CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 28846/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto -da: [OSCURATO:PERSONA] nato: [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 244/2025 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di continuazione tra reati giudicati con tre sentenze definitive emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che i due motivi prospettati con il ricorso (erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. - primo motivo; carenza e illogicità della motivazione - secondo motivo in particolare nella parte in cui l'ordinanza non terrebbe conto della differenza tra l'occasione che ha determinato l'omicidio -il furto del motorino- e la causale che ha motivato la condotta, cioè la tutela della supremazia sul territorio da parte della cosca: per il ricorrente ogni reato commesso era, come causale, legato alla lesione del prestigio del controllo delinquenziale del territorio della consorteria egemone. Quindi tutti i reati sono commessi con l'unica finalità di controllare e di affermare il predominio sul territorio) sono inammissibili in quanto rappresentati da doglianze in punto di fatto e che, comunque, deducono asserito difetto di motivazione che non si ravvisa. Rilevato, infatti, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con adeguata analisi di puro merito, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando, quanto al movente dell'omicidio, la natura del tutto occasionale della condotta, considerandola incompatibile con l'esistenza, a monte, dell'identità del disegno criminoso, indicando che l'omicidio trae origine dal furto di un bene di un soggetto, protetto dalla cosca, ed è legato, nei suoi profili causali, alla necessità contingente di vendicare quel torto subito. [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il Giudice dell'esecuzione, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, ha rimarcato come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata. [OSCURATO:PERSONA] che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere