CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 48206 emessa il 28/04/2022 dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catania - per quanto qui rileva - confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, in data 17/10/2019, con la quale STRANO Santo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati pluriaggravati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come meglio specificato in rubrica. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dello STRANO, avverso tale pronuncia, è stato dichiarato inammissibile dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con la sentenza indicata in epigrafe. 2. Propone ricorso straordinario lo STRANO, lamentando il carattere astratto della sentenza della Quarta Sezione, che non aveva preso posizione su alcuna delle plurime questioni prospettate in ordine alle criticità rilevabili nella decisione della Corte territoriale (contraddizioni interne alle dichiarazioni dei collaboratori; tenuta logica del provvedimento, alla luce delle illogicità e dei travisamenti denunciati; dichiarazioni liberatorie rese dall'Ispettore di P.S.; trattamento sanzionatorio). Si censura il mancato confronto tra la specificità del devolutum e la sentenza impugnata, anche quanto al contenuto delle intercettazioni e alla incertezza circa la tipologia della sostanza. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, escludendo la sussistenza dei presupposti per la proposizione dell'impugnazione straordinaria, dato che il Collegio aveva compiutamente valutato le questioni dedotte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Com'è noto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01). Si tratta di un principio ribadito, anche in tempi recentissimi, nella successiva elaborazione giurisprudenziale (cfr. da ultimo Sez. 6, Ord. n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01). È dunque evidente, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che l'ambito del sindacato rimesso a questo Collegio è limitato alla verifica della sussistenza dei richiamati presupposti. 2.1. Dalla lettura del brano motivazionale dedicato allo STRANO (pag. 20-21 della sentenza impugnata), emerge che il Collegio ha dato atto di aver valutato, "alla luce dei rilievi difensivi", il contenuto delle sentenze di primo e secondo grado nelle parti relative all'odierno ricorrente (identificate con il richiamo alle pagg. 32 e segg. della sentenza di appello, e alle pagg. 213 segg. di quella di primo grado), e di essere pervenuto a conclusioni di "manifesta infondatezza del ricorso, che consiste nella mera reiterazione di temi già posti con l'appello e tutti disattesi dalla Corte di appello con motivazione che risulta logica e congrua, non adeguatamente aggredita dall'impugnazione, che poggia su mere affermazioni avversative e su motivi in larga parte costruiti in fatto". La Quarta Sezione ha quindi fatto riferimento, avvalendosi di richiami giurisprudenziali, all'insussistenza di situazioni riconducibili ad un travisamento rilevante in sede di legittimità, e all'irrilevanza della brevità del periodo di appartenenza all'associazione. 2.2. Ritiene il Collegio evidente che, con tale percorso argomentativo, la sentenza impugnata ha inteso esprimere - all'esito di una valutazione delle decisioni di merito "alla luce dei rilievi difensivi" - una valutazione di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, per le ragioni sopra letteralmente riportate. Del resto, lo STRANO ha lamentato, con l'odierno ricorso straordinario, non già la sussistenza di sviste, di errori percettivi alla base della decisione di inammissibilità, ma la "astrattezza" della motivazione con cui la Quarta Sezione era pervenuta a tali conclusioni, senza prendere specificamente posizione sulle plurime censure a suo tempo dedotte avverso la sentenza di appello: censure che, peraltro, sono state onnicomprensivamente valutate dalla Quarta Sezione nei termini e nei modi di cui si è detto, i quali sfuggono all'ambito applicativo del rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. È proprio il carattere inequivocabilmente onnicomprensivo della valutazione espressa, infatti, ad escludere anche la riconducibilità della fattispecie concreta all'ipotesi di omesso esame di taluno dei motivi di ricorso (ipotesi nella quale il ricorso straordinario è ritenuto ammissibile, qualora si tratti di motivi non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere: cfr. Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925 - 01). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle