CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAH3OUB TAHAR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 94e ha concluso chiedendo )ut2,\QA.2-1: '‘AIJRA71: t4/1•T e'3 udit(1) iYdifensord LA17 1912 '11,4-AìLlA 13, i C.A.2,-.1.~L,L,A9 223.4 aY)O-P,12A,s, [OSCURATO:PERSONA]) 1.Coi ricorsi proposti, dai rispettivi difensori di fiducia, nell'interesse di MAHJOUB Tahar, MAHJOUB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Jamel avverso la pronuncia in epigrafe - con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti MAHJOUB [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo E) rideterminando la pena nella misura di mesi 5 di reclusione, nonchè riformato le statuizioni civili, confermandola nel resto - sono articolati i seguenti motivi. 2.11 ricorso proposto nell'interesse di MAHJOUB Tahar deduce due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza della legge penale in relazione agli articoli 516 e 521 del codice di rito. Il reato contestato all'imputato al capo D dell'imputazione (lesioni aggravate) per come è emerso nel corso dell'attività istruttoria è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (il colpo alla mano, secondo quanto riferisce la stessa persona offesa, era stato inferto con un asse di legno e non con una mattonella che era stata sì lanciata ma non aveva attinto alcuna parte del corpo della vittima). 2.2.Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo nel rigettare l'eccezione di cui al primo motivo sulla diversità del fatto, avendo essa fatto riferimento ai principi affermati da questa Corte sulla sufficienza della specificità della descrizione del fatto ed irrilevanza della erronea indicazione delle norme violate laddove nel caso di specie si verte nel caso del fatto diverso, che pertanto non era affatto specificato nell'imputazione. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di MAHJOUB [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Entrambi i motivi deducono questioni identiche a quelle dedotte nell'interesse di MAHJOUB Tahar, al quale è contestato il medesimo reato di cui al capo D, in concorso col predetto. In aggiunta si deduce la medesima violazione di legge anche con riferimento al reato di minaccia grave di cui al capo G, contestato solo a [OSCURATO:PERSONA], perché la Corte di appello - travisando sul punto - ha ritenuto riferibile la minaccia al ricorrente laddove la persona offesa si era espressa in termini generici, riferendosi al plurale agli autori della minaccia, senza specificare chi gli avesse rivolto le frasi minacciose. 4.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Jamel deduce, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito al motivo di appello in forza del quale erano stati invocati come ricorrenti gli istituti della legittima difesa putativa e/o dell'eccesso colposo. La Corte di appello ha escluso la ricorrenza nel caso di specie di tali istituti semplicemente richiamando e riportando alcuni orientamenti di questa Corte di Cassazione senza null'altro aggiungere; nè potrebbe ritenersi esaustivo al riguardo il richiamo fatto alla sentenza di primo grado posto che questa non si è occupata della legittima difesa putativa e dell'eccesso colposo. Proprio i principi richiamati dalla Corte di appello per escludere la sussistenza di tali istituti avrebbero dovuto invece indurre ad opposta conclusione, posto che il ricorrente non poteva non pensare - nei concitati momenti seguenti all'aggressione ad opera di Frasillo, si ricorda, posta in essere alle spalle dell'imputato con un'accetta - di dover agire in siffatta maniera difendendosi e limitandosi ad utilizzare l'ascia (che nel frattempo era sfuggita a Frasillo) dalla parte del manico di legno (quando invece il suo assalitore l'aveva utilizzata dal verso canonico) per contenere l'altrui attacco; tutto ciò, tenuto conto che l'aggressione perpetrata da Frasillo non poteva non interpretarsi quale attentato alla vita del ricorrente non andato a buon fine per cause indipendenti dalla sua volontà, mentre la reazione dell'imputato - che non ha mirato alla vita della persona offesa ma essenzialmente ai suoi arti inferiori per metterlo fuori gioco — si è esplicata putativamente nella convinzione dell'esistenza di un pericolo tale che solo quel tipo di reazione poteva permettergli di mettersi in salvo o comunque cedendo colposamente la valutazione del pericolo e la adeguatezza della reazione. 5. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso; anche il difensore degli altri due imputati ha insistito nell'accoglimento dei ricorso, contro-deducendo a quanto osservato dal P.g. nella requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti inammissibili. 1.1 ricorsi nell'interesse di MAHJOUB Tahar e MAHJOUB [OSCURATO:PERSONA] pongono questioni identiche rilevando vizi manifestamente insussistenti. Le divergenze delle versioni fornite dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]:), e dal di lui padre, sono state già esaurientemente ricondotte dalla Corte di Appello a mere differenze sulla indicazione della sequenza degli accadimenti (riguardo alla circostanza secondo cui sarebbe intervenuto prima il colpo col bastone e poi il lancio delle mattonelle o viceversa); circostanza questa ritenuta del tutto secondaria dal giudice di merito, tenuto conto che neppure il padre ha asserito, a differenza di quanto si assume in ricorso, che il figlio sia stato colpito da una piastrella, sicchè - si conclude nella sentenza impugnata - le due deposizioni convergono sul fatto che certamente la persona offesa fu colpita con un asse di legno alla mano. Alla stregua di ciò, !a Corte di Appello ha anche escluso che potesse ravvisarsi la dedotta incompatibilità delle due versioni con quanto oggetto di contestazione nel capo di imputazione che contesta, in maniera sufficientemente precisa, agli imputati di avere attinto la persona offesa alla coscia con una tavola di legno e alla mano con una mattonella; laddove l'inversione dei mezzi utilizzati e l'esclusione del colpo alla coscia non si risolvono - come in buona sostanza afferma il giudice di merito - in aspetti idonei a conferire al fatto una diversa identità, rimanendo peraltro la lesione alla mano accertata nel referto medico in atti, e ben potendo l'imprecisione nel ricordo della persona offesa e del padre, come dagli stessi dichiarato e già messo in evidenza nella pronuncia di primo grado, essere ricondotta alla concitazione del momento e alle pregresse liti intercorse con gli imputati. Nei termini indicati, le doglianze proposte che evocano un difetto di correlazione tra accusa e sentenza sono manifestamente infondate. Ora, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 2010, Careili, cit.; Sez. U, n. 16 del 1996, [OSCURATO:PERSONA], cit.). Nel caso di specie, deve escludersi che si sia verificato un effettivo vu/nus ai diritti difensivi in quanto, da un lato, la sentenza impugnata, così come la sentenza di primo grado, ha fatto chiaro ed espresso riferimento alla ricostruzione come emergente dalle deposizioni suindicate e dai referto medico in atti, mentre, dall'altro, l'imputato - anche alla luce della motivazione della sentenza di primo grado (rispetto alla quale l'atto di appello aveva già proposto la doglianza in esame) - è stato messa in condizione di dispiegare le proprie difese, come, del resto, lo stesso sviluppo argomentativo del ricorso testimonia inequivocabilmente. 1.1.Quanto poi alla contestazione sulla minaccia di cui al capo G, svolta nell'interesse di MANJOUB [OSCURATO:PERSONA], è solo il caso di evidenziare che in realtà attraverso di essa si tende a sollecitare una rivalutazione delle risultanze processuali mediante una non consentita, nella presente sede di legittimità, lettura - peraltro parziale - della deposizione della persona offesa, della quale si estrapola un passaggio al fine di sollevare incertezza in ordine alla riconducibilità della minaccia, la quale, invece, secondo quanto emerge dalle conformi pronunce di merito è da riferire proprio - quanto meno - anche al ricorrente (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944; e ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. il 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 2.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Jamel. Il motivo sulla legittima difesa putativa e sull'eccesso colposo - l'unico dedotto - meramente reiterativo e aspecifico, oltre che manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale, sulla scorta della ricostruzione operata non poteva che concludere asserendo che non residuasse spazio alcuno per la invocata scriminante della legittima difesa, da alcun punto di vista, essendosi in buona sostanza la condotta dell'imputato risolta in una vera e propria aggressione, del tutto sproporzionata rispetto ail'abbrivio della vicenda, connotata da un crescendo di violenza che non trovava ragione alcuna nel comportamento altrui; ed ha citato al riguardo la condivisibile interpretazione offerta da questa Corte in maniera costante in ordine alla scriminate de qua, secondo cui non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore; essendo essa configurabile solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080 - 01, Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003 - dep. 06/02/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 22344101); laddove nel caso di specie il ricorrente, impossessatosi dell'arma - un'ascia, caduta a terra, dopo che con essa la persona offesa aveva colpito alla testa l'imputato (che aveva riportato trauma da corpo contundente e ferite lacero-contuse) - così sottraendola alla controparte, invece di allontanarsi - eventualità ritenuta ben possibile dalla Corte di Appello nel contesto in cui ebbe a verificarsi il fatto - aveva con essa colpito ripetutamente e violentemente la persona offesa ed aveva proseguito anche quando questa era oramai riversa in terra; dinamica che ha indotto, giustamente, il giudice di merito ad escludere la ricorrenza della legittima difesa, anche putativa, essendosi trattato di una vera e propria offesa sostenuta dall'intenzione di ledere e non certamente di un mero intento difensivo; ciò tenuto conto anche del numero dei colpi e dell'intensità degli stessi (che provocarono non solo un trauma cranico ma anche fratture agli arti inferiori), oltre che del fatto che l'azione violenta era proseguita anche quando l'uomo giaceva oramai a terra. Ed invero, costituisce, più in generale, ius receptum che l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sè considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali (Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013 - dep. 21/03/2013, R., Rv. 25526801); di tal che è stata correttamente esclusa nel caso di specie anche la cd. legittima difesa putativa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale in definitiva il ricorrente non si è confrontato. Né potrebbe configurarsi l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen., perché, in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, non vi sono i presupposti per una condotta che ecceda colposamente i limiti della stessa. (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013 - dep. 30/04/2013, Paoletti ed altro, Rv. 25601701), essendo appunto essa insussistente. In tema di legittima difesa, peraltro, l'eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce da esso tutte le volte in cui i limiti della necessità della difesa vengano superati in conseguenza di una scelta cosciente e volontaria, così trasformando la reazione - come nel caso di specie - in uno strumento di aggressione (Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018 - dep. 09/07/2018, P.G. in proc. L, Rv. 273731). 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i rico