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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 31829/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIB.

LIBERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita'del ricorso.Sono presenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro diCATANIA entrambi in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedonol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 1.4.2026 il Tribunale di Catania, pronunciandosisull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Gip del localeTribunale che, in luogo della richiesta misura della custodia cautelare in carcere,aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] quella degli arresti domiciliari con ilpresidio del braccialetto elettronico, ritenuta la gravità indiziaria dei reati di cuiagli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, ha invece applicato al medesimola misura della custodia cautelare in carcere, valutati i titoli di reato per cui siprocede ed in forza delle relative presunzioni in ordine alla ritenuta sussistenzadelle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura.2.

Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Con il primo deduce la violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b) e c),cod.proc.pen. in relazione all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. nonché agli artt.13 e 27, comma 2, Cost. per erronea applicazione del principio del “minorsacrificio possibile” della libertà personale e del carcere come extrema ratio.Si assume che il Tribunale del riesame ha applicato la misura della custodiacautelare in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari senza dare concretaadottare la misura meno afflittiva idonea a soddisfare le esigenze cautelari.Si assume come dall’ordinanza impugnata si evinca che il Collegio si é limitato avalorizzare in via pressoché esclusiva la gravità dei reati contestati ed il ruoloapicale dell’indagato, richiamando la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], senzacorrelare tale giudizio alla sua situazione attuale in quanto già sottoposto allamisura degli arresti domiciliari senza violazioni e senza indicare perché nel casoconcreto gli stringenti controlli e prescrizioni non sarebbero sufficienti.In tal modo il Tribunale ha trasformato la misura della custodia cautelare incarcere da extrema ratio a misura ordinaria.Si assume che nella specie il Tribunale, in violazione dei principi di cui all’art.275, comma 3, cod.proc.pen. e 13 e 27 Cost. ha sacrificato la libertà personaledell’indagato oltre il minimo necessario senza un adeguato scrutinio delle misuremeno afflittive.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod.proc.pen.nonché il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod.proc.pen. per l’uso automatico della presunzione cautelare e per la mancataverifica concreta e attuale delle esigenze cautelari.Si rileva che il Tribunale ha richiamato la presunzione di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere prevista per i reati di criminalità organizzata,ritenendo che, in presenza di gravi indizi per il reato associativo a per i reati-fine,la misura carceraria sia “necessaria e sufficiente” a fronteggiare il pericolo direiterazione, senza svolgere un autonomo e concreto accertamento dell’attualitàe concretezza del pericolo stesso.Tale impostazione contrasta con la disciplina vigente e con la relativaelaborazione, secondo cui nella specie viene in rilievo una presunzione relativache deve sempre essere verificata nel caso concreto.L’ordinanza, invece, ha fondato il pericolo di recidiva su elementi astratti senzaaccertare elementi specifici, attuali e concreti correlati alla situazione esistenzialedell’indagato.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e),cod.proc.pen. per insufficienza, contraddittorietà e apparenza della motivazionein ordine 1) alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, 2) allavalutazione degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico); 3) allaconsiderazione degli elementi favorevoli all’indagato.Si assume che il provvedimento é viziato in quanto si limita a richiamare lagravità dei reati ed il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], senza indicare elementi specifici chedimostrino, allo stato, una effettiva e concreta possibilità che l’indagato torni adelinquere.Non viene fornita alcuna indicazione sul perché il periodo agli arresti domiciliari,osservato senza violazioni, non abbia inciso in alcun modo sulla valutazione delpericolo che viene apoditticamente ritenuto “integro” e “massimo”.

Inoltre nonviene fornita spiegazione sul perché il presidio del braccialetto elettronico ed ildivieto di comunicazione sarebbero inidonei mancando quindi una comparazionecon le misure meno afflittive.

Né viene dato alcun rilievo al radicamento familiarecome possibile fattore di contenimento del rischio, né alla condotta durante gliarresti domiciliari ed al tempo trascorso dai fatti.Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 13 e 27, comma 2, Cost. edei principi convenzionali in materia di libertà personale per avere il Tribunaledisposto una misura di custodia cautelare in carcere che si traduce in unasostanziale anticipazione della pena ed in un sacrificio non proporzionato dellalibertà personale.Si assume che l’ordinanza impugnata non solo non ha argomentato in manieralogica la necessità della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive ma,per di più, ha fondato l’ordinanza su valutazioni generiche e su presunzioni dipericolosità legate alla mera appartenenza ad un’associazione per delinqueresenza un reale accertamento della situazione attuale, finendo così per utilizzarela custodia come strumento di neutralizzazione anticipata del soggetto inviolazione dei principi costituzionali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente attenendo almedesimo profilo della adeguatezza della misura custodiale applicata, é nelcomplesso manifestamente infondato.2.

Va premesso, al fine di una migliore comprensione della vicenda cautelare,che il [OSCURATO:PERSONA] é gravemente indiziato di essere il promotore e l’organizzatoredi un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti sull’asseSpagna-Italia; in particolare lo stesso, secondo la prospettazione accusatoria, sisarebbe occupato della coltivazione in territorio iberico della marijuana, del suoconfezionamento e stoccaggio nonché della predisposizione di carichi distupefacente destinati al mercato siciliano tramite trasbordi in mare eseguiti damezzi su gomma.Il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, aveva già ritenuto il quadro digravità indiziaria per tutte le imputazioni ascritte al [OSCURATO:PERSONA] nonché ilpericolo di recidivanza con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari conil presidio del braccialetto elettronico.

Detta misura é stata poi sostituita con lamisura custodiale di massimo rigore con l’ordinanza oggi impugnata del [OSCURATO:PERSONA] investito con atto di appello del Pubblico Ministero.3.

Va in primo luogo ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza dilegittimità, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misurecautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessoredegli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato inrelazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi diapprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Il controllodi legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato perverificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro,l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto alfine giustificativo del provvedimento (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012, dep. 2013 Rv. 251761).4.

Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi in sede diappello unicamente sulla scelta della misura, con motivazione esente da aporielogiche ed in linea con i principi elaborati sul tema da questa Corte di legittimità,ha richiamato la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. che, perl’ipotesi di reato contestata, prevede l’applicazione della misura della custodiacautelare in carcere, precisando che nel caso in esame non sussistono elementiidonei a superare la presunzione relativa posta dalla norma.Sul punto, va invero ribadito che, in relazione alla fattispecie associativacontestata ai sensi dell’art.74, d.p.r. n. 309 del 1990 vige la c.d. doppiapresunzione dettata dall’art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede chequando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencatinell’art.51, comma 3 bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nellapresente sede) «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che sianoacquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, inrelazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte conaltre misure».

Rilevando, quindi, che il giudice che ritenga non vinta talepresunzione può limitarsi a dare atto dell'inesistenza di elementi idonei asuperarla, dovendo fornire specifica motivazione soltanto quando la difesa abbiaevidenziato circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelarie/o abbia dedotto l'esistenza di elementi specifici dai quali risulti che le esigenzecautelari possono essere tutelate con misure diverse (Sez. 3, n. 48706 del25/11/2015, Rv. 266029).Nella specie il Tribunale oltre ad evidenziare la insussistenza di elementi atti asuperare la predetta presunzione, ha altresì posto in rilievo la caratura criminaledel [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto dedito alla commissione di traffici illeciti, come sievince in particolare da una conversazione registrata 16.10.2024 in cui lo stesso,dopo aver ammesso di condurre tale vita da oltre trent’anni, spiegava ad unsodale che era stato fittiziamente assunto come dipendente presso la Pizzeria “IlPadrino” (in Spagna) affermando di aver prestato al titolare del locale, taleGaetano, del denaro di cui volutamente non chiedeva la restituzione preferendoche questi rimanesse suo debitore e quindi disponibile a fare qualsiasi cosa perlui.

Elementi questi che, nel giudizio del Tribunale, sono stati ritenuti sintomaticidella capacità del [OSCURATO:PERSONA] di elaborare costantemente progetti anche pereludere le prescrizioni impostegli cosi da confermare il giudizio di adeguatezzadella sola misura di massimo rigore.Contrariamente all’assunto difensivo, il Tribunale si é altresì confrontato con lespecifiche argomentazioni difensive argomentando, con motivazione nonmanifestamente illogica, che il giudizio formulato circa la adeguatezza della solamisura della custodia cautelare in carcere, non potesse essere inficiato neppuredal tempo trascorso dal prevenuto in regime di arresti domiciliari senza chefossero state rilevate violazioni, trattandosi di un arco temporale esiguo edovendosi comunque considerare l’efficacia deterrente della pendenza delgiudizio di appello.5.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.

Esec.cod.proc.pen.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIB. LIBERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita'del ricorso.Sono presenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro diCATANIA entrambi in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedonol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 1.4.2026 il Tribunale di Catania, pronunciandosisull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Gip del localeTribunale che, in luogo della richiesta misura della custodia cautelare in carcere,aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] quella degli arresti domiciliari con ilpresidio del braccialetto elettronico, ritenuta la gravità indiziaria dei reati di cuiagli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, ha invece applicato al medesimola misura della custodia cautelare in carcere, valutati i titoli di reato per cui siprocede ed in forza delle relative presunzioni in ordine alla ritenuta sussistenzadelle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura.2. Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Con il primo deduce la violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b) e c),cod.proc.pen. in relazione all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. nonché agli artt.13 e 27, comma 2, Cost. per erronea applicazione del principio del “minorsacrificio possibile” della libertà personale e del carcere come extrema ratio.Si assume che il Tribunale del riesame ha applicato la misura della custodiacautelare in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari senza dare concretaadottare la misura meno afflittiva idonea a soddisfare le esigenze cautelari.Si assume come dall’ordinanza impugnata si evinca che il Collegio si é limitato avalorizzare in via pressoché esclusiva la gravità dei reati contestati ed il ruoloapicale dell’indagato, richiamando la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], senzacorrelare tale giudizio alla sua situazione attuale in quanto già sottoposto allamisura degli arresti domiciliari senza violazioni e senza indicare perché nel casoconcreto gli stringenti controlli e prescrizioni non sarebbero sufficienti.In tal modo il Tribunale ha trasformato la misura della custodia cautelare incarcere da extrema ratio a misura ordinaria.Si assume che nella specie il Tribunale, in violazione dei principi di cui all’art.275, comma 3, cod.proc.pen. e 13 e 27 Cost. ha sacrificato la libertà personaledell’indagato oltre il minimo necessario senza un adeguato scrutinio delle misuremeno afflittive.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod.proc.pen.nonché il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod.proc.pen. per l’uso automatico della presunzione cautelare e per la mancataverifica concreta e attuale delle esigenze cautelari.Si rileva che il Tribunale ha richiamato la presunzione di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere prevista per i reati di criminalità organizzata,ritenendo che, in presenza di gravi indizi per il reato associativo a per i reati-fine,la misura carceraria sia “necessaria e sufficiente” a fronteggiare il pericolo direiterazione, senza svolgere un autonomo e concreto accertamento dell’attualitàe concretezza del pericolo stesso.Tale impostazione contrasta con la disciplina vigente e con la relativaelaborazione, secondo cui nella specie viene in rilievo una presunzione relativache deve sempre essere verificata nel caso concreto.L’ordinanza, invece, ha fondato il pericolo di recidiva su elementi astratti senzaaccertare elementi specifici, attuali e concreti correlati alla situazione esistenzialedell’indagato.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e),cod.proc.pen. per insufficienza, contraddittorietà e apparenza della motivazionein ordine 1) alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, 2) allavalutazione degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico); 3) allaconsiderazione degli elementi favorevoli all’indagato.Si assume che il provvedimento é viziato in quanto si limita a richiamare lagravità dei reati ed il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], senza indicare elementi specifici chedimostrino, allo stato, una effettiva e concreta possibilità che l’indagato torni adelinquere.Non viene fornita alcuna indicazione sul perché il periodo agli arresti domiciliari,osservato senza violazioni, non abbia inciso in alcun modo sulla valutazione delpericolo che viene apoditticamente ritenuto “integro” e “massimo”. Inoltre nonviene fornita spiegazione sul perché il presidio del braccialetto elettronico ed ildivieto di comunicazione sarebbero inidonei mancando quindi una comparazionecon le misure meno afflittive. Né viene dato alcun rilievo al radicamento familiarecome possibile fattore di contenimento del rischio, né alla condotta durante gliarresti domiciliari ed al tempo trascorso dai fatti.Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 13 e 27, comma 2, Cost. edei principi convenzionali in materia di libertà personale per avere il Tribunaledisposto una misura di custodia cautelare in carcere che si traduce in unasostanziale anticipazione della pena ed in un sacrificio non proporzionato dellalibertà personale.Si assume che l’ordinanza impugnata non solo non ha argomentato in manieralogica la necessità della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive ma,per di più, ha fondato l’ordinanza su valutazioni generiche e su presunzioni dipericolosità legate alla mera appartenenza ad un’associazione per delinqueresenza un reale accertamento della situazione attuale, finendo così per utilizzarela custodia come strumento di neutralizzazione anticipata del soggetto inviolazione dei principi costituzionali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente attenendo almedesimo profilo della adeguatezza della misura custodiale applicata, é nelcomplesso manifestamente infondato.2. Va premesso, al fine di una migliore comprensione della vicenda cautelare,che il [OSCURATO:PERSONA] é gravemente indiziato di essere il promotore e l’organizzatoredi un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti sull’asseSpagna-Italia; in particolare lo stesso, secondo la prospettazione accusatoria, sisarebbe occupato della coltivazione in territorio iberico della marijuana, del suoconfezionamento e stoccaggio nonché della predisposizione di carichi distupefacente destinati al mercato siciliano tramite trasbordi in mare eseguiti damezzi su gomma.Il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, aveva già ritenuto il quadro digravità indiziaria per tutte le imputazioni ascritte al [OSCURATO:PERSONA] nonché ilpericolo di recidivanza con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari conil presidio del braccialetto elettronico. Detta misura é stata poi sostituita con lamisura custodiale di massimo rigore con l’ordinanza oggi impugnata del [OSCURATO:PERSONA] investito con atto di appello del Pubblico Ministero.3. Va in primo luogo ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza dilegittimità, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misurecautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessoredegli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato inrelazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi diapprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllodi legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato perverificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro,l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto alfine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012, dep. 2013 Rv. 251761).4. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi in sede diappello unicamente sulla scelta della misura, con motivazione esente da aporielogiche ed in linea con i principi elaborati sul tema da questa Corte di legittimità,ha richiamato la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. che, perl’ipotesi di reato contestata, prevede l’applicazione della misura della custodiacautelare in carcere, precisando che nel caso in esame non sussistono elementiidonei a superare la presunzione relativa posta dalla norma.Sul punto, va invero ribadito che, in relazione alla fattispecie associativacontestata ai sensi dell’art.74, d.p.r. n. 309 del 1990 vige la c.d. doppiapresunzione dettata dall’art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede chequando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencatinell’art.51, comma 3 bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nellapresente sede) «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che sianoacquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, inrelazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte conaltre misure». Rilevando, quindi, che il giudice che ritenga non vinta talepresunzione può limitarsi a dare atto dell'inesistenza di elementi idonei asuperarla, dovendo fornire specifica motivazione soltanto quando la difesa abbiaevidenziato circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelarie/o abbia dedotto l'esistenza di elementi specifici dai quali risulti che le esigenzecautelari possono essere tutelate con misure diverse (Sez. 3, n. 48706 del25/11/2015, Rv. 266029).Nella specie il Tribunale oltre ad evidenziare la insussistenza di elementi atti asuperare la predetta presunzione, ha altresì posto in rilievo la caratura criminaledel [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto dedito alla commissione di traffici illeciti, come sievince in particolare da una conversazione registrata 16.10.2024 in cui lo stesso,dopo aver ammesso di condurre tale vita da oltre trent’anni, spiegava ad unsodale che era stato fittiziamente assunto come dipendente presso la Pizzeria “IlPadrino” (in Spagna) affermando di aver prestato al titolare del locale, taleGaetano, del denaro di cui volutamente non chiedeva la restituzione preferendoche questi rimanesse suo debitore e quindi disponibile a fare qualsiasi cosa perlui. Elementi questi che, nel giudizio del Tribunale, sono stati ritenuti sintomaticidella capacità del [OSCURATO:PERSONA] di elaborare costantemente progetti anche pereludere le prescrizioni impostegli cosi da confermare il giudizio di adeguatezzadella sola misura di massimo rigore.Contrariamente all’assunto difensivo, il Tribunale si é altresì confrontato con lespecifiche argomentazioni difensive argomentando, con motivazione nonmanifestamente illogica, che il giudizio formulato circa la adeguatezza della solamisura della custodia cautelare in carcere, non potesse essere inficiato neppuredal tempo trascorso dal prevenuto in regime di arresti domiciliari senza chefossero state rilevate violazioni, trattandosi di un arco temporale esiguo edovendosi comunque considerare l’efficacia deterrente della pendenza delgiudizio di appello.5. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec.cod.proc.pen.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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