CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 43965/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello presso la Casa circondariale, ove medio tempore era stato ristretto, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità; Considerato che è il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il decreto di citazione in appello è stato ritualmente notificato all'imputato, prima presso il domicilio dichiarato nelle forme dell'art. 157 cod. proc. pen. e di seguito presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato, ad ogni modo, che l'eccezione di nullità è stata tardivamente proposta con il ricorso per cassazione (e non nelle conclusioni del giudizio di appello), in quanto la nullità relativa alla notifica del decreto di citazione in appello in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato è a regime intermedio (ex plurimis: Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810); Considerato che il secondo motivo di ricorso è inammissibilmente volto a pervenire ad una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ott