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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 agosto 1982

Cassazione n. 48778/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1982 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23 novembre 2022, ha confermato la sentenza pronunciata il 4 marzo 2016 dal Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza confermata in appello, Caliandro è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. per essersi impossessato, in concorso con almeno tre persone rimaste ignote (in [OSCURATO:PERSONA] il 13 febbraio 2016), di denaro cont:ante sottraendolo dalla cassa del bar "Mauri", il cui titolare, [OSCURATO:PERSONA] ha sporto «denuncia» il 13 febbraio 2016 espressamente chiedendo «la punizione dei responsabili».

La pena, confermata dai giudici di appello, è stata determinata nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa senza applicazione di circostanze attenuanti e operato l'aumento per recidiva.

2. Contro la sentenza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro dii Brindisi.

2.1. Col primo motivo, il difensore lamenta violazione dell'art. 23 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.

Espone che, nel giudizio di primo grado, Caliandro era difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amuri del foro di Brindisi e tali nomine furono revocate il 26 maggio 2016 avendo il Caliandro deciso di farsi assistere, quale unico difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], propose appello con atto depositato il 18 luglio 2022 e, in data 11 ottobre 2022, a mezzo PEC, gli fu notificato l'avviso della fissazione dell'udienza che si sarebbe svolta il 23 novembre 2022 in camera di consiglio senza partecipazione delle parti salva la facoltà per le stesse di chiedere la discussione orale e la facoltà per l'imputato di chiedere di presenziare.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] riferisce di non aver avanzato richiesta di discussione orale, di non aver avuto notizia che tale richiesta fosse stata formulata dal pubblico ministero e di aver appreso, leggendo la sentenza, che la Corte di appello si era pronunciata all'esito di una udienza pubblica.

A questa udienza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non presente, fu sostituito da un difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Tanto premesso, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza di appello ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: in primo luogo, perché l'udienza si è svolta in presenza senza che il difensore di fiducia fosse stato avvisato e potesse prendervi parte; in secondo luogo, perché le conclusioni presentate dal Procuratore generale non sono :state notificate al difensore sicché il contraddittorio non si è potuto svolgere nemmeno in forma cartolare.2.2.

Col secondo motivo, il difensore deduce vizi di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle emergenze istruttorie e la condanna sarebbe fondata su circostanze di fatto che l'istruttoria non ha provato.

2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere state applicate le attenuanti generiche.

Osserva il difensore che nella sentenza di primo grado la motivazione su punto è graficamente mancante e tale carenza non è stata integrata dalla sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale della Corte di cessazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e gli altri sono assorbiti.

2. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta che la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 4 marzo 2016 (depositata il 27 maggio 2016) fu impugnata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amuri, difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il 15 luglio 2016.

Il 18 luglio 2016, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositò un ulteriore atto di appello cui era allegata la nomina che Caliandro gli aveva conferito il 26 maggio 2017 contestualmente revocando ogni nomina precedente.

L'udienza per la decisione dell'appello fu fissata al 13 ottobre 2021.

L'avviso di fissazione fu notificato agli avv.ti D'Amuri e Nacci.

Il 22 settembre 2021 l'avv.

D'Amuri chiese la trattazione orale e l'udienza si svolse quindi in presenza.

Dalla lettura del verbale emerge che la Corte rilevò d'ufficio esservi stato un errore nella notifica atteso che, in data 16 maggio 2016, Caliandro aveva conferito incarico a un nuovo difensore, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], espressamente revocando le nomine precedenti.

Tanto premesso, la Corte di appello dispose che l'avviso di fissazione dell'udienza fosse notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e rinviò il processo al 23 novembre 2022.

In questa data è stata pronunciata la sentenza oggetto del presente ricorso.

L'avviso di fissazione dell'udienza del 23 novembre 2022 fu notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2022.

Alla notifica era allegato il verbale dell'udienza del 13 ottobre 2021, ma nell'avviso era scritto che la Corte di appello avrebbe provveduto in camera di consiglio senza l'intervento del 3 /-1 Procuratore generale e dei difensori, salva la richiesta di discussione orale di una delle parti o la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza.

Dagli atti non risulta che sia stata chiesta la discussione orale né che l'imputato abbia chiesto di presenziare.

Nondimeno il processo è stato deciso in pubblica udienza e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non comparso, è stato sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Poiché aveva ricevuto avviso che il processo sarebbe stato trattato con udienza camerale non partecipata il difensore non aveva ragione di intervenire alla udienza pubblica.

Pertanto, la violazione dell'art. 178 lett c) è evidente: l'imputato non ha potuto essere assistito in udienza dal proprio difensore di fiducia e il contraddittorio non è stato salvaguardato.

Al contraddittorio orale non si è sostituito neppure il contraddittorio cartolare atteso che le conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale presso la Corte di appello in data 7 novembre 2022, non furono notificate al difensore.

La nullità è assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.

La sentenza, infatti, è stata pronunciata all'esito di una pubblica udienza nella quale la presenza del difensore è obbligatoria.

A ciò deve aggiungersi che, non avendo ricevuto comunicazione del fatto che l'udienza si sarebbe svolta alla presenza delle parti e non avendo ricevuto comunicazione del deposito delle conclusioni del Procuratore generale, il difensore di fiducia dell'imputato non ha potuto sapere della nullità se non nel momento in cui la sentenza di appello gli è stata comunicata.

Quand'anche si trattasse di una nullità a regime intermedio, dunque, troverebbe applicazione l'art. 180 cod. proc. pen. e la nullità verificatasi nel giudizio cli appello sarebbe stata tempestivamente dedotta col ricorso per cassazione.

4. Per quanto esposto, l'eccezione di nullità avanzata dal difensore dell'imputato merita accoglimento.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio alla Corte di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1982 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23 novembre 2022, ha confermato la sentenza pronunciata il 4 marzo 2016 dal Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza confermata in appello, Caliandro è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. per essersi impossessato, in concorso con almeno tre persone rimaste ignote (in [OSCURATO:PERSONA] il 13 febbraio 2016), di denaro cont:ante sottraendolo dalla cassa del bar "Mauri", il cui titolare, [OSCURATO:PERSONA] ha sporto «denuncia» il 13 febbraio 2016 espressamente chiedendo «la punizione dei responsabili». La pena, confermata dai giudici di appello, è stata determinata nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa senza applicazione di circostanze attenuanti e operato l'aumento per recidiva. 2. Contro la sentenza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro dii Brindisi. 2.1. Col primo motivo, il difensore lamenta violazione dell'art. 23 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Espone che, nel giudizio di primo grado, Caliandro era difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amuri del foro di Brindisi e tali nomine furono revocate il 26 maggio 2016 avendo il Caliandro deciso di farsi assistere, quale unico difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], propose appello con atto depositato il 18 luglio 2022 e, in data 11 ottobre 2022, a mezzo PEC, gli fu notificato l'avviso della fissazione dell'udienza che si sarebbe svolta il 23 novembre 2022 in camera di consiglio senza partecipazione delle parti salva la facoltà per le stesse di chiedere la discussione orale e la facoltà per l'imputato di chiedere di presenziare. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] riferisce di non aver avanzato richiesta di discussione orale, di non aver avuto notizia che tale richiesta fosse stata formulata dal pubblico ministero e di aver appreso, leggendo la sentenza, che la Corte di appello si era pronunciata all'esito di una udienza pubblica. A questa udienza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non presente, fu sostituito da un difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Tanto premesso, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza di appello ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: in primo luogo, perché l'udienza si è svolta in presenza senza che il difensore di fiducia fosse stato avvisato e potesse prendervi parte; in secondo luogo, perché le conclusioni presentate dal Procuratore generale non sono :state notificate al difensore sicché il contraddittorio non si è potuto svolgere nemmeno in forma cartolare.2.2. Col secondo motivo, il difensore deduce vizi di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità dell'imputato. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle emergenze istruttorie e la condanna sarebbe fondata su circostanze di fatto che l'istruttoria non ha provato. 2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere state applicate le attenuanti generiche. Osserva il difensore che nella sentenza di primo grado la motivazione su punto è graficamente mancante e tale carenza non è stata integrata dalla sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale della Corte di cessazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e gli altri sono assorbiti. 2. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta che la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 4 marzo 2016 (depositata il 27 maggio 2016) fu impugnata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amuri, difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il 15 luglio 2016. Il 18 luglio 2016, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositò un ulteriore atto di appello cui era allegata la nomina che Caliandro gli aveva conferito il 26 maggio 2017 contestualmente revocando ogni nomina precedente. L'udienza per la decisione dell'appello fu fissata al 13 ottobre 2021. L'avviso di fissazione fu notificato agli avv.ti D'Amuri e Nacci. Il 22 settembre 2021 l'avv. D'Amuri chiese la trattazione orale e l'udienza si svolse quindi in presenza. Dalla lettura del verbale emerge che la Corte rilevò d'ufficio esservi stato un errore nella notifica atteso che, in data 16 maggio 2016, Caliandro aveva conferito incarico a un nuovo difensore, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], espressamente revocando le nomine precedenti. Tanto premesso, la Corte di appello dispose che l'avviso di fissazione dell'udienza fosse notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e rinviò il processo al 23 novembre 2022. In questa data è stata pronunciata la sentenza oggetto del presente ricorso. L'avviso di fissazione dell'udienza del 23 novembre 2022 fu notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2022. Alla notifica era allegato il verbale dell'udienza del 13 ottobre 2021, ma nell'avviso era scritto che la Corte di appello avrebbe provveduto in camera di consiglio senza l'intervento del 3 /-1 Procuratore generale e dei difensori, salva la richiesta di discussione orale di una delle parti o la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza. Dagli atti non risulta che sia stata chiesta la discussione orale né che l'imputato abbia chiesto di presenziare. Nondimeno il processo è stato deciso in pubblica udienza e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non comparso, è stato sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Poiché aveva ricevuto avviso che il processo sarebbe stato trattato con udienza camerale non partecipata il difensore non aveva ragione di intervenire alla udienza pubblica. Pertanto, la violazione dell'art. 178 lett c) è evidente: l'imputato non ha potuto essere assistito in udienza dal proprio difensore di fiducia e il contraddittorio non è stato salvaguardato. Al contraddittorio orale non si è sostituito neppure il contraddittorio cartolare atteso che le conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale presso la Corte di appello in data 7 novembre 2022, non furono notificate al difensore. La nullità è assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. La sentenza, infatti, è stata pronunciata all'esito di una pubblica udienza nella quale la presenza del difensore è obbligatoria. A ciò deve aggiungersi che, non avendo ricevuto comunicazione del fatto che l'udienza si sarebbe svolta alla presenza delle parti e non avendo ricevuto comunicazione del deposito delle conclusioni del Procuratore generale, il difensore di fiducia dell'imputato non ha potuto sapere della nullità se non nel momento in cui la sentenza di appello gli è stata comunicata. Quand'anche si trattasse di una nullità a regime intermedio, dunque, troverebbe applicazione l'art. 180 cod. proc. pen. e la nullità verificatasi nel giudizio cli appello sarebbe stata tempestivamente dedotta col ricorso per cassazione. 4. Per quanto esposto, l'eccezione di nullità avanzata dal difensore dell'imputato merita accoglimento. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio alla Corte di appel
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