CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 08333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Centro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1764/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/03/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] partecipò alle procedure selettive per merito comparativo per la promozione nella qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. 1.1. Non essendosi collocato in posizione utile impugnò le graduatorie che vennero annullate dal TAR del Lazio con tre sentenze passate in giudicato con ordine di rinnovare la valutazione del ricorrente. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] per la progressione in carriera del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato confermò i punteggi attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] e, in data 30 dicembre 2004, il Consiglio di Amministrazione ne approvò gli atti. 1.3. Tale provvedimento venne impugnato davanti al TAR del Lazio che, con sentenza n. 8924 del 2013, rigettò il ricorso. 1.4. Nel 2004 H [OSCURATO:PERSONA] partecipò all'ulteriore selezione per merito comparativo e neppure questa volta si collocò in posizione utile nella graduatoria. 1.5. Con ricorso al TAR del Lazio, quindi, impugnò la graduatoria e gli atti presupposti. Con la sentenza n. 3536 del 2014 il Tribunale amministrativo rigetto- il ricorso. 2. Con separati ricorsi il [OSCURATO:PERSONA] impugnò entrambe le sentenze ed il Consiglio di Stato, riuniti i gravami in considerazione Ric. 2018 n. 30515 sez. SU - ud. 19-10-2021 -2-dell'esistenza di elementi di connessione e per ragioni di economia processuale, con sentenza del 20 marzo 2018 n. 1764, li rigettò. 2.1. In particolare, e per quanto interessa, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il TAR, in entrambe le sentenze, avesse correttamente ritenuto che le valutazioni della Commissione nelle procedure di avanzamento per merito comparativo costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e soggiacciono al sindacato giurisdizionale solo ove si denunci un vizio che attenga all'esercizio della funzione ovvero quando le stesse siano manifestamente incoerenti, illogiche, irragionevoli o viziate da travisamento dei fatti. 2.2. Inoltre ha escluso che fosse ravvisabile la denunciata violazione/elusione del giudicato formatosi nei giudizi che avevano ad oggetto l'annullamento delle selezioni per merito comparativo degli anni dal 2000 al 2003„ unica questione ancora sub iudice davanti a questa Corte, evidenziando che alla Commissione preposta agli avanzamenti di qualifica con scrutinio per merito comparativo, è attribuita un'ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli suscettibile di essere sindacata per eccesso di potere entro i limiti delle sue figure sintomatiche. 2.3. Ha sottolineato inoltre che al giudice non era consentito di stabilire criteri di valutazione diversi né tantomeno di procedere ad un apprezzamento dei titoli di servizio attribuendo punteggi diversi da quelli ritenuti congrui dalla Commissione. 2.4. Con la sentenza si è inoltre rilevato che, proprio in esecuzione del giudicato formatosi, l'Amministrazione era tenuta a rinnovare l'attribuzione dei punteggi ai titoli della categoria III del solo ricorrente premettendo dei parametri di valutazione più specifici e corredati ca motivazione così da renderne comprensibile e sindacabile la valutazione e che la Commissione si era attenuta a tali indicazioni costruendo una griglia di cinque sub criteri sulla base dei quali aveva valutato motivatamente i titoli. Si è poi rammentato che, una volta Ric. 2018 n. 30515 sez. SU - ud. 19-10-2021esplicitata con maggiore chiarezza la ragione dell'attribuzione del punteggi:, non si poteva escludere un esito analogo a quello già intervenuto. Quanto alla valutazione effettuata dalla Commissione del servizio prestato dal [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato da un non breve periodo di lavoro trascorso in funzioni esterne alla Polizia di Stato, il giudice amministrativo ha ritenuto che, correttamente la Commissione, pur a fronte di una minore anzianità, aveva valorizzato la maggiore continuità di servizio di colleghi meno anziani. 2.5. In sostanza il Consiglio di Stato ha accertato che la sentenza del TAR si era fatta carico di verificare che la Commissione di valutazione si era attenuta alle indicazioni che le erano state fornite dal giudice amministrativo, anche tenuto conto degli anni di servizio ancora da prestare. Ha escluso l'esistenza di un obbligo di verbalizzazione nei termini denunciati dal ricorrente e, rigettate le censure mosse con il primo ricorso; ha ritenuto insussistenti i presupposti per il risarcimento del danno chiesto. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso. Il Procuratore dene ra le ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa insistendo nelle conclusioni già prese. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con l'unico motivo di ricorso si deduce che il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un eccesso di giurisdizione "per arretramento" (rifiuto d: giurisdizione) quale violazione dei limiti esterni di giurisdizione, in relazione all'art. 111 della Costituzione ed all'art. 362 cod. proc.civ. 4.1. Sostiene :i ricorrente che il giudice amministrativo, celandosi dietro lo schermo della discrezionalità della pubblica amministrazione (nell'ambito della valutazione dei candidati in sede di scrutinio) e dichiarano inammissibile o infondata la domanda di nullità o Cz'Ric. 2013 n. 30515 sez. SU - ucl. 19-10-2021 -4-annullamento, per violazione ed elusione del giudicato, ha ecceduto per arretramento dai limiti esterni della giurisdizione previsti dalla legge. 4.2. Deduce che nel caso di specie si rientrerebbe tipicamente nel vizio di difetto/eccesso di giurisdizione, negata sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, al legislatore ovvero, come nella specie, alla pubblica amministrazione. 4.3. Sostiene che non si tratterebbe di un error in iudicando o in procedendo atteso che si verte in tale ipotesi nel caso in cui il giudice dell'otten-, peranza, affermata la sua giurisdizione in materia e sulla base dei poteri ad essa conseguenziali, commetta degli errori nelle modalità di esercizio del potere giurisdizionale di ottemperanza (con l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dall'amministrazione, la valutazione di conformità con quello che avrebbe dovuto tenere). 5. Il ricorso è inammissibile il che rende superfluo procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che era parLe nel giudizio davanti al Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato conclusosi con la sentenza che è qui impugnata. 5.1. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché ni2n giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particc!a -c da rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e da diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che ,nel caso in esame; appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, Ric. 2018 n..30515 sez. SU - ud. 19-10-2021 -5-disporre la fissazione di un termine per l' integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. In tal senso tra le altre Cass. 17/06/2019 n. 16141, 21/05/2018 n. 12515, 10/05/2018 n. 11287 e già Cass. su. 22/03/2010 n. 6826). 6. Venendo alle ragioni di inammissibilità del ricorso va qui ribadito che,in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpreL2zione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa (cfr. Cass. sez. un. 04/12/2020 n. 27770). 6.1. Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione solo ove non venga in questione il modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo questo ai limiti interni di tale giurisdizione. Nel giudizio di ottemperanza è attribuito al giudice amminisalivo un sindacato anche di merito, sicché per distinguere le fattispecie in cui il controllo sui limiti della giurisdizione è consentito da quello in cui risulta invece inammissibile, è decisivo stabilire se quel che è censurato con il ricorso sia il "modo" in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure la "possibilità" stessa - in una determinata situazione - di fare ricorso ai giudizio di ottemperanza, che attiene invece ai limiti esterni.Ric. 2018 n. 30515 sez. SU - ud. 19-10-2021 -6-In particolare, quando l'ottemperanza sia stata esperita a fronte di comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai "limiti interni" della giurisdizione - la cui violazione è sottratta al sindacato della Cassazione - gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato, nella ricostruzione della successiva attività della PA. e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato. Afferiscono, invece, ai "limiti esterni" - il cui superamento è soggetto al controllò della Corte di Cassazione - le doglianze che pongano in discussione il fatto che nel caso concreto un tal potere, con la peculiare estensione che lo caratterizza, spettasse o meno a detto giudice. In sintesi, ove sia denunciato un comportamento elusivo del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell'amministrazione e nella vaiutazione di non conformità restano nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione (Cass. sez. U. 17/09/2021 n. 25165 e 18/06/2018 n. 16016). 6.2. Peraltro, per aversi il c.d. "arretramento" si deve verificare una mancata cognizione rispetto ad una materia che può formarne oggetto. Deve essere negata la giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale. 6.3. Tanto premesso, nella specie il Consiglio di Stato, come già il TAR, ha verificato che la Commissione si era attenuta ai criteri indicati nelle sentenze del TAR che avevano annullato le precedenti valutazioni effettuate dalla Commissione. 6.4. Il giudice dell'ottemperanza ha infatti accertato in primo luogo che efTh cmere la Comrnissi :le esaminatrice aveva proceduto ad una va:u.aziore della caLegoria III dei titoli da prendere inRic. 2018 n. 30515 sez. SU - ud. 19-10-2021 -7-esame ed in conformità a quanto disposto in sede giurisdizionale aveva individuato parametri di valutazione specifici e corredati da una motivazione in modo tale da rendere comprensibile, e quindi in ipotesi sindacabile, la valutazione operata ed ha in concreto verificato che era stata costruita una griglia di cinque sub criteri sulla base dei quali la Commissione aveva proceduto ad una motivata valutazione dei titoli. 6.5. Inc.3re ha verificato le modalità con le quali era stata esercitata la disc:::vpnalità tecnica della Commissione ed ha escluso che fosse ravvisabile un eccesso di potere ,chiarendo che l'attribuzione di punteggi analoghi a quelli già riconosciuti non era sintomatica di una elusione del dictum del giudice una volta che, conformemente alle indicazioni ricevute con la sentenza cui la Commissione si doveva adeguare, aveva accertato che era stata esplicitata con maggiore chiarezza la ragione dell'attribuzione degli stessi. Inoltre, il giudice dell'ott:-,-•:.T•eranza ha verificato che l'attribuzione di un minor punteci pur a fronte di una maggiore anzianità di servizio, valoriz7ando i non breve periodo di lavbro trascorso in funzioni esterne alla Polizia di Stato rispondeva ad un criterio logico applicato nell'ambito della valutazione comparativa dei servizi prestati. 6.6. In sostanza il Consiglio ha accertato che la sentenza del TAR si era Fatta carico di verificare che la Commissione di valutazione si era attenuta alle indicazioni che le erano state fornite dal giudice amminisCativo anche per quanto concerneva gli anni di servizio ancora (j r, resla -e. 6.7. 5: aLta e\»dentemente di valutazioni che restano all'interno del giudizio '2 non manifestano un diniego di giurisdizione. Possono, semmai, integrare un error in iudicando, ma non sono rivelatori di quel diniego di giurisdizione che si configura come "arretramento" dal potere g:ursdizionale che il giudice amministrativo era chiamato ad esercit ell'anbito dei giudizio promosso.Ric. 2018 - ud. 19-10-2021 -8-7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] tssa abriaa PAr03_56.tRic. 2018 n. 30515 sez. SU - ud. 19-10-2021 -9-