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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26195/2026

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d'appello di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] LOYche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Roma harevocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso adAlessandro [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla stessa autorità giudiziaria indata 2 maggio 2025, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2025.A ragione della decisione osserva che il condannato ha già beneficiato dellasospensione condizionale della pena, poi revocata, in relazione alla sentenzaemessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 12maggio 2015 ed ha riportato tra le due sentenze che hanno concesso lasospensione condizionale le condanne intermedie a pena non sospesa di cui ainumeri 3) e 4) del certificato penale.

Trova pertanto applicazione il dispostodell'art. 164 cod. pen., che non consente di concedere il beneficio a chi abbia giàriportato una condanna a pena sospesa se tra la precedente e la nuova condannave ne è una intermedia a pena detentiva per delitto, ancorché non sospesa.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,articolando tre motivi2.1.

Con il primo deduce violazione degli art 164, comma 4, e 168 cod. pen.sul rilievo che la revoca della sospensione condizionale è stata fondata supresupposti ostativi non verificati e non esplicitati nei loro elementi essenziali.L'ordinanza impugnata si è limitata a rinviare ai dati del certificato delcasellario giudiziale, senza indicare gli estremi delle condanne ritenute ostative almantenimento del beneficio, in tal modo privando il condannato del nucleoinformativo minimo necessario a verificare la corretta applicazione della revocadel beneficio.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione degli art 164, comma 4, e 168cod. pen. sul rilievo che il Giudice dell’esecuzione ha omesso di compiere laverifica relativa alla “conoscibilità documentale” della causa ostativa da parte delgiudice della cognizione e non ha acquisito il fascicolo di cognizione necessario aifini di tale controllo.Lamenta che l'ordinanza impugnata non ha dato conto, neanchesinteticamente, della verifica imposta dalle Sezioni unite Longo e quindi non hachiarito se la revoca del beneficio concesso dalla sentenza emessa dal Giudicedell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 12 maggio 2015 e lecondanne intermedie a pena non sospesa di cui ai numeri 3) e 4) del certificatodel Casellario giudiziale considerate altrettanti presupposti della disposta revocaerano documentalmente conoscibili dal giudice che ha reiterato la concessionedel beneficio.2.3.

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo dellamotivazione meramente apparente per carenza dei requisiti minimi di esistenza econtrollabilità del discorso giustificativo in punto di causa ostativa e di revoca delbeneficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.1.

L’ordinanza impugnata ha revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Cortedi appello di Roma in data 2 maggio 2025 sul rilievo che lo stesso in epocaprecedente alla citata condanna, oltre a beneficiare dell’analogo beneficioconcessogli con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale diRoma in data 12 maggio 2015, era stato condannato a pena detentiva nonsospesa, con le sentenze indicate nei numeri 3) e 4) del certificato penale,presente agli atti e, quindi, nella piena conoscenza del ricorrente.Il Tribunale ha, dunque, correttamente applicato l’orientamento ermeneuticodella giurisprudenza di legittimità - cui si intende dare continuità in questa sede(Sez. 1, n. 5909 del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289443 – 01; Sez. 1,10/11/2020, dep. 2021, Cacciola, non mass.) perché perfettamente aderente alsistema - secondo cui il giudice dell’esecuzione può in linea di principio revocare,ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso in violazione del combinato disposto dell’art.164, secondo comma, n. 1), e quarto comma, cod. pen., quest’ultimo comeintegrato da Corte cost. n. 95 del 1976, ossia in presenza di precedentecondanna a pena detentiva per delitto non sospesa, ove il cumulo delle penesuperi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. (e ciò quand’anche, in relazione a taleprima condanna, sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ognialtro effetto penale, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen.: Sez. 1, n. 40824 del14/06/2022, Milice, Rv. 283675- 01; Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage,Rv. 267479-01).2.

Da tale corretto principio, il Giudice dell’esecuzione ha, però, fattodiscendere la revoca automatica in executivis della sospensione condizionale.Come correttamente evidenziato dal ricorrente, avrebbe dovuto, invece,verificare se la revoca fosse preclusa dal giudicato.Al pari delle altre cause ostative, anche quella integrata dalla preesistenza diuna condanna (cosiddetta intermedia) a pena pecuniaria per delitto o a penadetentiva o pecuniaria per contravvenzione (Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011,Marini, Rv. 251745 - 01) può rilevare ai fini della revoca solo se non eraconoscibile al giudice di cognizione che aveva ulteriormente deliberato lasospensione stessa, perché documentalmente risultante dagli atti delprocedimento dinanzi a lui svoltosi (Sez.

U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv.264381-01).

Solo se nel giudizio di cognizione non è emersa, né dalladocumentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la sussistenza di unacausa ostativa al beneficio, la relativa questione non è stata, nemmenoimplicitamente, dedotta, e, quindi, in relazione ad essa non si forma il giudicatosostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva.Al giudice dell’esecuzione compete, pertanto, di accertare se i precedentipenali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'attodella concessione dei benefici, anche eventualmente esercitando d’ufficio i poteriistruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, disponendol’acquisizione, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, ilfascicolo del giudizio di cognizione.3.

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono,l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello diRoma per un nuovo giudizio, nel rispetto dei principi suindicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Roma.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] LOYche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Roma harevocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso adAlessandro [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla stessa autorità giudiziaria indata 2 maggio 2025, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2025.A ragione della decisione osserva che il condannato ha già beneficiato dellasospensione condizionale della pena, poi revocata, in relazione alla sentenzaemessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 12maggio 2015 ed ha riportato tra le due sentenze che hanno concesso lasospensione condizionale le condanne intermedie a pena non sospesa di cui ainumeri 3) e 4) del certificato penale. Trova pertanto applicazione il dispostodell'art. 164 cod. pen., che non consente di concedere il beneficio a chi abbia giàriportato una condanna a pena sospesa se tra la precedente e la nuova condannave ne è una intermedia a pena detentiva per delitto, ancorché non sospesa.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,articolando tre motivi2.1. Con il primo deduce violazione degli art 164, comma 4, e 168 cod. pen.sul rilievo che la revoca della sospensione condizionale è stata fondata supresupposti ostativi non verificati e non esplicitati nei loro elementi essenziali.L'ordinanza impugnata si è limitata a rinviare ai dati del certificato delcasellario giudiziale, senza indicare gli estremi delle condanne ritenute ostative almantenimento del beneficio, in tal modo privando il condannato del nucleoinformativo minimo necessario a verificare la corretta applicazione della revocadel beneficio.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli art 164, comma 4, e 168cod. pen. sul rilievo che il Giudice dell’esecuzione ha omesso di compiere laverifica relativa alla “conoscibilità documentale” della causa ostativa da parte delgiudice della cognizione e non ha acquisito il fascicolo di cognizione necessario aifini di tale controllo.Lamenta che l'ordinanza impugnata non ha dato conto, neanchesinteticamente, della verifica imposta dalle Sezioni unite Longo e quindi non hachiarito se la revoca del beneficio concesso dalla sentenza emessa dal Giudicedell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 12 maggio 2015 e lecondanne intermedie a pena non sospesa di cui ai numeri 3) e 4) del certificatodel Casellario giudiziale considerate altrettanti presupposti della disposta revocaerano documentalmente conoscibili dal giudice che ha reiterato la concessionedel beneficio.2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo dellamotivazione meramente apparente per carenza dei requisiti minimi di esistenza econtrollabilità del discorso giustificativo in punto di causa ostativa e di revoca delbeneficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.1. L’ordinanza impugnata ha revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Cortedi appello di Roma in data 2 maggio 2025 sul rilievo che lo stesso in epocaprecedente alla citata condanna, oltre a beneficiare dell’analogo beneficioconcessogli con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale diRoma in data 12 maggio 2015, era stato condannato a pena detentiva nonsospesa, con le sentenze indicate nei numeri 3) e 4) del certificato penale,presente agli atti e, quindi, nella piena conoscenza del ricorrente.Il Tribunale ha, dunque, correttamente applicato l’orientamento ermeneuticodella giurisprudenza di legittimità - cui si intende dare continuità in questa sede(Sez. 1, n. 5909 del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289443 – 01; Sez. 1,10/11/2020, dep. 2021, Cacciola, non mass.) perché perfettamente aderente alsistema - secondo cui il giudice dell’esecuzione può in linea di principio revocare,ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso in violazione del combinato disposto dell’art.164, secondo comma, n. 1), e quarto comma, cod. pen., quest’ultimo comeintegrato da Corte cost. n. 95 del 1976, ossia in presenza di precedentecondanna a pena detentiva per delitto non sospesa, ove il cumulo delle penesuperi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. (e ciò quand’anche, in relazione a taleprima condanna, sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ognialtro effetto penale, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen.: Sez. 1, n. 40824 del14/06/2022, Milice, Rv. 283675- 01; Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage,Rv. 267479-01).2. Da tale corretto principio, il Giudice dell’esecuzione ha, però, fattodiscendere la revoca automatica in executivis della sospensione condizionale.Come correttamente evidenziato dal ricorrente, avrebbe dovuto, invece,verificare se la revoca fosse preclusa dal giudicato.Al pari delle altre cause ostative, anche quella integrata dalla preesistenza diuna condanna (cosiddetta intermedia) a pena pecuniaria per delitto o a penadetentiva o pecuniaria per contravvenzione (Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011,Marini, Rv. 251745 - 01) può rilevare ai fini della revoca solo se non eraconoscibile al giudice di cognizione che aveva ulteriormente deliberato lasospensione stessa, perché documentalmente risultante dagli atti delprocedimento dinanzi a lui svoltosi (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv.264381-01). Solo se nel giudizio di cognizione non è emersa, né dalladocumentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la sussistenza di unacausa ostativa al beneficio, la relativa questione non è stata, nemmenoimplicitamente, dedotta, e, quindi, in relazione ad essa non si forma il giudicatosostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva.Al giudice dell’esecuzione compete, pertanto, di accertare se i precedentipenali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'attodella concessione dei benefici, anche eventualmente esercitando d’ufficio i poteriistruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, disponendol’acquisizione, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, ilfascicolo del giudizio di cognizione.3. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono,l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello diRoma per un nuovo giudizio, nel rispetto dei principi suindicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Roma.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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