CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4785/2019 depositata il30/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] sito a Bari in via Isonzo n. 117 chiese ed ottenne dalGiudice di Pace di Bari decreto ingiuntivo n. 653/2007 del 22.3.2007 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per la somma complessiva di € 2.220,87, oltrespese del procedimento monitorio. Pose a base della propria domanda laNumero registro generale 2084/2021Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 10329/2026Data pubblicazione 20/04/2026delibera del 14.2.2006 con cui l’assemblea condominiale aveva approvatoil bilancio consuntivo 2005, dal cui riepilogo generale era risultato undebito di € 2.220,37 a carico della condomina [OSCURATO:PERSONA], di cui € 1.870,00per quota lavori allo stabile.Avverso il decreto ingiuntivo la debitrice propose opposizione, deducendoche le era stato impedito di visionare preventivamente i libri contabili edaggiungendo che i lavori manutentivi non erano stati completati. Richiesepertanto la revoca del provvedimento monitorio e l’accertamentodell’esatto ammontare della quota da lei dovuta.[OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e chiese il rigetto dell’opposizione, inquanto la delibera assembleare del 14.2.2006 non era stata impugnata daRanieri, la quale aveva ingiustificatamente omesso di richiedereall’amministratore le ragioni di debenza delle somme e non avevacomunque la quota personale per l’ultimazione dei lavori manutentivi.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’opponente versò banco iudicis la somma di €400,00, accettata dal Condominio a titolo di acconto sul maggior importodovuto.Con sentenza 1562/2012 depositata il 21.4.2012 il giudice di pace, sulrilievo della genericità dele contestazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], rigettòl’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo, con condanna dellasoccombente al pagamento delle spese di lite.2. Contro la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propose appello, deducendo l’errore delgiudice di pace nella parte in cui, a fronte del pagamento parziale deldebito, aveva omesso di revocare il decreto ingiuntivo. Censurò inoltre lapronunzia nella parte in cui non aveva attribuito rilievo alla circostanzadella mancata preventiva consultazione dei documenti contabili e della nonintegrale esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice.Al gravame resistette il Condominio, proponendo a sua volta appelloincidentale in adesione all’istanza di revoca del decreto ingiuntivo pereffetto del pagamento dell’acconto di € 400,00.Numero registro generale 2084/2021Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 10329/2026Data pubblicazione 20/04/2026Con sentenza n. 4785/2029 pubblicata il 30.12.2019 il Tribunale accolseparzialmente l’appello principale nella sola parte in cui il giudice di pacenon aveva tenuto conto della somma versata dalla debitrice, a titolo diadempimento parziale, nel corso del giudizio di opposizione.Il giudice di appello ritenne invero che il primo giudice avrebbe dovutodare rilievo all’intervenuta corresponsione della somma di € 400,00 e, diconseguenza, revocare il decreto ingiuntivo per il sopravvenuto fattoestintivo parziale, condannando poi la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del debitoresiduo. Per effetto della suddetta statuizione ritenne assorbito l’appelloincidentale del Condominio.Per il resto, il tribunale ritenne destituito di fondamento l’appello principalein quanto l’opponente, non avendo impugnato la delibera assemblearecostituente il titolo della sua obbligazione di pagamento, si era limitata aprospettare contestazioni estranee al giudizio relativo all’esistenza delcredito vantato dall’ente. Rilevò che, nel caso in cui l’amministratoreavesse ostacolato l’esercizio della facoltà di ciascun condomino di ottenerea sue spese l’esibizione e l’estrazione di copie dei documenti contabili, ciòavrebbe avuto influenza sulla validità della successiva deliberacondominiale, nel caso di specie non impugnata dall’opponente, la qualeaveva rivolto le ulteriori doglianze circa l’inidonea ed inesatta esecuzionedei lavori manutentivi nei confronti di un soggetto (Condominio) diversoda quello che sarebbe asseritamente incorso nella lamentatainadempienza (l’appaltatore).Quanto al regolamento delle spese, tenuto conto della necessariaproposizione dell’appello ai fini della rideterminazione dell’obbligazionedebitoria e della prevalente soccombenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritenne dicompensare le spese processuali nella misura di un terzo, ponendo laresidua quota a carico della stessa appellante in via principale. Nellaliquidazione delle stesse fece applicazione dei parametri medi, conNumero registro generale 2084/2021Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 10329/2026Data pubblicazione 20/04/2026esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria in quanto nonsvoltasi.Il Tribunale così definitivamente statuì: “1) accoglie parzialmente l’appelloprincipale e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 653/2007; 2)condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Condominio di viaIsonzo 117 di Bari della somma di € 1.820,87, oltre interessi di legge dallanotifica del decreto ingiuntivo opposto al saldo; 3) rigetta nel restol’appello principale; 4) dichiara assorbito l’appello incidentale; 5)compensa per un terzo (1/3) le spese di giudizio e condanna l’appellanteprincipale al pagamento in favore del Condominio appellato dei residui dueterzi (2/3), che si determinano per l’intero in € 1.620,00 per compensoprofessionale, oltre Rsf 15% ed accessori di legge”.3. Avverso la pronuncia di cui sopra il Condominio ha proposto ricorso percassazione sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito depositando controricorso e proponendo altresìappello incidentale sulla base di un unico motivo.4. Fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti non depositavanomemorie ex art. 380-bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo relativo al ricorso principale viene censurata lapronuncia impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, ovvero dell’art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenzada porsi a sostegno della condanna alle spese, in relazione agli artt. 641,ultimo comma, e 653, ultimo comma, c.p.c., in quanto il giudicedell’appello aveva omesso di pronunciarsi sul punto delle spese ecompetenze della fase monitoria e del giudizio di opposizione svoltasi inprimo grado; le predette spese, ad avviso del ricorrente, spettavano perintero al Condominio, risultando altresì illegittima la compensazioneparziale sulla base del mero pagamento parziale intervenuto nel corso delgiudizio di impugnazione.Numero registro generale 2084/2021Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 10329/2026Data pubblicazione 20/04/20262. Con l’unico motivo del ricorso incidentale viene censurata la pronunciaimpugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt.1137 c.c. e 645 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 2 c.p.c., per averviolato il principio di autonomia del giudizi di cui alle citate disposizioni dilege, e, con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonché percontraddittoria ed omessa motivazione sul punto, non avendo il Tribunalepreso in considerazione la doglianza dell’opponente circa “la ben piùimportante mancata esecuzione dei lavori di rifacimento dello stabilecondominiale, commissionata dall’assemblea dei condomini alla ditta OKCasa”.[OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo alla Corte di disattendere il ricorsoprincipale e, in accoglimento del ricorso incidentale, cassare la sentenzadel tribunale con ogni conseguenza di legge.3. Esaminando preliminarmente per ragioni di ordine logico il motivo postoa base del ricorso incidentale, lo stesso appare infondato.Con riferimento ai rapporti tra l’impugnazione della delibera assembleareche pone a carico dei condomini il pagamento di contributi condominiali edil decreto ingiuntivo emesso ai fini della riscossione dei predetti contributi,la S.C. (cfr. Sez. U., n. 9839 del 14/04/2021), ha chiarito che, nelgiudizio di opposizione al predetto decreto, il giudice può sindacare sia lanullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazioneassembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di taledeliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione,mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenutanell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termineperentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.Nel caso di specie, come emerge dalla stessa prospettazione difensivadella [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non ha proposto alcuna impugnazione neiconfronti della delibera in oggetto, dolendosi piuttosto della mancataNumero registro generale 2084/2021Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 10329/2026Data pubblicazione 20/04/2026esecuzione dei lavori di rifacimento dello stabile condominiale in oggettoed incentrando dunque le proprie censure su fatti e circostanze ulteriori esopravvenuti rispetto all’adozione della deliberazione in questione.Va quindi rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 6 -2, n. 3636 del 17/02/2014; Sez. 2, n. 10371 del 20/04/2021 e,recentemente, Sez. 2, n. 14829 del 03/06/2025, pag. 6 e ss.), in tema dispese per la conservazione delle parti comuni, l'obbligo del singolopartecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicendeobbligatorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall'altro,restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolanoil regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118 e 1123ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo,approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore inrappresentanza dei partecipanti al condomini.In applicazione dei suddetti principi, dunque, in sede di opposizione adecreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinariappaltati dal condominio, il condomino moroso destinatario del ricorsomonitorio non può lamentare la mancata o inesatta esecuzione dellaprestazione eseguita dall’appaltatore, venendo in rilievo non il rapportocontrattuale con l’appaltatore e l’eventuale inadempimento diquest’ultimo, quanto, piuttosto, il debito del condomino moroso neiconfronti del condominio.Risulta dunque infondata la deduzione della ricorrente incidentale in basealla quale la stessa avrebbe potuto “formulare la sua eccezioned’inadempimento nei confronti del Condominio attraverso l’opposizione adecreto ingiuntivo”, atteso che l’esecuzione dei lavori investe vicenda deltutto distinta al sorgere del credito del Condominio nei confronti delcondomino per effetto della deliberazione in oggetto e sulla base deiprincipi di cui sopra.Numero registro generale 2084/2021Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 10329/2026Data pubblicazione 20/04/20264. Venendo poi all’esame del motivo posto a base del ricorso principale, lostesso appare fondato.Come da consolidato orientamento della S.C. (cfr.Sez. U., n. 927 del 13/01/2022), l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c.non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confrontidell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda delcreditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, nonquale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale -del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.In tale condivisibile ottica, dunque, pur dovendo accogliersi l'opposizionecon la revoca del decreto stesso quando il giudice accerti, su eccezione deldebitore, che al momento della decisione il credito sia estinto peradempimento senza riserva dello stesso, la regolamentazione delle spesedi lite dell’intero arco del procedimento deve tener conto del complessivoesito finale della lite in applicazione del disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c.Pertanto, tale adempimento, cui conseguono l’accoglimento parzialedell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso, nonmodifica la valutazione di integrale soccombenza del debitore intimato alfine della condanna al pagamento delle spese di lite.Tenuto conto dei principi di cui sopra, non è dunque giustificata lacompensazione parziale disposta dal Tribunale sulla base del meroadempimento parziale posto in essere dall’opponente [OSCURATO:PERSONA] nel corso delprocedimento di opposizione.Sempre con riferimento al profilo del regolamento delle spese, va altresìrilevato che, come emerge dallo stesso contenuto della sentenzaimpugnata, non risultano liquidate dal giudice dell’impugnazione le spesedel primo grado di giudizio.5. In conclusione, è accolto il solo ricorso principale e l’ordinanzaimpugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alNumero registro generale 2084/2021Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 10329/2026Data pubblicazione 20/04/2026Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, che farà applicazionedei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto.Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassal’ordinanza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa alTribunale di Bari in persona di diverso magistrato, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 25 marzo 2026.Il PresidenteANTONIO SCARPA