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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42929/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 11 NOV 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1742.1986 avverso la sentenza in data 14.6.2022 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Salerno ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di 973 grammi di hashish, rinvenuto in suo possesso in data 25.10.2013.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 27.2.2022.

Sostiene che del tutto errati fossero i calcoli effettuati al riguardo dalla Corte di appello che aveva computato quale periodo di sospensione l'intero arco temporale intercorso tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il rinvio al successivo 15.10.2020, laddove la sentenza di primo grado aveva precisato che la sospensione era disposta per soli 51 giorni, rilevando peraltro come tale accertamento effettuato in relazione alla posizione di altri coimputati nel medesimo procedimento doveva ritenersi coperto, in quanto non oggetto di impugnativa, coperto dall'autorità del giudicato.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 73, settimo comma d.P.R. 309/1990, la mancata considerazione del bagaglio delle proprie conoscenze personali messe a disposizione degli inquirenti nell'immediatezza del fatto, avendo fornito sia il numero di cellulare del proprio fornitore personale indicato come Giovanni, sia riferito le specifiche modalità e il luogo di acquisto della droga [OSCURATO:PERSONA]

1. In ordine al primo motivo, relativo all'eccepito decorso del termine di prescrizione, occorre premettere che l'affermazione di responsabilità nei confronti del Sanna è riferita al capo di imputazione di cui al procedimento n.r.g 233/2013, riunito a quello principale concernente le posizioni di più coimputati, compreso l'odierno ricorrente, con differenti contestazioni.

Risultando la condotta criminosa essere stata consumata il 25.10.2013, è da tale data che deve essere computato il termine di prescrizione del reato che, in quanto qualificato ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, è pari a sei anni maggiorato del quarto previsto dall'art. 161 quarto comma cod. pen. e perciò a sette anni e sei mesi.

La contestazione sollevata dalla difesa si incentra sul calcolo dei periodi di sospensione conseguenti ai rinvii intervenuti nel procedimento di primo grado, dal momento che la somma che, secondo i giudici del gravame, porta a complessivi 547 giorni di sospensione, non coincide con l'indicazione dei pendi di sospensione da parte del Tribunale di Salerno: secondo quest'ultimo,, in relazione al rinvio disposto dal 24.10.2019 al 15.10.2020 per adesione dei difensori all'astensione proclamata dalle Camere penali/la sospensione dei termini di prescrizione doveva computarsi in soli 51 giorni, conclusione in forza della quale i giudici di prime cure avevano dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo A), concernente la cessione di sostanze stupefacenti, contestato ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene il ricorrente che non essendo stato tale punto della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, il relativo accertamento sia passato in giudicato e che perciò debbano calcolarsi anche per il Sanna in relazione al suddetto rinvio 51 giorni di sospensione, onde il reato al medesimo contestato si sarebbe prescritto sin dal 27.2.2022, antecedentemente alla sentenza impugnata.

L'eccezione è manifestamente infondata.

Va in primo luogo rilevato che l'autorità del giudicato formatasi sull'improcedibilità pronunciata dal Tribunale salernitano nei confronti del Criscuolo e del Giudice per l'intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo A) non può estendersi alla posizione del Sanna, del tutto autonoma da quella degli altri coimputati, essendo stato chiamato a rispondere di una condotta di detenzione di 973 grammi di hashish in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo assolto con la formula per non avere commesso il fatto, capo sul quale la Corte territoriale si è correttamente pronunciata confermando la condanna già resa nei confronti dell'odierno ricorrente dal primo giudice.

Ciò chiarito, deve ritenersi che altrettanto correttamente i giudici distrettuali abbiano disatteso l'eccezione difensiva avendo rilevato, in conformità a quanto risultante dai verbali di causa e comunque anche a quanto affermato nella sentenza del Tribunale, che i due rinvii disposti in primo grado dal 24.10.2019 al 15.10.2020 e dal 3.12.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dipendessero entrambi dall'adesione dei difensori ad un'astensione proclamata dalle Camere penali.

