non aveva svolto attività di locazione di immobili, come sostenuto dalla CTR, aveva pur sempre svolto un'attività imprenditoriale; e l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 poneva Ric. 2020 n. 00139 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- a carico del contribuente una presunzione relativa, nel senso che i versamenti sul suo conto corrente bancario erano considerati elementi positivi di reddito ed i prelevamenti erano ritenuti indici di maggiori ricavi o compensi; da detta presunzione, sorgeva un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, tenuto a fornire una prova non generica, ma analitica e riferita a ciascuna movimentazione bancaria, tale da escludere che si trattasse di versamenti riferibili ad operazioni imponibili e fiscalmente rilevanti. La giustificazione fornita dal contribuente, di avere prelevato somme dal proprio conto bancario per darle in prestito gratuito al suo amico MASTROPAOLO Giuseppe non era credibile, in quanto le somme erano state poi rigirate dal MASTROPAOLO al contribuente dopo qualche giorno; il che escludeva la sussistenza di una grave ed improrogabile esigenza, avendo il beneficiano restituito le somme ricevute in prestito dopo qualche giorno; il contribuente non aveva quindi fornito alcuna giustificazione analitica delle operazioni contestate, atteso che le dichiarazioni del MASTROPAOLO avevano il valore di mero indizio, inidoneo a giustificare, di per sé solo, le movimentazioni bancarie del contribuente, in assenza di ulteriori elementi a favore della tesi del contribuente, non potendo essere ritenuti tali né il fatto che il contribuente non possedeva altri immobili; né il fatto che egli fosse legato da intimi rapporti di amicizia con il MASTROPAOLO, né il fatto che il contribuente fosse dipendente dell'Ordine dei medici di Campobasso. Il motivo è inammissibile, non venendo dunque in rilievo la questione relativa ad altro precedente evocato dal controricorrente in memoria, peraltro relativo a contenzioso non sovrapponibile a quello qui in esame. Ric. 2020 n. 00139 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- La censura, in realtà, tende a porre in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR in ordine all'insussistenza di un'attività imprenditoriale da parte del contribuente, conclusione alla quale il giudice di appello è giunto valorizzando un compendio di elementi probatori consistiti nella proprietà di un unico immobile — già locato-, e ritenendo che il contribuente non poteva così occuparsi dell'attività di locazione di immobili che invece l'Ufficio aveva ipotizzato. La CTR, infatti, ha valorizzato l'esistenza di rapporti di amicizia del contribuente con Mastropaolo attestati dalla dichiarazione da questi resa in ordine ad un prestito al contribuente fatto gratuitamente dal Mastrantuoni poi puntualmente restituito con assegni, nonché lo status di dipendente del contribuente. Ne consegue che la censura attiene al giudizio svolto dal giudice di appello non suscettibile di rivisitazione dalla Corte, in assenza di contestazione fondata sul n.5 dell'art.360 c.1 c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08192/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris