CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 22904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 febbraio 1954 avverso la sentenza n. 639/2021 emessa dalla Corte d'appello di Potenza il 9 dicembre 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 16 aprile 2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt.81, 632, 633 e 639 bis cod. pen., oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizi della motivazione per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale- ex artt. 603, comma 3, cod. proc. pen. e 6,- par. 3, lett. d, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Corte territoriale avrebbe preso in esame esclusivamente le dichiarazioni dei testi diverse da quelle su cui il giudice di primo grado aveva basato il proprio convincimento, ma, ai fini di un'eventuale riforma della sentenza assolutoria di primo grado, avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale escutendo il teste Terranova, le cui dichiarazioni sarebbero state decisive per il Giudice di primo grado; 2.2 violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa all'affermazione della responsabilità del ricorrente. La Corte territoriale, omettendo un'attenta analisi di tutte le ragioni indicate nella pronuncia di primo grado, avrebbe ritenuto sussistente il reato, senza considerare, per un verso, che le prescrizioni indicate dall'ingegner Terranova prevedevano il cambio della direzione del canale di scolo in oggetto, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e l'erosione di una particolare zona, e, per altro verso, che l'imputato riteneva di dare esecuzione ad un'autorizzazione amministrativa; 2.3 violazione di legge in relazione alla ritenuta destinazione pubblica dei terreni e del canale di scolo, che non risulterebbe dalle emergenze processuali e sarebbe in contrasto con il fatto che i terreni in questione avrebbero perso la menzionata destinazione nel momento della loro assegnazione esclusiva in enfiteusi ad un soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1 Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza n. 27620 del 28/4/2016 (Dasgupta, Rv. 267492), hanno affermato che la previsione, contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte E.D.U., implica che il giudice d'appello, investito dell'impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti, che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado: In questo quadro, arricchito anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18620 del 19/1/2017 (Patalano, Rv. 269786), rievocativa dei principi enunciati dalla precedente sentenza Dasgupta, estesi al giudizio abbreviato, si è inserito il novellato testo dell'art. 603 cod. proc. pen., che al comma 3 bis, introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 (e, dunque, da data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata e, pertanto, applicabile ratione temporis al caso in esame), prevede che, "nel caso di appello del Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". Al riguardo, il massimo Consesso di questa Corte, nella sentenza n. 14426 del 28/1/2019, (Pavan, Rv. 275112), ha affermato che la prova, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., deve avere le seguenti caratteristiche: a) può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative, perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) deve essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni), perché questo è l'unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 cod. proc. pen.); c) deve essere decisiva, per tale intendendosi, "in linea con quanto già ritenuto da Sez. U. Dasgupta, quella che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento- condanna". E' parimenti "decisiva" la prova dichiarativa che, ritenuta di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, sia, nella prospettiva dell'appellante, rilevante, da sola o insieme con altri elementi, ai fini dell'esito di condanna; d) di essa il giudice d'appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria. E' evidente allora che la necessità per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. concerne solo il caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (da ultimo Sez. 3, n. 36905 del 13 ottobre 2020, Rv. 280448 -01; Sez. 2, n. 53594 del 16 novembre 2017, Rv. 271694). 2.2 Nel caso in esame, la Corte d'appello, nell'indicare la ragione per cui non ha disposto la rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603-bis cod. proc. pen., ha evidenziato che la documentazione acquisita "da sola comprova la penale responsabilità dell'imputato, al netto delle dichiarazioni testimoniali dei testi d'accusa". I documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento e, in particolare, lo stralcio dei fogli di mappa numeri 28 e 34, allegati alla relazione del geometra Bartilucci, e le fotografie, allegate al fascicolo del dibattimento all'udienza del 20 novembre 2017 e alla perizia tecnica, depositata alla stessa udienza, dimostravano, infatti, che il canale di scolo preesistente era stato deviato e, per la realizzazione del nuovo, erano stati divelti i picchetti, apposti in precedenza per delimitare le due proprietà, con invasione, quindi, della particella numero 340 del foglio di mappa numero 28, precedentemente recintata. Nessuna violazione dell'obbligo di rinnovazione si è pertanto verificata, atteso che la pronuncia di secondo grado non è stata fondata su un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva dal Giudice di primo grado, ma sul riscontro dei documenti, allegati ed evocati dai testi. 3. Il secondo motivo è privo di specificità. La Corte d'appello ha rilevato che dall'esame della mappe catastali e delle foto, allegate al fascicolo del dibattimento e alla perizia tecnica del geometra Bartilucci, si desumeva che il canale di scolo preesistente, il quale correva a confine delle proprietà della persona offesa e dell'imputato, era stato deviato, in quanto rispetto a prima costeggiava solo in parte la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] nella particella 339, per poi realizzare quasi un angolo retto e penetrare nella proprietà di questi in modo innaturale. Sulla base di tale accertamento il Collegio territoriale ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, essendosi l'imputato arbitrariamente introdotto nei fondi altrui e avendoli invasi mediante l'abusiva occupazione. Ciò con la consapevolezza dell'altruità del bene: circostanza emersa in maniera certa nel corso del processo, in quanto l'imputato, con la condotta posta in essere, aveva liberato i suoi terreni, delimitati dall'apposizione dei termini, dal precedente canale di scolo, facendolo gravare quasi interamente sui fondi altrui.A fronte di siffatta motivazione le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati- alla cognizione del Giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche del comma 1, lett. e, dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, è precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, considerato che, in tal caso, la Corte di cassazione compirebbe una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623 -01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215 -01). 4. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Non è dubbia l'appartenenza del bene al Comune di Salandra: il che appare sufficiente al fine di configurare l'ipotesi di cui all'art. 639 bis cod. pen. Come affermato da questa Corte, ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi "pubblici" - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico e, quindi, non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti, "destinati ad uso pubblico", e quelli che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto (Sez. 6, n. 27249 del 17/5/2022, Rv. 283323 -01). 5. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma di euro 3.000,00, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. L'esito del ricorso comporta, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi come in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquid