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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:611
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 ottobre 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / Belgio (causa C-391/11) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2000/53/CE – Articolo 2, punto 3 – Tutela dell’ambiente – Veicoli fuori uso – Nozione di produttore»

1. Ricorso per inadempimento – Atto introduttivo del giudizio – Esposizione delle censure e dei motivi – Requisiti di forma – Identificazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi nel parere motivato ma non nel ricorso – Ricevibilità [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)] (v. punti 23, 24, 26, 27)

2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Ricorso a provvedimenti di competenza delle autorità regionali o locali – Ammissibilità – Limiti – Adozione di una definizione regionale di una nozione prevista da una direttiva – Assenza di ostacoli alla realizzazione degli obiettivi della direttiva – Ammissibilità (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53, art. 2, punto 3) (v. punti 31, 32, 34, 41) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro i termini previsti, delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 2, punti 1 e 3, e dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34) – Nozioni di «veicolo» e di «produttore» – Carattere gratuito della consegna dei veicoli fuori uso subordinato a condizioni non previste dalla direttiva.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea e il Regno del Belgio sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 ottobre 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / Belgio (causa C-391/11) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2000/53/CE – Articolo 2, punto 3 – Tutela dell’ambiente – Veicoli fuori uso – Nozione di produttore» 1. Ricorso per inadempimento – Atto introduttivo del giudizio – Esposizione delle censure e dei motivi – Requisiti di forma – Identificazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi nel parere motivato ma non nel ricorso – Ricevibilità [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)] (v. punti 23, 24, 26, 27) 2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Ricorso a provvedimenti di competenza delle autorità regionali o locali – Ammissibilità – Limiti – Adozione di una definizione regionale di una nozione prevista da una direttiva – Assenza di ostacoli alla realizzazione degli obiettivi della direttiva – Ammissibilità (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53, art. 2, punto 3) (v. punti 31, 32, 34, 41) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro i termini previsti, delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 2, punti 1 e 3, e dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34) – Nozioni di «veicolo» e di «produttore» – Carattere gratuito della consegna dei veicoli fuori uso subordinato a condizioni non previste dalla direttiva. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea e il Regno del Belgio sopporteranno ciascuno le proprie spese.
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