Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 19139/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31416/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Oggetto: Locazione uso commerciale CC 24/05/2023 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 789/2020 depositata il 14/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 789/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, resa pubblica il 14/04/2020, formulando due motivi; resiste con controricorso il Comune di Livorno; il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto di avere agito nei confronti del Comune di Livorno per ottenere la restituzione delle somme sborsate per adeguare la struttura denominata “La baracchina”, sita in Livorno, e per renderla idonea allo svolgimento dell’attività di gelateria, nonché la condanna del convenuto al risarcimento: a) dei danni subiti dalle attrezzature ed alle apparecchiature dovuti ai frequenti black out; b) del danno pari al mancato ammortamento dell’investimento effettuato, attesa l’impossibilità di intestare l’utenza elettrica per problemi di potenza di erogazione, di alloggiamento dei relativi contatori che lo aveva costretto a chiudere forzosamente l’attività nel settembre del 2005; c) dei danni alla reputazione commerciale ed al buon nome dell’azienda; segnatamente, ad avviso del ricorrente, il Comune di Livorno non aveva provveduto a realizzare un locale da adibire a cabina di trasformazione, né aveva costruito gli appositi alloggiamenti dei contatori elettrici, rendendo impossibile la stipulazione di un autonomo contratto di somministrazione dell’energia elettrica; il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 408/2014, rigettava la domanda attorea, perché il bando di gara n. 1448/2004 destinava la struttura ad attività commerciale o artigianale, essa era stata ritenuta idonea all’uso convenuto dal concessionario e gravava su quest’ultimo l’onere di provvedere all’allacciamento della energia elettrica; aggiungeva che non era stato dimostrato che la chiusura dell’attività fosse dipesa dai blackoutelettrici denunciati; la Corte d'Appello di Firenze, dichiarata la contumacia del Comune di Livorno, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello ed ha confermato la sentenza impugnata; pur riconoscendo che l’appellante non poteva prendere l’iniziativa di realizzare le opere necessarie per ottenere l’allacciamento alla rete elettrica, ha escluso che egli potesse “ricavare alcun legittimo affidamento che gli impianti che espone avere sia commissionato sia sottoposto a riparazione per effetto di interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica potessero regolarmente funzionare” ed ha ritenuto il danno lamentato evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 1227, 2° comma, cod.civ.; ha attribuito, inoltre, rilievo alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse ottenuto anticipatamente il bene e quindi avesse potuto saggiarne le potenzialità e acquistare consapevolezza del fatto che l’immobile era precariamente collegato alla corrente elettrica e che l’allaccio era in comune con quello di una vicina baracchina, ove al mattino si producevano gelati, dal che la conseguenza che avrebbe potuto utilizzare la corrente elettrica solo nel pomeriggio, alternandosi con il titolare della vicina baracchina; la trattazione del ricorsoè stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1)con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art.1362 cod.civ.; oggetto di censura è la sentenza di appello nella parte in cui ha statuito che, avendo acquistato la disponibilità del bene prima del collaudo ed avendo consapevolezza che l’immobile godeva di un allaccio provvisorio alla rete elettrica derivante dal precedente cantiere di lavoro e che di detto allaccio egli usufruiva comunque insieme con il concessionario della vicina baracchina che utilizzava la corrente elettrica al mattino per produrre gelato, non poteva confidare nel fatto che gli impianti che aveva commissionato e riparato potessero funzionare; il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe sovrapposto erroneamente il documento di consegna provvisoria a quello di concessione dell’immobile, mentre, invece, avrebbe dovuto tener conto solo dell’accordo concessorio; il motivo è inammissibile; ora, nonostante il gran numero di pagine che il ricorrente dedica alla illustrazione del motivo, il Collegio rileva che non è ben chiaro di cosa il ricorrente si dolga e soprattutto in che termini la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dei canoni di interpretazione; a monte, si osserva che il ricorrente rispetta le prescrizioni dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., solo quanto all’art. 4 del disciplinare di concessione, ove era previsto che sarebbe spettato a lui provvedere agli allacciamenti e alla fornitura e/o somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, telefono ed ogni altro servizio necessario all’esercizio dell’attività commerciale/artigianale e all’art. 1 nel quale si escludeva che avrebbe usato la baracchina per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande; non mette, quindi, questa Corte nella condizione di conoscere che tipo di attività avesse intenzione di svolgere nella baracchina, quali obblighi avesse preso il Comune, quali fossero gli accordi in merito alla somministrazione di energia elettrica; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto fornendo nel ricorso i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass. 19/04/2022 , n. 12481), ovvero, come ammise Cass., Sez. un., 03/11/2011 , n. 22726, indicandone in modo preciso la presenza – indicazione necessaria ai fini del rispetto dell’art. 366, 1° comma n. 6 – nel fascicolo d’ufficio della sentenza impugnata, a condizione di averne richiesto la trasmissione (secondo il vecchio testo dell’art. 369 cod.proc.civ.); in secondo luogo, deve ribadirsi che chi lamenta la violazione dei canoni di interpretazione non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ. , avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (ex multiscfr.

Cass. 09/04/2021, n. 9461) ; l’illustrazione del motivo, che a pag. 7 evoca la violazione dell’art. 1362 cod.civ. – parrebbe –sotto la specie del criterio della comune intenzione delle parti e del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, lungi dall’argomentare in modo chiaro la violazione di tali criteri ermeneutici, si connota solo per la prospettazione di una ricostruzione della quaestio facti – le cui emergenze, come si è detto, sono evocate senza rispetto dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. sotto il profilo della puntuale riproduzione del contenuto evocato –alternativa a quella fatta dalla decisione di merito; 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., di aver violato l’art. 115, 1° comma, e l’art. 116, 1° comma, cod.proc.civ.; la tesi rappresentata è il giudice a quo non abbia posto a fondamento della sua decisione le prove prodotte dalle parti ed i fatti non specificamente contestati; prodotto in giudizio e non contestato sarebbe stato il rapporto interno del 29 settembre 1994 del comune di Livorno che confermava che l’Enel aveva negato il potenziamento delle forniture elettriche per l’esercizio delle attività commerciali nelle baracchine e che per dare inizio alle attività commerciali l’ufficio urbanistica nel periodo aprile/maggio 2004 aveva provveduto a volturare a favore dell’amministrazione comunale la fornitura di cantiere da 20 kW, che la fornitura era stata portata a 30 kW e volturata a favore del titolare dell’attività di vendita e produzione gelateria e che essa doveva servire anche la gelateria popolare, “cercando di creare una sinergia che portasse all’uso differenziato consentendo al sig. [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla produzione di gelato la mattina (massima potenza richiesta) quando la gelateria popolare era chiusa ed un utilizzo equamente ripartito durante la giornata”; detto rapporto confermava che al momento della consegna la baracchina mancava di un elemento essenziale ; non esaminate sarebbero state anche le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], responsabile di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato che l’allacciamento della corrente elettrica non era possibile se prima il Comune non avesse realizzato una cabina di trasformazione e i vani per l’alloggiamento dei contatori, di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune e autore del rapporto interno del 2004, che aveva dichiarato che il Comune avrebbe dovuto realizzare nuove cabine e che esse furono realizzate solo nel 2006; la Corte d'Appello ha ritenuto pacifico che l’odierno ricorrente non potesse provvedere all’allaccio della energia elettrica, sicché è da escludersi che sia incorso nella violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. che le viene attribuita, per non aver posto a base della sua decisione le prove prodotte in giudizio; il rigetto delle domande risarcitorie è dipeso dal fatto che l’odierno ricorrente, avendo ottenuto, su sua richiesta, la consegna anticipata del bene, era consapevole del precario allaccio alla corrente elettrica e non poteva lamentare i danni ai macchinari; a p. 5 della sentenza si legge, infatti: “ne deriva una situazione di precarietà, di cui era consapevole il Saltarelli, che impediva la collocazione in loco di macchinari che presupponevano una regolare erogazione di energia elettrica e che il Saltarelli espone di avere installato e messo in funzione”; diqui la conclusione, “atteso che in questa sede non sono oggetto di esame le vicende del rapporto concessorio in senso stretto”, che il danno lamentato avrebbe potuto essere evitato con l’uso dell’orinaria diligenza ai sensi dell’art. 1227, 2° comma, cod.civ.; il Collegio osserva che il fatto che l’odierno ricorrente avesse installato e cercato di mettere in funzione delle apparecchiature, pur consapevole che esse potessero non funzionare, e, persino subire danni, giustifica il rigetto della domanda avente ad oggetto i danni subiti dalle apparecchiature e giustifica altresì il rigetto delle altre domande risarcitorie, perché il ricorrente non solo aveva dichiarato che il bene era idoneo all’uso pattuito – uso che per contratto era diverso da quello di somministrazione di bevande e alimenti – ma avendolo ottenuto in anticipo rispetto alla data di stipulazione dell’atto concessorio aveva avuto modo di saggiarne le potenzialità; peraltro, non è stata attinta da specifica censura la seguente statuizione: “atteso che in questa sede non sono oggetto di esame le vicende del rapporto concessorio in senso stretto, il danno che il Santarelli assume in questo giudizio avere patto è voce d i pregiudizio che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.)” (p. 6 della sentenza); il ricorrente si limita ad affermare –evidentemente non cogliendo la ratio decidendi della statuizione reiettiva – di aver sollecitato il Comune a provvedere agli adempimenti a suo carico, necessari per ottenere l’allaccio in via esclusiva della corrente elettrica (p. 16 del ricorso) ed a p. 18 insiste su un fatto – l’impossibilità di ricorrere ad una autonoma fornitura di energia elettrica – che la Corte d'Appello non ha mai messo in dubbio; in ogni caso, la lunga esposizione si connota anche in questo caso come una sollecitazione a rivalutare la quaestio facti , con evocazione della violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. del tutto al di fuori dei criteri indicati da per Cass. 10/06/2016, 11892 (e la successiva giurisprudenza) che riprende un principio di diritto già espresso in motivazione da Cass., Sez.

Un., 05/08/2016, n. 16598 e ribadito da Cass., Sez.

Un., n. 24/09/2020, n. 20087; 3) il ricorsoè, pertanto, inammissibile; 4) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31416/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Oggetto: Locazione uso commerciale CC 24/05/2023 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 789/2020 depositata il 14/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 789/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, resa pubblica il 14/04/2020, formulando due motivi; resiste con controricorso il Comune di Livorno; il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto di avere agito nei confronti del Comune di Livorno per ottenere la restituzione delle somme sborsate per adeguare la struttura denominata “La baracchina”, sita in Livorno, e per renderla idonea allo svolgimento dell’attività di gelateria, nonché la condanna del convenuto al risarcimento: a) dei danni subiti dalle attrezzature ed alle apparecchiature dovuti ai frequenti black out; b) del danno pari al mancato ammortamento dell’investimento effettuato, attesa l’impossibilità di intestare l’utenza elettrica per problemi di potenza di erogazione, di alloggiamento dei relativi contatori che lo aveva costretto a chiudere forzosamente l’attività nel settembre del 2005; c) dei danni alla reputazione commerciale ed al buon nome dell’azienda; segnatamente, ad avviso del ricorrente, il Comune di Livorno non aveva provveduto a realizzare un locale da adibire a cabina di trasformazione, né aveva costruito gli appositi alloggiamenti dei contatori elettrici, rendendo impossibile la stipulazione di un autonomo contratto di somministrazione dell’energia elettrica; il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 408/2014, rigettava la domanda attorea, perché il bando di gara n. 1448/2004 destinava la struttura ad attività commerciale o artigianale, essa era stata ritenuta idonea all’uso convenuto dal concessionario e gravava su quest’ultimo l’onere di provvedere all’allacciamento della energia elettrica; aggiungeva che non era stato dimostrato che la chiusura dell’attività fosse dipesa dai blackoutelettrici denunciati; la Corte d'Appello di Firenze, dichiarata la contumacia del Comune di Livorno, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello ed ha confermato la sentenza impugnata; pur riconoscendo che l’appellante non poteva prendere l’iniziativa di realizzare le opere necessarie per ottenere l’allacciamento alla rete elettrica, ha escluso che egli potesse “ricavare alcun legittimo affidamento che gli impianti che espone avere sia commissionato sia sottoposto a riparazione per effetto di interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica potessero regolarmente funzionare” ed ha ritenuto il danno lamentato evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 1227, 2° comma, cod.civ.; ha attribuito, inoltre, rilievo alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse ottenuto anticipatamente il bene e quindi avesse potuto saggiarne le potenzialità e acquistare consapevolezza del fatto che l’immobile era precariamente collegato alla corrente elettrica e che l’allaccio era in comune con quello di una vicina baracchina, ove al mattino si producevano gelati, dal che la conseguenza che avrebbe potuto utilizzare la corrente elettrica solo nel pomeriggio, alternandosi con il titolare della vicina baracchina; la trattazione del ricorsoè stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1)con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art.1362 cod.civ.; oggetto di censura è la sentenza di appello nella parte in cui ha statuito che, avendo acquistato la disponibilità del bene prima del collaudo ed avendo consapevolezza che l’immobile godeva di un allaccio provvisorio alla rete elettrica derivante dal precedente cantiere di lavoro e che di detto allaccio egli usufruiva comunque insieme con il concessionario della vicina baracchina che utilizzava la corrente elettrica al mattino per produrre gelato, non poteva confidare nel fatto che gli impianti che aveva commissionato e riparato potessero funzionare; il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe sovrapposto erroneamente il documento di consegna provvisoria a quello di concessione dell’immobile, mentre, invece, avrebbe dovuto tener conto solo dell’accordo concessorio; il motivo è inammissibile; ora, nonostante il gran numero di pagine che il ricorrente dedica alla illustrazione del motivo, il Collegio rileva che non è ben chiaro di cosa il ricorrente si dolga e soprattutto in che termini la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dei canoni di interpretazione; a monte, si osserva che il ricorrente rispetta le prescrizioni dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., solo quanto all’art. 4 del disciplinare di concessione, ove era previsto che sarebbe spettato a lui provvedere agli allacciamenti e alla fornitura e/o somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, telefono ed ogni altro servizio necessario all’esercizio dell’attività commerciale/artigianale e all’art. 1 nel quale si escludeva che avrebbe usato la baracchina per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande; non mette, quindi, questa Corte nella condizione di conoscere che tipo di attività avesse intenzione di svolgere nella baracchina, quali obblighi avesse preso il Comune, quali fossero gli accordi in merito alla somministrazione di energia elettrica; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto fornendo nel ricorso i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass. 19/04/2022 , n. 12481), ovvero, come ammise Cass., Sez. un., 03/11/2011 , n. 22726, indicandone in modo preciso la presenza – indicazione necessaria ai fini del rispetto dell’art. 366, 1° comma n. 6 – nel fascicolo d’ufficio della sentenza impugnata, a condizione di averne richiesto la trasmissione (secondo il vecchio testo dell’art. 369 cod.proc.civ.); in secondo luogo, deve ribadirsi che chi lamenta la violazione dei canoni di interpretazione non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ. , avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (ex multiscfr. Cass. 09/04/2021, n. 9461) ; l’illustrazione del motivo, che a pag. 7 evoca la violazione dell’art. 1362 cod.civ. – parrebbe –sotto la specie del criterio della comune intenzione delle parti e del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, lungi dall’argomentare in modo chiaro la violazione di tali criteri ermeneutici, si connota solo per la prospettazione di una ricostruzione della quaestio facti – le cui emergenze, come si è detto, sono evocate senza rispetto dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. sotto il profilo della puntuale riproduzione del contenuto evocato –alternativa a quella fatta dalla decisione di merito; 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., di aver violato l’art. 115, 1° comma, e l’art. 116, 1° comma, cod.proc.civ.; la tesi rappresentata è il giudice a quo non abbia posto a fondamento della sua decisione le prove prodotte dalle parti ed i fatti non specificamente contestati; prodotto in giudizio e non contestato sarebbe stato il rapporto interno del 29 settembre 1994 del comune di Livorno che confermava che l’Enel aveva negato il potenziamento delle forniture elettriche per l’esercizio delle attività commerciali nelle baracchine e che per dare inizio alle attività commerciali l’ufficio urbanistica nel periodo aprile/maggio 2004 aveva provveduto a volturare a favore dell’amministrazione comunale la fornitura di cantiere da 20 kW, che la fornitura era stata portata a 30 kW e volturata a favore del titolare dell’attività di vendita e produzione gelateria e che essa doveva servire anche la gelateria popolare, “cercando di creare una sinergia che portasse all’uso differenziato consentendo al sig. [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla produzione di gelato la mattina (massima potenza richiesta) quando la gelateria popolare era chiusa ed un utilizzo equamente ripartito durante la giornata”; detto rapporto confermava che al momento della consegna la baracchina mancava di un elemento essenziale ; non esaminate sarebbero state anche le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], responsabile di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato che l’allacciamento della corrente elettrica non era possibile se prima il Comune non avesse realizzato una cabina di trasformazione e i vani per l’alloggiamento dei contatori, di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune e autore del rapporto interno del 2004, che aveva dichiarato che il Comune avrebbe dovuto realizzare nuove cabine e che esse furono realizzate solo nel 2006; la Corte d'Appello ha ritenuto pacifico che l’odierno ricorrente non potesse provvedere all’allaccio della energia elettrica, sicché è da escludersi che sia incorso nella violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. che le viene attribuita, per non aver posto a base della sua decisione le prove prodotte in giudizio; il rigetto delle domande risarcitorie è dipeso dal fatto che l’odierno ricorrente, avendo ottenuto, su sua richiesta, la consegna anticipata del bene, era consapevole del precario allaccio alla corrente elettrica e non poteva lamentare i danni ai macchinari; a p. 5 della sentenza si legge, infatti: “ne deriva una situazione di precarietà, di cui era consapevole il Saltarelli, che impediva la collocazione in loco di macchinari che presupponevano una regolare erogazione di energia elettrica e che il Saltarelli espone di avere installato e messo in funzione”; diqui la conclusione, “atteso che in questa sede non sono oggetto di esame le vicende del rapporto concessorio in senso stretto”, che il danno lamentato avrebbe potuto essere evitato con l’uso dell’orinaria diligenza ai sensi dell’art. 1227, 2° comma, cod.civ.; il Collegio osserva che il fatto che l’odierno ricorrente avesse installato e cercato di mettere in funzione delle apparecchiature, pur consapevole che esse potessero non funzionare, e, persino subire danni, giustifica il rigetto della domanda avente ad oggetto i danni subiti dalle apparecchiature e giustifica altresì il rigetto delle altre domande risarcitorie, perché il ricorrente non solo aveva dichiarato che il bene era idoneo all’uso pattuito – uso che per contratto era diverso da quello di somministrazione di bevande e alimenti – ma avendolo ottenuto in anticipo rispetto alla data di stipulazione dell’atto concessorio aveva avuto modo di saggiarne le potenzialità; peraltro, non è stata attinta da specifica censura la seguente statuizione: “atteso che in questa sede non sono oggetto di esame le vicende del rapporto concessorio in senso stretto, il danno che il Santarelli assume in questo giudizio avere patto è voce d i pregiudizio che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.)” (p. 6 della sentenza); il ricorrente si limita ad affermare –evidentemente non cogliendo la ratio decidendi della statuizione reiettiva – di aver sollecitato il Comune a provvedere agli adempimenti a suo carico, necessari per ottenere l’allaccio in via esclusiva della corrente elettrica (p. 16 del ricorso) ed a p. 18 insiste su un fatto – l’impossibilità di ricorrere ad una autonoma fornitura di energia elettrica – che la Corte d'Appello non ha mai messo in dubbio; in ogni caso, la lunga esposizione si connota anche in questo caso come una sollecitazione a rivalutare la quaestio facti , con evocazione della violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. del tutto al di fuori dei criteri indicati da per Cass. 10/06/2016, 11892 (e la successiva giurisprudenza) che riprende un principio di diritto già espresso in motivazione da Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598 e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 24/09/2020, n. 20087; 3) il ricorsoè, pertanto, inammissibile; 4) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente d
Sentenza Cassazione n. 19139/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris