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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 28614/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22028/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LIGURIA, n. 798/2021, depositata il 25/10/2021; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito dell’esame dichiarazione modello Unico/Società di capitali 2014, relativa all’anno di imposta, 2013 presentata dalla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entratele notificava invito ad esibire la documentazione fiscale e contabile inerente l’anno 2013.

Dall’esame della documentazione l’Ufficio riscontrava la non veridicità di alcune componenti negative dedotte ed il mancato rispetto dei principi di inerenza, competenza e certezza; per l’effetto le noti fica va avviso di accertamento (n.TL3032500496/2018).

2. Il contribuente formulavaistanza di accertamento con adesione che non aveva esito positivo e successivamentepresentava istanza di mediazione-ricorso e art. 17 d.lgs. n. 546 del 1002 e l’Ufficio riproponeva, in fase di mediazione, l’abbattimento dei costi e delle conseguenti imposte e sanzioni già operato in sede di adesione, ma tale proposta veniva nuovamente rifiutata dal contribuente Nelle more del giudizio l’Ufficio in autotutela annullava parzialmente l’atto impositivo, limitatamente ad Irap ed Iva e ricalcolava il reddito di impresa ai fini delle imposte sul reddito.

4. La CTP dichiara va la parziale cessazione della materia del contendere per quanto giàoggetto dell’autotutela ed accoglieva, per il resto,il ricorso rilevando l’illegittimità dell’accertamento per l’omesso preventivo contraddittorio e conseguente violazione dell’art. 2 comma 7 legge n. 212 del 2000.

5. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza e la CTRrigettava l’appello confermando la violazione dell’art 12 comma 7 L. n.212 del 2000.

Osservava in proposito che la pretesa tributaria era conseguenza Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 di una «verifica fiscale» e richiamava il consolidato principio per il quale in caso di io di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività era necessario garantire il contraddittorio endoprocedimentale.

Aggiungeva che l’atto impositivo non poteva essere notificato prima del decorso dei sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale salve ragioni di urgenza che non risultavano allegate.

Concludeva, affermando che il contribuente non era tenuto a dare la c.d. prova di resistrenza.

6. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione e il contribuente si è difeso con controricorso.

Con successiva memoria il contribuente ha evidenziato di aver definito la controversia ai sensi dell’art. 5 legge n. 130 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente ha documentato di aver definito la controversia ai sensi dell’art. 5 legge n. 130 del 2022.

Inoltre, l’atto impositivo oggetto del giudizio èinserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione.

Entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit.;pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;

2. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

3. In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonsi ravvisano i presupposti per imporreil pagamento del c.d. doppio contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22028/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, n. 798/2021, depositata il 25/10/2021; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito dell’esame dichiarazione modello Unico/Società di capitali 2014, relativa all’anno di imposta, 2013 presentata dalla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entratele notificava invito ad esibire la documentazione fiscale e contabile inerente l’anno 2013. Dall’esame della documentazione l’Ufficio riscontrava la non veridicità di alcune componenti negative dedotte ed il mancato rispetto dei principi di inerenza, competenza e certezza; per l’effetto le noti fica va avviso di accertamento (n.TL3032500496/2018). 2. Il contribuente formulavaistanza di accertamento con adesione che non aveva esito positivo e successivamentepresentava istanza di mediazione-ricorso e art. 17 d.lgs. n. 546 del 1002 e l’Ufficio riproponeva, in fase di mediazione, l’abbattimento dei costi e delle conseguenti imposte e sanzioni già operato in sede di adesione, ma tale proposta veniva nuovamente rifiutata dal contribuente Nelle more del giudizio l’Ufficio in autotutela annullava parzialmente l’atto impositivo, limitatamente ad Irap ed Iva e ricalcolava il reddito di impresa ai fini delle imposte sul reddito. 4. La CTP dichiara va la parziale cessazione della materia del contendere per quanto giàoggetto dell’autotutela ed accoglieva, per il resto,il ricorso rilevando l’illegittimità dell’accertamento per l’omesso preventivo contraddittorio e conseguente violazione dell’art. 2 comma 7 legge n. 212 del 2000. 5. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza e la CTRrigettava l’appello confermando la violazione dell’art 12 comma 7 L. n.212 del 2000. Osservava in proposito che la pretesa tributaria era conseguenza Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 di una «verifica fiscale» e richiamava il consolidato principio per il quale in caso di io di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività era necessario garantire il contraddittorio endoprocedimentale. Aggiungeva che l’atto impositivo non poteva essere notificato prima del decorso dei sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale salve ragioni di urgenza che non risultavano allegate. Concludeva, affermando che il contribuente non era tenuto a dare la c.d. prova di resistrenza. 6. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione e il contribuente si è difeso con controricorso. Con successiva memoria il contribuente ha evidenziato di aver definito la controversia ai sensi dell’art. 5 legge n. 130 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente ha documentato di aver definito la controversia ai sensi dell’art. 5 legge n. 130 del 2022. Inoltre, l’atto impositivo oggetto del giudizio èinserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione. Entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit.;pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; 2. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 3. In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonsi ravvisano i presupposti per imporreil pagamento del c.d. doppio contribu