CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 14522/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] termeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 11/06/2025, il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, per quanto di rilievo nellapresente sede, a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni due di reclusione ed € 3.000 di multain relazione ai reati di cui agli artt. 23 l. 110 del 1975, 648 cod. pen. e 4 l. 110 del 1975.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia, con un unico motivo, il difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, in violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.La sentenza impugnata è viziata da difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e ildispositivo, per avere il Giudice omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione dellapena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, pur essendo tale richiesta parte integrantedell’accordo processuale e oggetto di specifico consenso del Pubblico Ministero.Peraltro, in modo del tutto irrituale, per come emerge dalla lettura del verbale diudienza del 26 giugno 2025, il Giudice ebbe a valutare la richiesta di sostituzione della penadetentiva, espressamente rigettandola con provvedimento inserito nel verbale stesso.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, GaspareSturzo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede annullarsi senza rinvio ilprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, ammissibile, rientrando il vizio dedotto – ovvero il difetto di correlazionetra la richiesta di applicazione pena contenuta nell'istanza di patteggiamento depositata inudienza e la sentenza emessa - nel novero di quelli di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, è fondato, e la sentenza impugnatadeve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].2. Come emerge dall’istanza e dal verbale di udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allegati alricorso, la richiesta di applicazione della pena, ritualmente formulata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] il tramite del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], conteneva la specificarichiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità ex art. 20-bis cod. pen. (con riserva di allegare l’istanza di elaborazione delprogramma di trattamento ex art. 464-bis cod. proc. pen., presentata dall’UEPE, nonché ladisponibilità dell’ente individuato); la richiesta recava in calce il consenso prestato dalPubblico Ministero, consenso ribadito nel corso dell’udienza. A fronte di tale accordo, con l’impugnata sentenza emessa ex art. 444 cod. proc.pen., il Giudicante ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena,limitandosi a recepire la pena detentiva e pecuniaria concordata. Dalla lettura del verbale diudienza emerge, invece, che il Giudice ha valutato la sostituzione e l’ha rigettata, ritenendola pena non sostituibile alla luce dei precedenti penali dell’imputato (anche specifici) ereputando inadeguato il programma dei lavori. Ne consegue che il Giudice ha errato nel ritenere di poter scindere le due componentidella richiesta — applicazione della pena concordata, da un lato, e sostituzione della penadetentiva ex art. 20-bis cod. pen., dall’altro — rigettando la seconda ed emettendo, invece,sentenza di patteggiamento con applicazione della pena non sostituita.A questo riguardo, va ricordato il principio secondo cui, «in tema di patteggiamento, larichiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e nonalternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo dicontrollarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione nonsia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che hanatura unitaria in vista della applicazione della pena concordata» (Sez. 2, n. 31488 del12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961).3. Poiché la sentenza non corrisponde all’accordo intervenuto tra le parti, devedisporsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale diLamezia [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio G.I.P.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]