Dal momento che la sospensione del corso della prescrizione, quando si ricollega alla sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di legge, è condizionata dall'esatta applicazione della norma che la prevede (Sez. 2, Sentenza n. 2893 del 15/11/2019, Rv. 277964), trova applicazione il principio secondo il quale nel caso di rinvio dovuto all'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze il termine di prescrizione resta sospeso fino alla data dell'udienza successiva: invero il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle associazioni di categoria, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione resta sospeso in quanto non collegato ad un impedimento in senso tecnico, ovverosia derivante da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva, per tutto il periodo del differimento, correlato alle esigenze organizzative dell'ufficio procedente (Sez. 1, Sentenza n. 25714 del 17/06/2008, Arena, Rv. 240460; Sez. 5, Sentenza n. 18071 del 08/02/2010, Placentino, Rv. 247142) Conseguentemente, deve computarsi in relazione al rinvio dal 24.10.2019 al 15.10.2020 il termine di sospensione di 357 giorni e in relazione al rinvio dal 3.12.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'ulteriore termine di 70 giorni, i quali, sommati alla due sospensioni per legittimo impedimento (relative ai rinvii dal 21.11.2018 al 14.2.2019 e dal 4.7.2019 al 24.10.2019), escludono, muovendo dal dies a quo del 3 &'' 25.10.2013, che il termine di prescrizione possa ritenersi spirato antecedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata.

2. Anche il secondo motivo, compendiandosi in censure generiche, senza alcun confronto con le osservazioni rese dalla Corte di appello in ordine alle medesime doglianze articolate con l'atto di gravame, deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, a fronte del rilievo speso dalla sentenza impugnata sul fatto che le uniche dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'imputato erano riferite ad imputazioni diverse da quella in contestazione, la difesa non fornisce alcuna evidenza contraria, limitandosi ad ostentare non meglio precisate indicazioni fornite agli inquirenti sul luogo di acquisto dello stupefacente, che neppure risulta riferito all'hashish rinvenuta della sua autovettura, senza che in ogni caso siano allegati al ricorso gli atti dai quali le suddette dichiarazioni sono state tratte, con palese carenza dell'autosufficienza dell'impugnativa in esame.

A tale dirimente rilievo che conduce di per sé all'inammissibilità, si aggiunge peraltro la ulteriore considerazione che le deduzioni difensive non mettono neppure in luce il risultato utile per le indagini derivato dalla asserita collaborazione, dovendo al riguardo ribadirsi che, come già affermato da questa Corte, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. 3, Sentenza n. 23942 del 01/10/2014, Paternoster, Rv. 263642) Segue all'esito del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 11 NOV 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1742.1986 avverso la sentenza in data 14.6.2022 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Salerno ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di 973 grammi di hashish, rinvenuto in suo possesso in data 25.10.2013. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 27.2.2022. Sostiene che del tutto errati fossero i calcoli effettuati al riguardo dalla Corte di appello che aveva computato quale periodo di sospensione l'intero arco temporale intercorso tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il rinvio al successivo 15.10.2020, laddove la sentenza di primo grado aveva precisato che la sospensione era disposta per soli 51 giorni, rilevando peraltro come tale accertamento effettuato in relazione alla posizione di altri coimputati nel medesimo procedimento doveva ritenersi coperto, in quanto non oggetto di impugnativa, coperto dall'autorità del giudicato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 73, settimo comma d.P.R. 309/1990, la mancata considerazione del bagaglio delle proprie conoscenze personali messe a disposizione degli inquirenti nell'immediatezza del fatto, avendo fornito sia il numero di cellulare del proprio fornitore personale indicato come Giovanni, sia riferito le specifiche modalità e il luogo di acquisto della droga [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine al primo motivo, relativo all'eccepito decorso del termine di prescrizione, occorre premettere che l'affermazione di responsabilità nei confronti del Sanna è riferita al capo di imputazione di cui al procedimento n.r.g 233/2013, riunito a quello principale concernente le posizioni di più coimputati, compreso l'odierno ricorrente, con differenti contestazioni. Risultando la condotta criminosa essere stata consumata il 25.10.2013, è da tale data che deve essere computato il termine di prescrizione del reato che, in quanto qualificato ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, è pari a sei anni maggiorato del quarto previsto dall'art. 161 quarto comma cod. pen. e perciò a sette anni e sei mesi. La contestazione sollevata dalla difesa si incentra sul calcolo dei periodi di sospensione conseguenti ai rinvii intervenuti nel procedimento di primo grado, dal momento che la somma che, secondo i giudici del gravame, porta a complessivi 547 giorni di sospensione, non coincide con l'indicazione dei pendi di sospensione da parte del Tribunale di Salerno: secondo quest'ultimo,, in relazione al rinvio disposto dal 24.10.2019 al 15.10.2020 per adesione dei difensori all'astensione proclamata dalle Camere penali/la sospensione dei termini di prescrizione doveva computarsi in soli 51 giorni, conclusione in forza della quale i giudici di prime cure avevano dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo A), concernente la cessione di sostanze stupefacenti, contestato ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene il ricorrente che non essendo stato tale punto della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, il relativo accertamento sia passato in giudicato e che perciò debbano calcolarsi anche per il Sanna in relazione al suddetto rinvio 51 giorni di sospensione, onde il reato al medesimo contestato si sarebbe prescritto sin dal 27.2.2022, antecedentemente alla sentenza impugnata. L'eccezione è manifestamente infondata. Va in primo luogo rilevato che l'autorità del giudicato formatasi sull'improcedibilità pronunciata dal Tribunale salernitano nei confronti del Criscuolo e del Giudice per l'intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo A) non può estendersi alla posizione del Sanna, del tutto autonoma da quella degli altri coimputati, essendo stato chiamato a rispondere di una condotta di detenzione di 973 grammi di hashish in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo assolto con la formula per non avere commesso il fatto, capo sul quale la Corte territoriale si è correttamente pronunciata confermando la condanna già resa nei confronti dell'odierno ricorrente dal primo giudice. Ciò chiarito, deve ritenersi che altrettanto correttamente i giudici distrettuali abbiano disatteso l'eccezione difensiva avendo rilevato, in conformità a quanto risultante dai verbali di causa e comunque anche a quanto affermato nella sentenza del Tribunale, che i due rinvii disposti in primo grado dal 24.10.2019 al 15.10.2020 e dal 3.12.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dipendessero entrambi dall'adesione dei difensori ad un'astensione proclamata dalle Camere penali. Dal momento che la sospensione del corso della prescrizione, quando si ricollega alla sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di legge, è condizionata dall'esatta applicazione della norma che la prevede (Sez. 2, Sentenza n. 2893 del 15/11/2019, Rv. 277964), trova applicazione il principio secondo il quale nel caso di rinvio dovuto all'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze il termine di prescrizione resta sospeso fino alla data dell'udienza successiva: invero il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle associazioni di categoria, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione resta sospeso in quanto non collegato ad un impedimento in senso tecnico, ovverosia derivante da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva, per tutto il periodo del differimento, correlato alle esigenze organizzative dell'ufficio procedente (Sez. 1, Sentenza n. 25714 del 17/06/2008, Arena, Rv. 240460; Sez. 5, Sentenza n. 18071 del 08/02/2010, Placentino, Rv. 247142) Conseguentemente, deve computarsi in relazione al rinvio dal 24.10.2019 al 15.10.2020 il termine di sospensione di 357 giorni e in relazione al rinvio dal 3.12.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'ulteriore termine di 70 giorni, i quali, sommati alla due sospensioni per legittimo impedimento (relative ai rinvii dal 21.11.2018 al 14.2.2019 e dal 4.7.2019 al 24.10.2019), escludono, muovendo dal dies a quo del 3 &'' 25.10.2013, che il termine di prescrizione possa ritenersi spirato antecedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata. 2. Anche il secondo motivo, compendiandosi in censure generiche, senza alcun confronto con le osservazioni rese dalla Corte di appello in ordine alle medesime doglianze articolate con l'atto di gravame, deve essere dichiarato inammissibile. Invero, a fronte del rilievo speso dalla sentenza impugnata sul fatto che le uniche dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'imputato erano riferite ad imputazioni diverse da quella in contestazione, la difesa non fornisce alcuna evidenza contraria, limitandosi ad ostentare non meglio precisate indicazioni fornite agli inquirenti sul luogo di acquisto dello stupefacente, che neppure risulta riferito all'hashish rinvenuta della sua autovettura, senza che in ogni caso siano allegati al ricorso gli atti dai quali le suddette dichiarazioni sono state tratte, con palese carenza dell'autosufficienza dell'impugnativa in esame. A tale dirimente rilievo che conduce di per sé all'inammissibilità, si aggiunge peraltro la ulteriore considerazione che le deduzioni difensive non mettono neppure in luce il risultato utile per le indagini derivato dalla asserita collaborazione, dovendo al riguardo ribadirsi che, come già affermato da questa Corte, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. 3, Sentenza n. 23942 del 01/10/2014, Paternoster, Rv. 263642) Segue all'esito del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento
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