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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23523/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], n.

Brindisi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 gennaio 2022, la Corte d'appello di Lecce ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermandone la condanna alla pena di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto a fini spaccio sostanza stupefacente di tipo marijuana e coltivato tre piante di Cannabis indica.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, gli imputati hanno proposto unitario ricorso per cassazione, preliminarmente allegando che il reato deve ritenersi ad oggi prescritto e deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge penale incriminatrice ed il vizio di motivazione per essere stata esclusa la detenzione per fini personali sulla base di argomentazioni meramente assertive e manifestamente illogiche, anche per travisamento, benché gli imputati fossero abituali assuntori della sostanza.

Si lamenta, in particolare, l'omessa valutazione del mancato occultamento e l'erronea indicazione della quantità di stupefacente, essendosi considerati anche i rametti della piantina in coltivazione benché gli stessi siano notoriamente privi di frutto, senza rendere motivazione sulla specifica doglianza al proposito proposta nell'atto di appello.

2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla valutazione indiziaria della prova, essendo stato valorizzato il mero dato ponderale - peraltro errato - ed essendosi omessa la valutazione di tutti i parametri indicati dalla giurisprudenza ai fini di un corretto giudizio in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente, quali l'assenza di strumentario e denaro, la presenza di altre droghe, l'occultamento e la diversificazione nell'occultamento.

Con riguardo alle tre piantine, considerato l'esiguo numero la scarsità di inflorescenze, nonché il vetusto materiale impiegato, era stata illogicamente esclusa l'ipotesi della coltivazione domestica.

2.2. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sull'apodittico rilievo che già era stata riconosciuta l'ipotesi di reato della lieve entità.

3. Il cumulativo ricorso è inammissibile in relazione a tutti i motivi dedotti, generici, manifestamente infondati, proposti per ragioni non consentite ed in parte comunque preclusi in sede di legittimità, sicché non può tenersi conto della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono, come nella specie, risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838).

Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippiedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

3.1. In particolare, quanto ai primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione, va in diritto ribadito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento dei limiti tabellari oggi indicati nell'art. 75, comma 1- bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256611; Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923).

Con riguardo alla coltivazione delle piantine, è noto che, secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624-01).

3.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fatto buongoverno dei richiamati principi, evidenziando innanzitutto il non modesto quantitativo di principio attivo di stupefacente ricavabile dalle sostanze sequestrate, corrispondente ad oltre 700 dosi, pari a circa 35 volte la quantità massima detenibile in forza del d.m. 11 aprile 2006 (vale a dire 0,5 gr. di principio attivo, pari a 20 dosi medie singole).

Trattandosi di un accertamento di fatto in alcun modo incrinato dalla generica doglianza mossa in ricorso circa un preteso errore di quantificazione - critica del tutto inidonea a dimostrare il travisamento della prova - il dato è in questa sede incensurabile e la sua valenza fortemente indiziaria per l'illecita detenzione non certo illogica.

Si è del pari logicamente considerato il confezionamento di parte della marijuana in 23 involucri di carta di circa 1 gr. cadauno, senza che rilevi il mancato occultamento degli stessi, trattandosi di droga detenuta nell'abitazione privata dei due imputati.

Quanto alla coltivazione, la sentenza ha escluso l'ipotesi della c.d.

"coltivazione domestica" tenendo conto - oltre che del descritto contesto di maggiore detenzione di sostanze, che certo non depone nel senso dell'irrilevanza penale della condotta complessivamente considerata - del non modesto quantitativo di principio attivo ricavabile dalle piantine (pari a quasi 400 dosi) e delle caratteristiche non rudimentali della coltivazione, effettuata con attrezzature all'uopo predisposte per assicurare il miglior risultato ed il cui utilizzo richiede anche una certa competenza (serra, lampada alogena, misuratore di temperatura, deumidificatore, ventilatori, aspiratore).

3.3. Diversamente da quanto allegato dal ricorrentè, reputa dunque il Collegio che la motivazione non sia manifestamente illogica e la stessa non è dunque censurabile in sede di legittimità (cfr., quanto al giudizio sulla destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

3.4. Del pari incensurabile è il mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, argomentato per la personalità degli imputati - entrambi pregiudicati, ed il Lamarina anche per reati della stessa specie di quello per cui si procede - avendo la Corte ritenuto che lieve entità del fatto in sé fosse stata già adeguatamente considerata con la riqualificazione del più grave, originario, addebito.

Trattasi di motivazione non illogica, né contraddittoria, incensurabile alla luce del consolidato principio giusta il quale in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - ciò che neppure viene allegato nel generico ricorso - l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).

3.5. Quanto, da ultimo, alla doglianza sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., si tratta di motivo inammissibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello.

Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).

Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso è inammissibile per genericità.

Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che la richiesta non era stata avanzata nel giudizio di secondo grado, nemmeno in sede di udienza di discussione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], n. Brindisi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2022, la Corte d'appello di Lecce ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermandone la condanna alla pena di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto a fini spaccio sostanza stupefacente di tipo marijuana e coltivato tre piante di Cannabis indica. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, gli imputati hanno proposto unitario ricorso per cassazione, preliminarmente allegando che il reato deve ritenersi ad oggi prescritto e deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge penale incriminatrice ed il vizio di motivazione per essere stata esclusa la detenzione per fini personali sulla base di argomentazioni meramente assertive e manifestamente illogiche, anche per travisamento, benché gli imputati fossero abituali assuntori della sostanza. Si lamenta, in particolare, l'omessa valutazione del mancato occultamento e l'erronea indicazione della quantità di stupefacente, essendosi considerati anche i rametti della piantina in coltivazione benché gli stessi siano notoriamente privi di frutto, senza rendere motivazione sulla specifica doglianza al proposito proposta nell'atto di appello. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla valutazione indiziaria della prova, essendo stato valorizzato il mero dato ponderale - peraltro errato - ed essendosi omessa la valutazione di tutti i parametri indicati dalla giurisprudenza ai fini di un corretto giudizio in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente, quali l'assenza di strumentario e denaro, la presenza di altre droghe, l'occultamento e la diversificazione nell'occultamento. Con riguardo alle tre piantine, considerato l'esiguo numero la scarsità di inflorescenze, nonché il vetusto materiale impiegato, era stata illogicamente esclusa l'ipotesi della coltivazione domestica. 2.2. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sull'apodittico rilievo che già era stata riconosciuta l'ipotesi di reato della lieve entità. 3. Il cumulativo ricorso è inammissibile in relazione a tutti i motivi dedotti, generici, manifestamente infondati, proposti per ragioni non consentite ed in parte comunque preclusi in sede di legittimità, sicché non può tenersi conto della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono, come nella specie, risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippiedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3.1. In particolare, quanto ai primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione, va in diritto ribadito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento dei limiti tabellari oggi indicati nell'art. 75, comma 1- bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256611; Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923). Con riguardo alla coltivazione delle piantine, è noto che, secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624-01). 3.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fatto buongoverno dei richiamati principi, evidenziando innanzitutto il non modesto quantitativo di principio attivo di stupefacente ricavabile dalle sostanze sequestrate, corrispondente ad oltre 700 dosi, pari a circa 35 volte la quantità massima detenibile in forza del d.m. 11 aprile 2006 (vale a dire 0,5 gr. di principio attivo, pari a 20 dosi medie singole). Trattandosi di un accertamento di fatto in alcun modo incrinato dalla generica doglianza mossa in ricorso circa un preteso errore di quantificazione - critica del tutto inidonea a dimostrare il travisamento della prova - il dato è in questa sede incensurabile e la sua valenza fortemente indiziaria per l'illecita detenzione non certo illogica. Si è del pari logicamente considerato il confezionamento di parte della marijuana in 23 involucri di carta di circa 1 gr. cadauno, senza che rilevi il mancato occultamento degli stessi, trattandosi di droga detenuta nell'abitazione privata dei due imputati. Quanto alla coltivazione, la sentenza ha escluso l'ipotesi della c.d. "coltivazione domestica" tenendo conto - oltre che del descritto contesto di maggiore detenzione di sostanze, che certo non depone nel senso dell'irrilevanza penale della condotta complessivamente considerata - del non modesto quantitativo di principio attivo ricavabile dalle piantine (pari a quasi 400 dosi) e delle caratteristiche non rudimentali della coltivazione, effettuata con attrezzature all'uopo predisposte per assicurare il miglior risultato ed il cui utilizzo richiede anche una certa competenza (serra, lampada alogena, misuratore di temperatura, deumidificatore, ventilatori, aspiratore). 3.3. Diversamente da quanto allegato dal ricorrentè, reputa dunque il Collegio che la motivazione non sia manifestamente illogica e la stessa non è dunque censurabile in sede di legittimità (cfr., quanto al giudizio sulla destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). 3.4. Del pari incensurabile è il mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, argomentato per la personalità degli imputati - entrambi pregiudicati, ed il Lamarina anche per reati della stessa specie di quello per cui si procede - avendo la Corte ritenuto che lieve entità del fatto in sé fosse stata già adeguatamente considerata con la riqualificazione del più grave, originario, addebito. Trattasi di motivazione non illogica, né contraddittoria, incensurabile alla luce del consolidato principio giusta il quale in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - ciò che neppure viene allegato nel generico ricorso - l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). 3.5. Quanto, da ultimo, alla doglianza sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., si tratta di motivo inammissibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello. Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso è inammissibile per genericità. Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che la richiesta non era stata avanzata nel giudizio di secondo grado, nemmeno in sede di udienza di discussione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent
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