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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10555/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via del Plebiscito n. 112, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o – avverso la sentenza n. 1879/24/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 12 maggio2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Impugnazione estratto di ruolo Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] impugnava alcuni estratti di ruolo deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte e l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.

Contro la sentenza di accoglimento del ricorso proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]) S.p.A. e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava legittimi i ruoli con riferimento a due cartelle di pagamento, confermando per il resto la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261 del 1999, per avere la CTR erroneamente affermato, in relazione a talune cartelle di pagamento, che la procedura notificatoria era inesistente in quanto affidata a servizi di posta privata.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTRomesso di pronunciarsi in ordine alla questione, riproposta con l’atto di appello, relativa a l dedotto perfezionamento del procedimento notificatorio con riferimento alla cartella di pagamento n. 29120030022540104.

3. Con il terzomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato che l’avviso di ricevimento relativo alle cartelle di pagamento n. 29120060011488009 e n. 2912010001831383 era stato prodotto agli atti del giudizio.

4. Va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di quest a Corte (Cass., Sez.

U, 6.9.2022, n. 26283) hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del1973, è stato inserito il comma 4-bis(a mente del quale «L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 - bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediataa fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

Pertanto, vertendosiin ipotesi di impugnazione proposta avverso gli estratti di ruolo, va dichiarata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, a cagione in ragione della intervenuta novità giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, poiché la causa non poteva essere proposta.

Compensa le spesedel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via del Plebiscito n. 112, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o – avverso la sentenza n. 1879/24/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 12 maggio2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Impugnazione estratto di ruolo Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] impugnava alcuni estratti di ruolo deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte e l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Contro la sentenza di accoglimento del ricorso proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]) S.p.A. e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava legittimi i ruoli con riferimento a due cartelle di pagamento, confermando per il resto la decisione di primo grado. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261 del 1999, per avere la CTR erroneamente affermato, in relazione a talune cartelle di pagamento, che la procedura notificatoria era inesistente in quanto affidata a servizi di posta privata. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTRomesso di pronunciarsi in ordine alla questione, riproposta con l’atto di appello, relativa a l dedotto perfezionamento del procedimento notificatorio con riferimento alla cartella di pagamento n. 29120030022540104. 3. Con il terzomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato che l’avviso di ricevimento relativo alle cartelle di pagamento n. 29120060011488009 e n. 2912010001831383 era stato prodotto agli atti del giudizio. 4. Va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di quest a Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283) hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del1973, è stato inserito il comma 4-bis(a mente del quale «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 - bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediataa fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. Pertanto, vertendosiin ipotesi di impugnazione proposta avverso gli estratti di ruolo, va dichiarata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, a cagione in ragione della intervenuta novità giurisprudenziale. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, poiché la causa non poteva essere proposta. Compensa le spesedel
Sentenza Cassazione n. 10555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris