CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in censure generiche in quanto non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato invero che le doglianze difensive non superano il rilievo di inammissibilità del gravame fondato sulla genericità delle deduzioni prive di enunciazioni idonee a confutare o a sovvertire le valutazioni del primo giudice, limitandosi il ricorrente a richiamare i motivi di appello di cui neppure riproduce sinteticamente il contenuto, senza alcuna evidenziazione né degli elementi rappresentati nell'atto di appello volti a riempire di contenuto la condotta processuale del prevenuto, asseritamente meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche, o ad escludere la valenza degli elementi ostativi indicati dal Tribunale, né dei presupposti integranti la violazione del ne bis in idem addotti nel giudizio di prime cure che la Corte distrettuale ha sulla base degli atti processuali radicalmente escluso; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]