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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 31023/2025

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4462/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MARIAe GIANI' VALENTINA ; -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di CREMONA depositata i l 6/12/2018, r.g.n.3269/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], parte di un giudizio di divisione, ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Cremona ha liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA], per l’attività svolta nel giudizio quale consulente tecnico d’ufficio, la somma di euro 22.000,00per compensi e di euro 1.197,00 per spese.

2. Con ordinanza depositata il 6 dicembre 2018, il Tribunale di Cremona con diversa motivazione ha confermato le somme liquidate con il decreto.

3. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. Il primo motivo contesta “violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 50 d.P.R. n. 115/2002, 3 e 13 d.m. 30 maggio 2002, in relazione all’art. 113 c.p.c.”: il giudice dell’opposizione, pur riconoscendo che ai fini della valutazione dell’attività del consulente tecnico d’ufficio incaricato della stima di beni immobili oggetto di divisione avrebbe potuto trovare applicazione il disposto di cui all’art. 3 delle tabelle, che riguarda specificamente l’attività di valutazione di patrimoni, ha ritenuto di applicare l’art. 13 del d.m. che riguarda la mera stima degli immobili, sulla base di considerazioni erronee, ossia la non contestazione tra le parti e il rilievo che l’applicabilità dell’art. 13 sarebbe stata riconosciuta da precedenti della giurisprudenza di legittimità; il richiamo alla non contestazione viola infatti il principio iura novit curia e la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che il corretto parametro per la determinazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, in relazione a indagini attinenti divisioni ereditarie, è quello previsto dall’art. 3.

2. Il secondo motivo lamenta “violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 50 e 52 d.P.R. n. 115/2002, 13 d.m. 30 maggio 2002”: il Tribunale, dopo avere ritenuto applicabile il parametro di cui all’art. 13 del citato d.m., ha confermato il compenso indicato dal consulente tecnico d’ufficio e l’ha aumentato nella misura dell’80%, aumento applicato al di fuori dei presupposti e requisiti previsti dall’art. 52 del d.p.r. n. 115/2002.

3. Il terzo motivo denuncia “violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 788, commi 1 e 3, c.p.c. e 161, comma 3, disp. att. c.p.c.”: nell’opposizione la ricorrente aveva lamentato la mancata applicazione del comma 3 dell’art. 161 disp. att. c.p.c., secondo il quale il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita, in forza del richiamo operato dall’art. 788, commi 1 e 3, c.p.c.; il Tribunale ha erroneamente ritenuto infondato il motivo di opposizione, affermando che il disposto di cui al richiamato art. 161 trova applicazione unicamente ai compensi in favore dell’esperto nominato dal Tribunale nell’ambito della procedura esecutiva.

4. Il quarto motivo fa valere omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ossia che il quesito peritale non prevedeva né presupponeva lo svolgimento di alcuna attività propedeutica alla valutazione di beni immobili diversi da quelli oggetto di comunione: il Tribunale ha ritenuto corretta l’applicazione da parte del consulente tecnico d’ufficio dei massimi tabellari previsti dall’art. 13, comma 1, del d.m. 30 maggio 2002.

5. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.: il Tribunale ha confermato il decreto di liquidazione in punto spese sostenute dal consulente tecnico d’ufficio, pur avendo rilevato che alcune delle spese esposte non potevano essere rimborsate nella misura richiesta dall’opposto, ritenendo che nella voce “spesa” dovesse includersi anche il compenso dell’ausiliario; il Tribunale non ha considerato che l’importo richiesto dal consulente tecnico d’ufficio a titolo di spese rimborsabili non includeva il compenso delle due ausiliarie di cui si era avvalso e che lo stesso Magenis ha precisato nella sua memoria di costituzione nel giudizio di opposizione che “la liquidazione del compenso degli ausiliari del consulente tecnico d’ufficio è stata disposta con decreto diverso rispetto a quello oggetto della presente opposizione”.

Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto erroneo il riferimento operato dal decreto all’art. 12 delle tabelle allegate al d.m. del 30 maggio 2002, ha ritenuto necessario il richiamo all’art. 52 del d.p.r. n. 115/2002 e ha poi però ritenuto applicabile l’art. 13 delle tabelle sulla base dell’inconferente richiamo alla mancanza di critiche al riguardo delle parti e a precedenti di questa Corte.

In realtà i precedenti richiamati dal Tribunale si riferiscono il primo (Cass. n. 9761/1997) a un testo normativo precedente rispetto a quello applicabile al caso in esame e il secondo (Cass. n. 18070/2012) precisa che “non è in questione quale sia il corretto criterio di liquidazione del compenso nel caso in questione”, non essendovi stata alcuna impugnazione sul punto, “sicché non resta che valutare, applicato l'art. 13 del d.m. del 2002, quale ne sia la corretta lettura”.

Questa Corte, piuttosto, ha affermato che “per liquidare l'onorario del consulente tecnico d'ufficio incaricato di redigere un progetto di divisione ereditaria il giudice deve utilizzare il parametro ex art. 3 del d.m. 30 maggio 2002, riguardante la valutazione di patrimoni, attività più complessa della stima di singoli beni, cui si riferisce il successivo art. 13” (in tal senso Cass., n. 13038/2016), art. 3 che prevede per la valutazione di patrimoni il criterio della liquidazione dell'onorario a percentuale, di cui al precedente art. 2, ridotto della metà, valore che, a sua volta, deve essere calcolato con riferimento al valore dell'asse da dividere, secondo la previsione dell'art. 12, secondo comma c.p.c. (così Cass. n. 3024/2011).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del quarto motivo.

Anche il terzo motivo è fondato.

Il Tribunale ha infatti escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c. - secondo cui “il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita” - perché si tratterebbe di normativa applicabile unicamente ai compensi dell’esperto nominato dal tribunale nell’ambito della procedura esecutiva ai sensi degli artt. 568 e ss. c.p.c.

Il Tribunale ha così trascurato di considerare che il comma 3 dell’art. 788 c.p.c. richiama in relazione alla vendita dei beni in comunione gli artt.570 e ss. c.p.c.

Si veda al riguardo Cass. n. 247/1963, che ha affermato, in relazione alla determinazione del valore dell'immobile non comodamente divisibile, da attribuire a più coeredi che ne abbiano fatta richiesta, l’applicazione in via analogica delle norme relative alla vendita nell'espropriazione forzata, attraverso il richiamo che l'art. 788 c.p.c. fa alle norme degli artt. 576 e segg. c.p.c.

Pure il quinto motivo è fondato.

Il Tribunale ha riconosciuto che alcune tra le spese rivendicate dal consulente tecnico d’ufficio “non possono essere rimborsate nella misura richiesta”, ma ha poi rilevato che il compenso richiesto dalla ausiliaria Colace va qualificato quale spesa del consulente tecnico d’ufficio, così osservando che per tale collaborazione andrebbe riconosciuto “per lo meno l’importo di euro 1.118,67”, e ha poi confermato al consulente tecnico d’ufficio l’importo già liquidato dal decreto di euro 1.197,00 a titolo di spese.

In tal modo il Tribunale ha riconosciuto una spesa non richiesta come tale dal consulente, che anzi – secondo quanto si legge nel controricorso – aveva precisato che il compenso delle due ausiliarie era stato autonomamente liquidato dal Tribunale.

II. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata al Tribunale di Cremona, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il primo, il terzo e il quinto motivo, assorbiti il secondo e il quarto motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4462/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MARIAe GIANI' VALENTINA ; -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di CREMONA depositata i l 6/12/2018, r.g.n.3269/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], parte di un giudizio di divisione, ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Cremona ha liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA], per l’attività svolta nel giudizio quale consulente tecnico d’ufficio, la somma di euro 22.000,00per compensi e di euro 1.197,00 per spese. 2. Con ordinanza depositata il 6 dicembre 2018, il Tribunale di Cremona con diversa motivazione ha confermato le somme liquidate con il decreto. 3. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. Il primo motivo contesta “violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 50 d.P.R. n. 115/2002, 3 e 13 d.m. 30 maggio 2002, in relazione all’art. 113 c.p.c.”: il giudice dell’opposizione, pur riconoscendo che ai fini della valutazione dell’attività del consulente tecnico d’ufficio incaricato della stima di beni immobili oggetto di divisione avrebbe potuto trovare applicazione il disposto di cui all’art. 3 delle tabelle, che riguarda specificamente l’attività di valutazione di patrimoni, ha ritenuto di applicare l’art. 13 del d.m. che riguarda la mera stima degli immobili, sulla base di considerazioni erronee, ossia la non contestazione tra le parti e il rilievo che l’applicabilità dell’art. 13 sarebbe stata riconosciuta da precedenti della giurisprudenza di legittimità; il richiamo alla non contestazione viola infatti il principio iura novit curia e la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che il corretto parametro per la determinazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, in relazione a indagini attinenti divisioni ereditarie, è quello previsto dall’art. 3. 2. Il secondo motivo lamenta “violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 50 e 52 d.P.R. n. 115/2002, 13 d.m. 30 maggio 2002”: il Tribunale, dopo avere ritenuto applicabile il parametro di cui all’art. 13 del citato d.m., ha confermato il compenso indicato dal consulente tecnico d’ufficio e l’ha aumentato nella misura dell’80%, aumento applicato al di fuori dei presupposti e requisiti previsti dall’art. 52 del d.p.r. n. 115/2002. 3. Il terzo motivo denuncia “violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 788, commi 1 e 3, c.p.c. e 161, comma 3, disp. att. c.p.c.”: nell’opposizione la ricorrente aveva lamentato la mancata applicazione del comma 3 dell’art. 161 disp. att. c.p.c., secondo il quale il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita, in forza del richiamo operato dall’art. 788, commi 1 e 3, c.p.c.; il Tribunale ha erroneamente ritenuto infondato il motivo di opposizione, affermando che il disposto di cui al richiamato art. 161 trova applicazione unicamente ai compensi in favore dell’esperto nominato dal Tribunale nell’ambito della procedura esecutiva. 4. Il quarto motivo fa valere omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ossia che il quesito peritale non prevedeva né presupponeva lo svolgimento di alcuna attività propedeutica alla valutazione di beni immobili diversi da quelli oggetto di comunione: il Tribunale ha ritenuto corretta l’applicazione da parte del consulente tecnico d’ufficio dei massimi tabellari previsti dall’art. 13, comma 1, del d.m. 30 maggio 2002. 5. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.: il Tribunale ha confermato il decreto di liquidazione in punto spese sostenute dal consulente tecnico d’ufficio, pur avendo rilevato che alcune delle spese esposte non potevano essere rimborsate nella misura richiesta dall’opposto, ritenendo che nella voce “spesa” dovesse includersi anche il compenso dell’ausiliario; il Tribunale non ha considerato che l’importo richiesto dal consulente tecnico d’ufficio a titolo di spese rimborsabili non includeva il compenso delle due ausiliarie di cui si era avvalso e che lo stesso Magenis ha precisato nella sua memoria di costituzione nel giudizio di opposizione che “la liquidazione del compenso degli ausiliari del consulente tecnico d’ufficio è stata disposta con decreto diverso rispetto a quello oggetto della presente opposizione”. Il primo motivo è fondato. Il Tribunale ha ritenuto erroneo il riferimento operato dal decreto all’art. 12 delle tabelle allegate al d.m. del 30 maggio 2002, ha ritenuto necessario il richiamo all’art. 52 del d.p.r. n. 115/2002 e ha poi però ritenuto applicabile l’art. 13 delle tabelle sulla base dell’inconferente richiamo alla mancanza di critiche al riguardo delle parti e a precedenti di questa Corte. In realtà i precedenti richiamati dal Tribunale si riferiscono il primo (Cass. n. 9761/1997) a un testo normativo precedente rispetto a quello applicabile al caso in esame e il secondo (Cass. n. 18070/2012) precisa che “non è in questione quale sia il corretto criterio di liquidazione del compenso nel caso in questione”, non essendovi stata alcuna impugnazione sul punto, “sicché non resta che valutare, applicato l'art. 13 del d.m. del 2002, quale ne sia la corretta lettura”. Questa Corte, piuttosto, ha affermato che “per liquidare l'onorario del consulente tecnico d'ufficio incaricato di redigere un progetto di divisione ereditaria il giudice deve utilizzare il parametro ex art. 3 del d.m. 30 maggio 2002, riguardante la valutazione di patrimoni, attività più complessa della stima di singoli beni, cui si riferisce il successivo art. 13” (in tal senso Cass., n. 13038/2016), art. 3 che prevede per la valutazione di patrimoni il criterio della liquidazione dell'onorario a percentuale, di cui al precedente art. 2, ridotto della metà, valore che, a sua volta, deve essere calcolato con riferimento al valore dell'asse da dividere, secondo la previsione dell'art. 12, secondo comma c.p.c. (così Cass. n. 3024/2011). L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del quarto motivo. Anche il terzo motivo è fondato. Il Tribunale ha infatti escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c. - secondo cui “il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita” - perché si tratterebbe di normativa applicabile unicamente ai compensi dell’esperto nominato dal tribunale nell’ambito della procedura esecutiva ai sensi degli artt. 568 e ss. c.p.c. Il Tribunale ha così trascurato di considerare che il comma 3 dell’art. 788 c.p.c. richiama in relazione alla vendita dei beni in comunione gli artt.570 e ss. c.p.c. Si veda al riguardo Cass. n. 247/1963, che ha affermato, in relazione alla determinazione del valore dell'immobile non comodamente divisibile, da attribuire a più coeredi che ne abbiano fatta richiesta, l’applicazione in via analogica delle norme relative alla vendita nell'espropriazione forzata, attraverso il richiamo che l'art. 788 c.p.c. fa alle norme degli artt. 576 e segg. c.p.c. Pure il quinto motivo è fondato. Il Tribunale ha riconosciuto che alcune tra le spese rivendicate dal consulente tecnico d’ufficio “non possono essere rimborsate nella misura richiesta”, ma ha poi rilevato che il compenso richiesto dalla ausiliaria Colace va qualificato quale spesa del consulente tecnico d’ufficio, così osservando che per tale collaborazione andrebbe riconosciuto “per lo meno l’importo di euro 1.118,67”, e ha poi confermato al consulente tecnico d’ufficio l’importo già liquidato dal decreto di euro 1.197,00 a titolo di spese. In tal modo il Tribunale ha riconosciuto una spesa non richiesta come tale dal consulente, che anzi – secondo quanto si legge nel controricorso – aveva precisato che il compenso delle due ausiliarie era stato autonomamente liquidato dal Tribunale. II. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata al Tribunale di Cremona, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo, il terzo e il quinto motivo, assorbiti il secondo e il quarto motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di l
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