CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 21559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19980/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e LUCACREMONESI, lo rappresenta e difende; -controricorrente - avversola sentenza n. 5599/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIAdepositatail 24/01/2020;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione de lla causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 24/1/2020, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] risarcimento del danno subito dal Mazzer per non aver potuto locare il proprio immobile (già concesso in locazione al Dionisi) in ragione della mancata rimozione, da parte di quest’ul timo, di talune migliorie apportate all’immobile, e per aver dovuto provvedere in proprioalla rimozione di dette migliorie in contrasto con l’obbligo sul puntoespressamente assunto dal conduttore nel contratto concluso tra leparti; a fondamento della de cisione assunta, la corte territoriale ha sottolineatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto adeguatamente comprovata l’avvenuta conclusione, tra le parti, di un accordo verbale in forza del quale il Mazzer avre bbe rinunciato a pretendere la rimozione delle migliorie apportatedal Dionisi all’immobile (pur senza l’obbligo di corrispondere alcuna indennità in favore di quest’ultimo), nonché nella parte in cui avevaevidenziato la mancata dimostrazione, da parte de l locatore, di aver subito alcun danno in conseguenza del comportamento contrattualedella controparte; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi d’impugnazione; MarioDionisi resiste con controric orso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. ; ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni; consideratoche, Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare il fatto decisivo consistente nella contraddizione in cui era incorso il Dionisi nell’attribuire al locatore l’iniziativa di predisporre, sull’immobi le concessoin locazione, il cartello “affittasi” nel mese di dicembre 2014, conl’ulteriore specificazione delle caratteristiche dell’immobile munito delleaddizioni realizzate dal Dionisi, essendo al contrario emerso, sulla basedegli atti di causa, che l’accordo delle parti circa la rinuncia del Mazzera pretendere la rimozione delle addizioni fosse stato concluso solonel giugno del 2015, con la conseguenza che l’offerta dell’immobile completodi quelle addizioni non poteva provenire dal locatore; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come , attraverso la proposizione della censura inesame, l’odierno ricorrente, l ungi dal rappresentare il ricorso di un fatto storico non considerato dal giudice d’appello ed avente un caratteredecisivo ai fini de lla decisione, si sia limitato a proporre una ricostruzionedei fatti di causa in modo diverso da quello fatto proprio dal giudice di merito ; e tanto, al fine di ravvisare una pretesa contraddizioneil cui rilievo sarebbe in ipotesi valso ad evidenziare la conseguente determinazione di una sicura diversa decisione della controversia; ciòposto, varrà al contrario sottolineare (in contrasto con quanto sostenutodal Mazzer) , come mentre, da un lato, i fatti storici dedotti dal ricorrente (l’apposizione del cartello nel dicembre del 2014 e l’accordoverbale del giugno 2015) risultano esser stati espressamente presi in considerazione dal giudice d’appello, dall’altro, l’istante si sia Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri totalmente sottratto al dovere di articolare in maniera a deguata l’argomentazione concernente l’eventuale decisività dell e circostanz e difatto evocate , non apparendo in alcun modo evidente ictu oculi , né che i due episodi dedotti si risolvano necessariamente in una contraddizione, né che l’eventuale contraddizi one possa valere a determinarecon certezza una diversa decisione della causa ; datantoderiva l’inammissibilità della censura in esame , per difetto, tanto dell’omissione contestata, quanto della relativa eventuale decisivitàai fini della controversia ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1592 e 1593 c.c.,per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il locatore avesseprestato il proprio consenso al mantenimento delle ‘addizioni’ realizzate dal Dionisi (erroneamente confuse con la categoria delle ‘migliorie’),in contrasto con quanto espressamente previsto dall’art. 5 del contratto di locazione, giungendo a presumere l’avvenuta conclusionetra le par ti di un accordo verbale sul mantenimento delle addizionisenza che fosse nelle more sopraggiunto alcun fatto o ragione nuovache giustificasse la deroga delle previsioni contrattuali; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come – ferma l’assenza d i alcuna argomentazione,nel corpo della censura, riferibile all’eventuale ricorso diun vizio del provvedimento impugnato riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (essendo, peraltro, palese l’erroneità della deduzionedella violazione di norme di diritto in corrispondenza di detto paradigma) – l’odierno ricorrente si sia unicamente limitato , sotto il profilo di una pretesa violazione di legge , a prospettare una diversa Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricostruzione del merito della controversia, pretendendo di ritenere ingiustificato, sul piano logico , ciò che, al contrario, rappresenta solo undiverso e soggettivo apprezzamento dei fatti di causa ; deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legitt imità, non già il potere di riesaminareil merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la ve ridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01;Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; nel caso di specie, il giudice d’appello ha elaborato le proprie deduzioni, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazionee di congruità dell’argomentazione, senza incorrere in alcun vizi o d’indole logica o giuridica e, conseguentemente, sottraendosi integralmente all e censur e in questa sede illustrat e dall’odiernoricorrente; conil terzo motivo, il ricorrente c ensura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 111 Cost. e dell’art. 134 c.p.c. in relazione agli artt.2697c.c. e 115 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di giustificare il rigetto delle istanze Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri istruttorie originariamente avanzate dal locatore, con particolare riguardo alla mancata ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA], unico soggettoin grado di fornire informazioni decisive sul danno consistente nella mancata locazione dell’immobile del Mazzer in ragione del persistentemantenimento delle addizioni realizzate dal Dionisi, e per avereil giudice d’appello fondato la propria decisione sul punto sulla basedi mere presunzioni; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come l’odierno ricorrente, n el dedurre l’omessa motivazione de ll’inammissibilità dell e prove richieste, risulta essersi colpevolmente sottratto al dovere di argomentare le ragioni dell’eventualerilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova invocati , in talmodo integrando la ragione di inammissibilità di cui all’art. 360 - bis n.2 c.p.c., secondo quanto evidenziato dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22341 del26/09/2017, Rv. 646020 – 03 , e successive conformi ); sotto altr o profilo, del tutto correttamente il giudice a quo ha ritenuto di assumere come comprovati i fatti di causa sulla base di merepresunzioni; a tale riguardo, v a rrà considerare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa C orte, il convincimento del giudice ben può fondarsi anche su una sola presunzione, purch é gravee precisa, nonch é su una presunzione che sia in contrasto con altreprove acquisite, qualora la stessa sia ritenuta di tale precisione e gravitàda rendere inattendib ili gli elementi di giudizio ad essa contrari , dovendo il requisito della ‘ concordanza ’ ritenersi menzionato dalla leggesolo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dipiù elementi presuntivi ( Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021 , Rv. 661227 – 02 ; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018 , Rv. 650931– 02 ; Sez. 5, Se ntenza n. 656 del 15/01/2014 , Rv. 629325 – 01;Sez. 5, Sentenza n. 8484 del 08/04/2009 , Rv. 607552 - 01) ; Sez. 1,Sentenza n. 16993 del 01/08/2007, Rv. 600283 - 01); conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione e per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il giudicedi appello omesso di dettare alcuna motivazione a f ondamento della mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio richiesta dellocatore, e per aver omesso di esaminare adeguatamente la fattura prodottain giudizio dal locatore attestante i lavori fatti eseguire per il ripristino dell’immobile locat o, nella specie inopinatamente disattesa dalgiudice a quo ; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, nella proposizione del motivo in esame, il ricorrente abbia, da un lato, del tutto omesso di articolare alcuna argomentazione riferibile alla p retesa rilevanza delle questioni concernentila valutazione tecnica dei pretesi danni subiti in presenza di una decisione negativa sull’ an debeatur e, dall’altro, inammissibilmenteprospettato, mediante la doglianza concernente la fatturaprodotta in giudi zio dal locatore, una mera rilettura dell’idoneità rappresentativa del ridetto documento, limitandosi in tal modo a proporre un riesame nel merito dei fatti di causa, come tale non consentitoin questa sede ; conil quinto motivo, il ricorrente censura la s entenza impugnata perviolazione degli artt. 1590, 2043 e 1227 c.c. (in relazione all’art.Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il comportamento del locatore successivamente alla conclusione del contratto in esame, at teso che l’offerta sul mercato dell’immobile munito delle addizioni realizzate dal Dionisi, lungi dal comprovare l’accettazione del relativo mantenimento da parte del locatore, aveva rappresentato unicamente il diligente adempimento, da parte del Mazzarese , del dovere di non aggravare il danno già provocatodal conduttore, nel rispetto dell’art. 1227 c.c.; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricog nizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa : operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis,Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo,la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’ erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o del comportamento del locatore successivo allaconclusione del rapporto ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisf atti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sulla base di tali premesse, dev’essere definitivamente att estata l’inammissibilitàdel ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, oltre alle spese fo