Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08362/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione emesso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano; vista la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] di trasmissione del ricorso allo stesso Giudice, previa qualifica del ricorso come opposizione; rilevato che, ai sensi dell'art. 678, comma 1 bis cod. proc. pen., il Tribunale di Sorveglianza procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. quando provvede sulla richiesta di riabilitazione; ritenuto, pertanto, che, previa qualificazione del ricorso come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Milano perché provveda sul merito della richiesta; P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione emesso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano; vista la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] di trasmissione del ricorso allo stesso Giudice, previa qualifica del ricorso come opposizione; rilevato che, ai sensi dell'art. 678, comma 1 bis cod. proc. pen., il Tribunale di Sorveglianza procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. quando provvede sulla richiesta di riabilitazione; ritenuto, pertanto, che, previa qualificazione del ricorso come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Milano perché provveda sul merito della richiesta; P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 08362/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris