CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.F.D. (C.U.I. 03PF79R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .0 2JVlii eepArk,,,,,474e44,Q ttjeviAreo 4e4lte4l-V6Z, - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, con la sentenza in epigrafe, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, perché senza giustificato motivo continuava a permanere sul territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore di Venezia, del 7/4/2017, notificatogli in pari data e con cui gli era stato imposto di allontanarsi, entro sette giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione del Prefetto di Venezia, emesso nella stessa data. La condanna inflitta era stata di 10.000 euro di multa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, e deduce unico motivo di doglianza lamentando la violazione della legge processuale. Spiega di essere in Italia senza fissa dimora e che il giorno del controllo aveva dichiarato di eleggere domicilio presso il suo difensore. A costui non era stato dato avviso, né si era data informativa ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 103/2017. L'eccezione proposta all'udienza era stata respinta dal Giudice di pace, assumendo che la notifica era stata eseguita ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. Al contrario, in presenza di elezione di domicilio, osserva il ricorrente, la notifica si sarebbe dovuta eseguire presso il domiciliatario. 3. Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata per quanto di ragione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che debba trovare applicazione il principio di recente sancito dalla Sezioni Unite di questa Corte, in un caso sostanzialmente analogo a quello qui in esame (anch'esso concernente fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'imputato; al contrario, il giudice deve verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). A tale conclusione, le Sezioni Unite sono giunte dopo una compiuta analisi dell'evoluzione normativa sul tema delle garanzie di conoscenza e partecipazione al procedimento fino alla legge sul processo in absentia, oltre che della giurisprudenza della Corte EDU che ha costituito stimolo per il legislatore. La conclusione cui è giunto il precedente in discorso è che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è indicativa della concreta e reale conoscenza del procedimento, che sola potrebbe legittimare una notifica non a mani proprie del decreto di citazione a giudizio, salvo che emerga positivamente che vi sia stata un'effettiva instaurazione del rapporto professionale che ha consentito il transito di informazioni circa la data e il luogo di celebrazione del processo e l'accusa a carico, dal difensore di ufficio all'imputato. Occorre rifuggire — hanno sostenuto le Sezioni Unite — da un'esegesi che legga le situazioni di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., come presunzioni di conoscenza del procedimento, pena la regressione dell'attuale sistema — a dispetto delle finalità che lo hanno ispirato e che hanno condotto ad una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema delle garanzie di partecipazione — all'assetto antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito. Quanto, in particolare, alle elezioni di domicilio relative a soggetti stranieri più o meno precari in Italia, le Sezioni Unite hanno sostenuto che l'elezione di domicilio deve essere seria e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo dove dovrebbero essere indirizzati gli atti, onde evitare elezioni di domicilio «disattente» e «poco consapevoli». Applicati questi principi nel caso allora sub iudice, le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta la statuizione della Corte di appello che aveva rilevato, di ufficio, la nullità della sentenza di primo grado per essere stata preceduta da una dichiarazione di assenza fondata sull'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio da parte di un soggetto straniero, avvenuta in una fase precoce dell'evoluzione procedimentale. In particolare, la Corte di merito aveva reputato che il Giudice di prime cure non avesse correttamente vagliato tale elezione di domicilio quale indicatore di conoscenza del procedimento ai sensi dell'art. 420- bis, comma 2, cod. proc. pen. e che non vi fosse prova della conoscenza della chiamata in giudizio né di indicatori di una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Data la sovrapponibilità delle due situazioni processuali, può dirsi, dunque, che viene in rilievo anche nella specie un profilo di nullità. Altra decisione delle Sezioni Unite (Palumbo) (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229541), ha sancito il principio, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, secondo cui la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. In questi casi il giudice è tenuto a rilevare di ufficio la nullità, anche oltre i limiti previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e, se non gliene risultano le condizioni, è l'imputato che deve determinarne la cognizione ed eventualmente dimostrarne l'esistenza. Sul punto, in particolare, le Sezioni Unite hanno sostenuto che, quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuole far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 comma 1, cod. proc. pen., non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile. Calati questi principi nell'odierna regiudicanda, il Collegio osserva che la notifica del decreto di citazione a giudizio non è stata correttamente eseguita. Questa Corte ha affermato (Sez. 5 n. 22752. del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315) che nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento. Alla luce di quanto premesso la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Piave. Cos