CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 36059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18698-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa DALL’[OSCURATO:PERSONA] -CONTRORICORRENTE- avverso la ORDINANZA Tribunale di Trento del 9.1.2020 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trento, decidendo sull’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (difensore di [OSCURATO:PERSONA] di imputato nel procedimento penale n. 26/17 RG), ha rideterminato il compenso professionale in €. 1.710,00 (a fronte dell’originario importo di €. 700,00 di cui al decreto di liquidazione del Giudice di Pace). Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha rilevato, per quanto interessa in questa sede, che “l’art. 116 DPR n. 115/2002 rubricato Liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore di [OSCURATO:PERSONA], contenuto nel titolo terzo, riguardante ipotesi diverse dal patrocinio a spese dello Stato, richiama esclusivamente gli art. 82 e 84 del DPR cit., di talché l’art. 106 bis va applicato unicamente ai casi di patrocinio a spese dello Stato”. Contro tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo , contrastato con controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato anche una memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla difesa della controcorrente perché, contrariamente a quanto si assume, il ricorso del Ministero contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa e della censura mossa al provvedimento impugnato, evidenziando, come si vedrà a breve, la questione di diritto oggetto del dibattito. Passando pertanto all’esame dell’unico motivo, rileva la Corte che con esso il Ministero della Giustizia denunzia violazione degli artt. 82, 106 bis e 116 TU delle Spese di Giustizia per non avere il Tribunale applicato, nella liquidazione del compenso, la riduzione di un terzo prevista dall’art. 106 bis in tema di patrocinio a spese dello Stato, norma estensibile anche al difensore di ufficio di imputato nel processo penale. Il ricorso è fondato. Come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22257 del 2022), la norma dell’art. 106 bis DPR n. 115/2022, introdotto dall’art. 1 comma 606 lett. b della legge n. 147 del 2013, costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012). Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022). Non possono condividersi le argomentazioni formulate dalla controricorrente circa l’inapplicabilità della riduzione in caso di difesa d’ufficio, non essendo pertinenti i precedenti di questa Corte di cui alle ordinanze nn. 32764/2019 e 14085/2022, che attengono alla diversa ipotesi del diritto al compenso del difensore di ufficio che abbia proposto una impugnazione dichiarata inammissibile; nel caso in esame, invece, la riduzione ai sensi dell’art. 106 bis cit. è certamente applicabile alla difesa d’ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l’entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021; cfr. anche sez. 2, ordinanza n. 14339/2023), estendendosi all’ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato (così testualmente, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22257 del 2022 cit.). Il Tribunale di Trento - nell’escludere l’applicabilità della riduzione di cui all’art. 106 bis DPR n. 115/2002 (introdotto dall’art. 1 comma 606 lett. b della legge n. 147 del 2013) al caso di difensore di ufficio di imputato irreperibile con riferimento ad attività successive all’entrata in vigore della norma (il procedimento penale reca infatti il n. 26/17, come riporta la stessa ordinanza impugnata) - si è dunque discostato da questo principio (con cui, peraltro, neppure la memoria della controricorrente si confronta): la violazione di legge sussiste e determina la cassazione del provvedimento con rinvio allo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso magistrato anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per