CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione emesso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano; vista la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] di trasmissione del ricorso allo stesso Giudice, previa qualifica del ricorso come opposizione; rilevato che, ai sensi dell'art. 678, comma 1 bis cod. proc. pen., il Tribunale di Sorveglianza procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. quando provvede sulla richiesta di riabilitazione; ritenuto, pertanto, che, previa qualificazione del ricorso come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Milano perché provveda sul merito della richiesta; P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente