Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45670/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione. svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] P• 1-1-1-1,1r1 r I i t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del 27 ottobre 2021 del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta e del reato di cui all'art. 223

I. fall., in relazione all'art. 217

I. fall., aggravato dall'art. 219, comma 2,

I. fall. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 223

I. fall., è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il quale evidenzia che dal compendio probatorio risulta come, in considerazione delle condotte perpetrate, non residuino dubbi sull'affermazione di responsabilità dell'imputato (si veda pag. 3 e ss. del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione. svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] P• 1-1-1-1,1r1 r I i t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del 27 ottobre 2021 del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta e del reato di cui all'art. 223 I. fall., in relazione all'art. 217 I. fall., aggravato dall'art. 219, comma 2, I. fall. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 223 I. fall., è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il quale evidenzia che dal compendio probatorio risulta come, in considerazione delle condotte perpetrate, non residuino dubbi sull'affermazione di responsabilità dell'imputato (si veda pag. 3 e ss. del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 45670/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris