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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 43768/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagina 5 della sentenza impugnata in ordine alla commissione del reato di tentata estorsione con uso di violenza fisica e la conseguente inapplicabilità dell'art. 649 cod. pen.); Considerato che la seconda doglianza con cui si lamenta la mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di violenza privata, è generica e manifestamente infondata; La Corte di appello, non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione complessiva della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non comporta la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore -- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagina 5 della sentenza impugnata in ordine alla commissione del reato di tentata estorsione con uso di violenza fisica e la conseguente inapplicabilità dell'art. 649 cod. pen.); Considerato che la seconda doglianza con cui si lamenta la mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di violenza privata, è generica e manifestamente infondata; La Corte di appello, non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione complessiva della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non comporta la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore -- [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43768/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris