CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 17285/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
099-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso , per procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio elettopresso lo studio del difensore , in R OMA , [OSCURATO:PERSONA], 33 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1877 del 201 9 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 15 maggio 2019 (R.G.N. 20 /201 8 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.35099/2019 Cron. Rep. C.C. 22/02/2023 giurisdizione Lavoratori dello spettacolo e determinazione della quota B della pensione -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 novembre 2017, ha accolto la domanda delsignor [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il ricalcolo della “quota B”del trattamento previdenziale, senza il limite giornaliero massimo di lire 315.000, previsto per i lavoratori dello spettacolo dall’art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. 2.–Con sentenza n. 1877 del 2019, depositata il 15 maggio 2019, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS. A fondamento della pronuncia, la Corte territoriale, dopo avere ricostruito l’evoluzione normativa, ha argomentato che il limite retributivo opera soltanto per la “quota A”. Quanto alla “ quota B ” , riguardante l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993, l’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha dettato «una discipl ina nuova ed autosufficiente». Il legislatore ha stabilito «limiti diversi parametrati a quelli vigenti» per l’assicurazione generale obbligatoria, senza richiamare il limite massimo di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. 3.– L’I NPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il 14 novembre 2019 e incentrato su un motivo, illustrato da memoria. 4.– Resiste con controricorso il signor [OSCURATO:PERSONA] , che, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, deposita memoria illustrativa. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. -3 - 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997 e censura la sentenza d’appello per avere ritenuto inapplicabile, per le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992 (quota B), il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dal citato art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. 2.– Dev’essere esaminata, in linea preliminare, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso che la parte controricorrente solleva in relazione al passaggio in giudicato della sentenza d’appello. 2.1.–L’Istituto non avrebbe censurato tutte le rationes decid endi che sorreggono la pronuncia impugnata e il ricorso per cassazione sarebbe, pertanto, inammissibile. In particolare, nessuna censura l’odierno ricorrente avrebbe svolto con riferimento alla ratio decidendiche poggia sul mancato richiamo al comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e ai limiti massimi della retribuzione pensionabile vigenti nei vari ordinamenti. 2.2.–L’eccezione dev’essere disattesa. Il ricorso dell’INPS contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d’appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni della sentenza, ma sull’unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). L’unità minima di decisione, nel caso di specie, investe l’attribuzione del trattamento previdenziale senza l’applicazione del limite retributivo e, in ragione delle specifiche censure formulate dall’INPS sia in appello che in questa sede, la materia è ancora controversa in tutti i profili che la contraddistinguono. -4 - 3.–Il ricorso è fondato. 4.– Nel presente giudizio si controverte in via esclusiva sulla determinazione della “quota B” della pensione spettante ai lavoratori dellospettacolo e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal 1° gennaio 1993. In particolare, l’oggetto del contendere è l’applicazione, anche alla “quota B”, del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile sancito dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. Non viene in rilievo, come l’INPS ha puntualizzato nelle sue difese, il trattamento previdenziale liquidato per intero secondo il sistema contributivo. Questa Corte, in analoga controversia, ha enunciato il seguente principio di diritto, che dev’essere confermato anche nell’odierno giudizio: «Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 delle “Ragioni della decisione”). A tali conclusioni, ribadite anche nelle successive pronunce, questa Corte è giunta sulla base di molteplici elementi, che resistono al vaglio critico sollecitato dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa e privano di rilevanza decisiva l’argomento della mancanza d’un richiamo espresso, per la “quota B”, al limite retributivo in questione. Tale dato, di per sé ambivalente, è contraddetto da una pluralità di elementi. -5 - L’interpretazione d’una normativa complessa, che si è stratificata nel tempo, impone di ricostruire la lettera della legge e le sue interrelazioni sistematiche. 5.–Dal punto di vista letterale, occo rre ponderare, anzitutto, la mancanza di un’abrogazione espressa del limite in questione, nell’avvicendarsi degl’interventi di riforma del sistema previdenziale (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e legge 8 agosto 1995, n. 335) e nel contesto della normativa recata dal d.lgs. n.182 del 1997, che ha ritenuto di procedere all’abrogazione espressa, quando l’ha reputato necessario (in tal senso, di recente, anche Cass., sez. lav., 5 maggio 2023, n. 11920, n. 11905, n. 11899 e n. 11898). Il limite di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 è stato peraltro rimodulato dal d.lgs. n. 182 del 1997, che non ha circoscritto alla “quota A” l’operatività delle innovazioni. Né il dibattito che ha preceduto l’approvazione del d.lgs. n. 182 del 1997 né la lettera della legge attestano l’inequivocabile volontà di superare, per la “quota B”, il limite retributivo. 6.–Nella medesima prospettiva, si devono escludere i presupposti di un’abrogazione tacita o per incompatibilità, che postula una radicale antitesi tra vecchia e nuova disciplina. Non si ravvisa alcuna inconciliabilità operativa oppure logica tra il permanere di questo limite e il sistema delineato dalla disciplina del 1997 per la “quota B”. Quanto alla possibilità d’impiegare solo in parte la tabella di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992, non si possono trarre inferenze decisive nel senso dell’abrogazione per incompatibilità, tanto più che tale tabella non è concepita per i soli lavoratori dello spettacolo e possiede una valenza generale. Soccorre, a tale riguardo, l’interpretazione della normativa pregressa, strutturata in termini non dissimili e connotata dai medesimi inconvenienti di fatto oggi prospettati come argomento ermeneutico. -6 - Neppure in quel frangente, l’applicazione solo parziale delle tabelle previste per l’assicurazione generale obbligatoria precludeva l’operatività del limite specifico, vigente per i lavoratori dello spettacolo (sentenza n. 36056 del 2022, cit., punto 12.2. delle “Ragioni della decisione”). 7.–Né giova opporre che la normativa richiami le sole aliquote di rendimento di cui all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, senza rimandare ai «limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti» di cui al comma 2. Dall’esame del dettato normativo, emerge che il richiamo è al citato art. 12, nella sua interezza. L’enfasi sull’omesso richiamo del comma 2 – ha precisato questa Corte – non considera che «sono indissolubilmente connesse le previsioni dei commi 1 e 2, riguardanti le aliquote di rendimento e il modo in cui esse operano, entro i limiti alla retribuzione pensionabile specificamente ribaditi dal comma 2» (sentenza n. 36056 del 2022, punto 12.3. delle “Ragioni della decisione”). Della richiamata normativa sulle aliquote di rendimento, i limiti massimi costituiscono parte integrante (il già citato punto 12.3. della sentenza n. 36056 del 2022). 8.– Un ulteriore elemento di conferma del permanere del limite dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 si trae dalla sentenza n. 202 del 2008, pronunciata dalla Corte costituzionale. Investita del sindacato sulla normativa riguardante anche la determinazione della “quota B”, la Corte costituzionale «non considera erroneo il presupposto interpretativo da cui muovono entrambi i rimettenti, che fanno leva sulla perdurante applicabilità del limite di cui al d.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, anche per la “quota B”. Limite che il Tribunale di Sanremo ritiene sia stato confermato proprio dal d.lgs. n. 503 del 1992. Il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni, in ragione del carattere manifestamente -7 - manipolativo della pronuncia auspicata dai rimettenti. La correzione dello squilibrio postula scelte squisitamente discrezionali, che esorbitano dai poteri della Corte costituzionale. Quanto alla disparità di trattamento con il regime dell’assicurazione generale obbligatoria, non sussiste l’adombrata lesione del principio di eguaglianza e le censure, pertanto, sono state dichiarate non fondate. La pronuncia della Corte costituzionale non si arresta a un rilievo di mera inammissibilità e, nel dichiarare in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate, muove comunque dal presupposto che sussista lo squilibrio denunciato in termini generali, con riguardo a entrambe le quote di pensione, e che sia corretta la premessa interpretativa che fonda il dedotto contrasto con i parametri invocati» (sentenza n. 36056 del 2022, cit., punto 18.2. delle “Ragioni della decisione”). 9.–Inoltre, il d.lgs. n. 182 del 1997, che la sentenza impugnata e la parte controricorrente tratteggiano come sistema nuovo e autosufficiente, non recide ogni legame con la disciplina del d.P.R. n. 1420 del 1971 e richiama la nozione di retribuzione giornaliera pensionabile che la fonte più risalente racchiude. Di tale nozione costituisce elemento saliente proprio il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui oggi si discute. 10.–Dall’ordito normativo traspare il ruolo cruciale del concetto di retribuzione pensionabile e del limite che la accompagna. Questa Corte ha chiarito che «Il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo -come conferma anche la sua evoluzione più recente - presuppone l’indicazione legislativa, univoca e vinc olante, di un massimale della retribuzione pensionabile e di un massimale contributivo» (sentenza n. 36056 del 2022, cit., punto 15 delle “Ragioni della decisione”). In particolare, «A una disciplina, che ancora fissa ratione temporis un limite alla retribuzione imponibile a fini contributivi, è coessenziale […] la presenza di un limite alla retribuzione pensionabile. Il permanere -8 - del primo limite, svincolato dal secondo, non può che generare criticità e sperequazioni, in contrasto con il disegno di armonizzazione e razionalizzazione perseguito dal legislatore con le riforme del 1995 e del 1997. Invero, al lavoratore, che pure abbia pagato i contributi in misura piena solo entro la soglia del massimale di un milione delle vecchie lire, sarebbe corrisposta la pensione sulla base dell’intera retribuzione percepita, senza limitazioni di sorta in ordine alla retribuzione giornaliera di riferimento» (sentenza n. 36056 del 2022, punto 20 delle “Ragioni della decisione”). È indicativo che, al fine di scongiurare le incongruenze di un sistema d’inedito favore rispetto a quello dell’assicurazione generale obbligatoria, la tesi incline a superare definitivamente il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile giunga poi a ipotizzarne la rimodulazione. Da quest’angolo visuale, il limite sarebbe allineato a quello di un milione di lire, che rappresenta l’importo della retribuzione massima imponibile a fini contributivi, o sarebbe parametrato, in alternativa, al limite vigente nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali opzioni interpretative, non scevre da incertezze e contrassegnate da un’alternatività irrisolta, non hanno un saldo appiglio semantico. Labile, invero, è il dato della commisurazione delle prestazioni agli oneri assicurativi, contenuto nella legge di delegazione e valorizzato nella memoria illustrativa della parte controricorrente. Per intuibili esigenze di certezza, preminenti nella materia previdenziale, il legislatore delegato che, per la “quota B”, avesse inteso superare o ridefinire il limite avrebbe compiuto in termini espressi una scelta così gravida d’implicazioni, così come l’ha compiuta ex professoper il sistema interamente contributivo (art. 1, comma 11, del d.lgs. n. 182 del 1997). In mancanza di persuasivi elementi di conferma, non si può supporre la volontà di rimuovere il tetto retributivo o di modularlo in -9 - termini meno rigidi, peraltro ancorati a parametri difformi –un milione di lire o il tetto vigente nell’assicurazione generale obbligatoria –come contrappeso al più severo regime introdotto per la “quota B”. È pur sempre il significato proprio delle parole che deve far palese il senso della legge (art. 12 delle preleggi). Né l’intenzione del legislatore, che si deve estrinsecare nel testo normativo, si può evincere dagli studi attuariali dell’ENPALS, elaborati ad uso interno, in un ambito del tutto estraneo all’esercizio della “funzione legislativa” definita dalla Carta fondamentale (art. 70 Cost.). È proprio l’incerta prospettazione sul superamento del tetto retributivo o sulla sua ridefinizione, secondo imperscrutabili parametri alternativi, a rivelare in maniera plastica le aporie della tesi che revoca in dubbio, per la “quota B”, la permanenza del limite di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. 11.– Da un’angolazione sistematica, questa Corte ha poi puntualizzato che «per il calcolo della “quota B”, il legislatore, con il d.lgs. n. 503 del 1992, ha introdotto criteri più rigidi, in una prospettiva di contenimento della spesa previdenziale. In antitesi con le linee ispiratrici degl’interventi di riforma, si dovrebbe ipotizzare che, per i lavoratori dello spettacolo, la determinazione della “quota B” sia improntata a criteri più favorevoli, disancorati da ogni limite alla retribuzione giornaliera pensionabile o commisurati a un limite notevolmente meno severo rispetto alla “quota A”» (sentenza n. 36056 del 2022, punto 21.5. delle “Ragioni della decisione”, con argomentazioni riprese anche da Cass., sez. lav., 5 maggio 2023, n. 11920, n. 11905, n. 11899 e n. 11898, cit.). 12.–Né si può trascurare che «un sistema, che superi il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile e perpetui l’operatività di una retribuzione massima imponibile a fini contributivi, sarebbe disarmonico rispetto alla legge di delegazione, che non soltanto non racchiude indicazioni di sorta in ordine a tale superamento, ma vincola -10 - il legislatore a salvaguardare le esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali» (sentenzan. 36056 del 2022, punto 22 delle “Ragioni della decisione”). Esigenze tutt’altro che ipotetiche o remote, come questa Corte ha rilevato sulla scorta dei dati desumibili dal dibattito parlamentare. 13.–Alla stregua dei rilievi svolti, non possono essere condivisi gli argomenti che la parte controricorrente prospetta nella memoria illustrativa, paventando l’illegittimità costituzionale della disciplina (di recente, nel senso dell’infondatezza delle eccezioni, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12130 e n.12115; Cass., sez. lav., 5 maggio 2023, n. 11970 e n. 11943). 13.1.– Ai dubbi di legittimità costituzionale, oggi ventilati dalla parte controricorrente, questa Corte ha già offerto esaustiva risposta, anche alla luce degli orientamenti espressi dal giudice delle leggi: «21.– La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile contribuisce a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale e si colloca in “un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l’intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce” (Corte costituzionale, sentenza n. 202 del 2008, punto 3 del Considerato in diritto ). 21.1. – Tale regime previdenziale, che prescinde dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e dal settore di appartenenza dell’impresa, è contraddistinto dall’accredito di contributi d’ufficio, da un accesso alle pensioni di vecchiaia, che è anticipato per talune figure rispetto ai regimi ordinari, dall’erogazione di uno specifico trattamento d’invalidità professionale. 21.2.– La specialità, legata a un lavoro spesso discontinuo e precario, permea anche l’evoluzione normativa più -11 - recente, contrassegnata dall’esigenza di sovvenire alla crisi generata dall’emergenza da Covid-19 (art. 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106) e di apprestare una riforma di più ampio respiro, prefigurata dalla legge 15 luglio 2022, n. 106, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo” […] 21.3.–L’indicata specialità, tuttavia, non si può tramutare nell’introduzione di un regime d’incongruo favore o nella configurazione di un sistema previdenziale che, di questa specialità, riproduca solo gli aspetti più convenienti, disgiunti dal complessivo bilanciamento attuato dal legislatore al fine di garantire la sostenibilità del sistema globalmente inteso» (sentenza n. 36056 del 2022, cit.). 13.2.–Né si può ritenere che l’art. 2, comma 22, della legge n. 335 del 1995, nell’indicare al legislatore delegato la finalità della commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, lo vincoli a equiparare il massimale pensionabile a quello contributivo, per quel che riguarda specificamente la “quota B” della pensione. Si deve ribadire, a tale riguardo, che la legge di delegazione, per le pensioni che si compongono di una “quota A” e di una “quota B”, non ha ritoccato la disciplina del massimale retributivo pensionabile in oggetto e non ha scelto dunque di equipararlo al massimale imponibile (in tal senso, anche Cass., sez. lav., 28 marzo 2023, n. 8734). In una prospettiva di rigore e di stabilizzazione della spesa pensionistica, il legislatore si è limitato a indicare al legislatore delegato la necessità di ridefinire le aliquote contributive, tenendo conto delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurative. -12 - Peraltro, l’art. 2, comma 22, lettera d), della legge n. 335 del 1995 impone comunque di salvaguardare, nel quadro della prefigurata armonizzazione, le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, quale è il complesso normativo previdenziale relativo ai lavoratori dello spettacolo. Pertanto, il mantenimento del massimale retributivo, per la “quota B”, non integra violazione dei principi e dei criteri direttivi fissati dal legislatore delegante (ordinanze n. 11920, n. 11905, n. 11899 e n. 11898 del 2023, cit.). 13.3.– Nel disattendere le eccezioni sollevate in controversie analoghe, questa Corte ha anche richiamato le osservazioni illustrate nella sentenza n. 36056 del 2022 e ha così argomentato: «[S]i è richiamata la Corte Costituzionale n. 202 del 2008 che, proprio in relazione al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale “purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 Cost.” (punto 2 del Considerato in diritto); si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una “necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate”, in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (Corte Costituzionale n. 173 del 1986, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la “commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, lettera a ), una volta letta non nella rigorosa accezione di “necessaria corrispondenza” cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall’interpretazione qui accolta» (Cass., sez. lav., 5 maggio -13 - 2023, n. 11918, punto 12 del “Considerato”; in termini, anche Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10852). 13.4.–Il legislatore delegato, pertanto, nel mantenere intatto, per la “quota B”, il limite retributivo già vigente per la “quota A”, che la stessa legge di delegazione non aveva imposto di superare, non ha travalicato i limiti tracciati da tale legge e si è avvalso della discrezionalità che presiede all’attuazione delle scelte espresse dal legislatore delegante. L’attuazione della delega, difatti, non si esaurisce nella mera scansione linguistica delle sue previsioni. Il legislatore delegato ben può emanare norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle disposizioni della legge delega, in armonia con i suoi indirizzi generali (Corte costituzionale, sentenza n. 142 del 2020, punto 3 del Considerato in diritto). Nel caso di specie, non si può disconoscere, per quel che concerne il “sistema misto” e ladeterminazione della “quota B”, l’armonia del perdurante limite retributivo con gl’indirizzi generali della legge delega, volta a regolare la definitiva transizione al sistema contributivo e a contemperare le esigenze di salvaguardia della sostenibilità della spesa con la specialità di un sistema imperniato su un limite alla retribuzione giornaliera pensionabile. Anche da questo punto di vista, pertanto, si deve escludere il contrasto del dato normativo, così come interpretato da questa Corte, con l’art.76 Cost. 13.5.– Le questioni sollevate dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa risultano, in ultima analisi, manifestamente infondate, alla stregua dell’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Le eccezioni di illegittimità costituzionale vanno dunque respinte, in virtù dell’art. 24 della medesima legge n. 87 del 1953. -14 - 13.6.– Dev’essere parimenti disattesa la richiesta di rimessione della causa alla pubblica udienza. Alla luce del carattere consolidato dei principi di diritto enunciati da questa Corte, dopo l’approfondito scrutinio delle argomentazioni illustrate dalle parti e dall’ufficio della Procura Generale, non si ravvisa la necessità di trattare la causa in pubblica udienza, necessità rimessa alla valutazione discrezionale del collegio giudicante (Cass., S.U., 5 giugno 2018, n. 14437, richiamata dall’INPS nella memoria illustrativa). 14.–Il ricorso, pertanto, è accolto. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, si uniformerà ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza. Al giudice di rinvio è rimessa, inoltre,