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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10339/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e la mancanza di motivazione in relazione alle risultanze processuali acquisite, oltre a risolversi nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine 1 e 2, paragrafo 1.1, della sentenza impugnata, ove si rileva l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca della versione dei fatti fornita dall'imputato); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 2, paragrafo 2.1, della sentenza impugnata, ove si valorizza il valore non esiguo del ciclomotore oggetto della ricettazione, che risultava ancora marciante, quale elemento ostativo al riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e la mancanza di motivazione in relazione alle risultanze processuali acquisite, oltre a risolversi nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine 1 e 2, paragrafo 1.1, della sentenza impugnata, ove si rileva l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca della versione dei fatti fornita dall'imputato); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 2, paragrafo 2.1, della sentenza impugnata, ove si valorizza il valore non esiguo del ciclomotore oggetto della ricettazione, che risultava ancora marciante, quale elemento ostativo al riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 d
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