CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 19602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1348 - 2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Augusta, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso il decreto n. 4763 - 15/23.11.2017 della Corte d'Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di Siracusa il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. chiedeva dichiararsi il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]". Deduceva di esser creditore della società in accomandita per un importo di euro 82.402,15. 2. Resisteva la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]". 3. Con decreto dei 28.3/5.4.2017 il tribunale rigettava il ricorso. 4. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. proponeva reclamo. Resisteva la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]". 5. Con decreto n. 4763 dei 15/23.11.2017 la Corte d'Appello di Catania accoglieva il reclamo e rimetteva gli atti al Tribunale di Siracusa per la dichiarazione di fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]". 6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]"; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. non ha svolto difese. 7. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente ha depositato memoria. 8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 1, 2° co., lett. c), I.fall. Deduce che mercé l'allegata documentazione patrimoniale aggiornata ha dato conto dell'insussistenza - contrariamente all'assunto della corte d'appello - di debiti di importo complessivo superiore ad euro 500.000,00. 9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 15 I.fall.Deduce che il credito azionato ai sensi dell'art. 6 I.fall., per giunta oggetto di contestazione, è di importo inferiore ad euro 30.000,00. Deduce che è a sua volta creditrice della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. per l'importo di circa euro 200.000,00, importo per il quale è stata ammessa al passivo del fallimento della medesima s.r.l. 10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 I.fall. Deduce che ha errato la Corte di Catania a reputare che essa ricorrente versa in stato di insolvenza. 11. Il ricorso è inammissibile. 12. E' sufficiente, ai sensi dell'art. 118, 1° co., disp. att. cod. proc. civ., il rinvio all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui il decreto della corte d'appello di rimessione degli atti al tribunale, in accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 22, 4° co., I.fall., non ha carattere decisorio, né definitivo, e non è quindi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., dato che l'incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente da detto decreto, qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile ex art. 18 1.fall., di cui il provvedimento della corte dìstrettuale costituisce un momento del relativo, complesso, procedimento (cfr. Cass. 20.11.2019, n. 30202, ove si aggiunge che eventuali vizi "in procedendo" attinenti al procedimento di reclamo potranno quindi essere fatti valere in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento; cfr. altresì Cass. 10.7.2014, n. 15859).13. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. non ha svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 14. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte