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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 04668/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'affermazione della gravità del fatto non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata che ha considerato il quantitativo rinvenuto di sostanza stupefacente (gr. 544,70) e la intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13.12.2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'affermazione della gravità del fatto non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata che ha considerato il quantitativo rinvenuto di sostanza stupefacente (gr. 544,70) e la intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024
Sentenza Cassazione n. 04668/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris