CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 13694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 23 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. in ordine alla detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo cocaina. 2. Avverso detta sentenza, per il tramite del difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla confisca del denaro in sequestro. Allega il ricorrente che detta confisca era stata motivata soltanto in base alla asserita provenienza del denaro dall'attività spaccio, pur in assenza di prova di cessione di stupefacente, essendo peraltro stata contestata la mera illecita detenzione. 2.1. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, dolendosi il ricorrente della mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup. 3. La prima doglianza, apparentemente proponibile con il ricorso per cassazione, perché la misura di sicurezza non era stata oggetto di accordo tra le parti, come di recente confermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01), è tuttavia inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Diversamente da quanto allega il ricorrente, infatti, il giudice non ha in alcun modo argomentato la confisca sul rilievo che il denaro fosse provento di un'attività di spaccio, avendola invece disposta ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis T.U. stup., richiamando a sostegno della decisione le ragioni esposte nell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Il ricorrente non si confronta in alcun modo con l'unica ratio decidendi del provvedimento di confisca, sicché il ricorso è sul punto irrimediabilmente generico. 3.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito in sede di legittimità. Ed invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso di specie questa situazione non ricorre, anche alla luce 4 dell'imputazione, che fa riferimento all'illecita detenzione di quasi 80 grammi lordi di cocaina, sicché il ricorso è stato sul punto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2022. Il Consigliere