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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 34936/2023

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 30093-2020proposto da: PANESALVATORE, e lettivamente domiciliat o in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 588 /20 2 0 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 4 / 2 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a quattro motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delLazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 13828/2019della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricors o proposto a vverso sollecito di pagamento per tasse automobilistiche riferite alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015; l’Agenzia delle entrateriscossione resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] la questione di diritto, posta, in particolare, dal quarto motivo di ricorso circa il dies a quo del termine, dato all’amministrazione, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, per l’esecuzione della pretesa impositiva, merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica di particolare rilevanza (art. 375 cod. proc. civ.), e così anche la questione della misura di tale termine, come peraltro già dispostocon ordinanze di questa Corte nn. 26913/2023, 21968/2023 ed altre P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 30093-2020proposto da: PANESALVATORE, e lettivamente domiciliat o in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 588 /20 2 0 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 4 / 2 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a quattro motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delLazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 13828/2019della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricors o proposto a vverso sollecito di pagamento per tasse automobilistiche riferite alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015; l’Agenzia delle entrateriscossione resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] la questione di diritto, posta, in particolare, dal quarto motivo di ricorso circa il dies a quo del termine, dato all’amministrazione, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, per l’esecuzione della pretesa impositiva, merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica di particolare rilevanza (art. 375 cod. proc. civ.), e così anche la questione della misura di tale termine, come peraltro già dispostocon ordinanze di questa Corte nn. 26913/2023, 21968/2023 ed altre P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione T
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