CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'erronea applicazione degli art. 337 e 582, 585 cod. pen. e censure relative all'errata valutazione delle prove nei giudizi di merito e, segnatamente, alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], all'errata ricostruzione della dinamica dei fatti, all'insussistenza di una condotta minacciosa o violenta dell'imputato, all'insussistenza del delitto di lesioni, alla determinazione della pena e alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Napoli e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M