CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 09389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21445/2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; 2di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1782/2016,depositata il 25/11/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/7/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente in cassazione, convenne in giudizio il condominio Cannitello e alcuni condomini con domanda di condanna al ripristino totale di parti comuni dell'edificio condominiale, cioè nello stato risultante dal progetto originari o , d all'atto di vincolo rogato dal [OSCURATO:PERSONA] del 19/11/1977, nonché dalla precedente delibera di vincolo. Propose inoltre domanda di annull amento della convenzione del 13/6/1978, in quanto in violazione della concessione edilizia e della delibera comunale del 22/12/1976, con la conseguente declaratoria che la porzione di sottotetto detenuta dal signor [OSCURATO:PERSONA] era di pertinenza, pro quota, dei piani sottostanti o che il sottotetto dell'intero edificio fosse dichiarato di pertinenza condominiale. Le domande vennero rigettate in primo grado dal Tribunale di Catania per essersi verificata l’usucapione. La pronuncia di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello. 3di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso in cassazione è affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorsi il condominio e il gruppo di condomini. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, con cui la parte ricorrente si è espressamente doluta dell'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulle domande da lei proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. Esso estrapola dal contesto della motivazione una fraseinterlocutoria: «gli appellanti si dolgono non già del mancato esame di alcune delle domande […] ma dell’erroneo rigetto della prova per testi [..]», mostrando dinon avvedersi che due pagine più avanti (cfr. sentenza, p. 10), la disamina del giudice d’appello si conclude nel senso della dichiarazione di inammissibilità delle censure in quanto generiche, dopo aver motivatole ragioni della inammissibilità sia della c.t.u.,che della prova per testi (v. in particolare, sentenza, p. 9-10). In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione degliartt. 11 2, 345 e 346 c.p.c., per avere la Corte di appello confermato la decisione del giudice di primo grado di accoglimento di un’eccezione di usucapione mai sollevata in giudizio dalle difese avversarie. Con il terzo motivo, si deduce violazione degli artt. 196 ss. c.p.c.,in relazione all'art. 2697 c.c.,per avere la Corte d’appello confermato la declaratoria d’inammissibilità della richiesta di c.t.u. in quanto esplorativa. I due motivi sono da esaminare congiuntamente in quanto correlati. Essi non sono fondati. 4di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al secondo motivo, la parte ricorrente muove dall’idea che l’eccezione di usucapionerichieda particolari forme o formulazioni per essere validamente sollevata (cfr. ricorso, p. 21: «nessuna formale eccezione di usucapione era stata formulata dalla difese avversarie»). Viceversa, è sufficiente che la parte alleghi con chiarezza idonea a sollecitare il potere interpretativo del giudice i fatti che, ai sensi degli artt. 1158 ss. c.c.,danno vita all’acquisto del diritto di proprietà (o di un diritto reale di godimento). Risult a dagli atti che ciò è accaduto. Infatti, la Corte d’appello ha affermato che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proprio perché «le lamentate modifiche delle parti condominiali risalivano ad oltre vent'anni prima, per come fondatamente eccepito dai convenuti» (v. sentenza, p. 3) e per tale motivo aveva giudicato inammissibile la richiesta c.t.u. La Corte non ha violato l'art. 112 c.p.c., né gli artt. 345 e 346 c.p.c., poiché si è limitata a confermare la pronuncia di primo grado sull’usucapione. In conclusione, il secondo motivo è rigettato e ciò dischiude la prospettiva diinfondatezza del terzo motivo . Ritiene la parte ricorrente che lac.t.u. avrebbe potuto verificare gli interventi controversi negli edifici, accertare l'ep oca di realizzazione e la mancata corrispondenza del complesso condominiale con i progetti delle planimetrie di cui ai provvedimenti amministrativi allegati agli atti di compravendita. Il terzo motivonon è fondato per due ragioni. In primo luogo, esso presuppone logicamente che l’accoglimento del l’eccezione di usucapione tamquam non esset, ma ciò è smentito dall’esame appena svolto del secondo motivo. In secondo luogo - come ha persuasivamente osservato il P.M. nelle sue conclusioni sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte - la decisione del giudice di non accogliere la richiesta della parte di disporre una consulenza tecnica 5di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - [OSCURATO:PERSONA]. d'ufficio, da questa reputataindispensabile, non può essere censurata in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o sia richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati(cfr. Cass. 15219/2007). A tale orientamento, che si attaglia al caso di specie,il Collegio intende dare qui continuità. In conclusione, il secondoe terzo motivo sono rigettati. 3. -Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c., si deducela violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello rigettato la domanda volta al ripristino dello stato dei luoghi senza esaminare tutta la documentazione in atti, per avere argomentato in modo illogico, incongruo e contraddittorio con riferimento: (a) al rilascio del certificato di agibilità; (b) alla decadenza da prove testimoniali. Il quarto motivo è infondato. Non si ravvedono profili di violazione o falsa interpretazione delle disposizioni indicate. Quanto all’art. 115 c.p.c., il giudice incorre in violazione se pone a fondamento della decisione prove non proposte dalle parti, ma disposte d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli attribuisce poteri istruttori d’ufficio;non incorre in violazione seegli, nel valutare le prove proposte dalle parti, attribuiscemaggior forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre (cfr. Cass. 26769/18), come è accaduto nel caso di specie in relazione alla documentazione prodotta.Quanto all’art. 116 c.p.c., d all’impiego legislativo dell’aggettivo possessivo «suo», riferito al prudente apprezzamento del giudice, deriva che la parte ricorrente non può pretendere di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, né invocare la Corte di cassazione a fare altrettanto. La parte ricorrente puòunicamente sollecitare quest’ultima , attraverso censure puntuali, rigorosamente specificate e circostanziate, a controllare che 6di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - [OSCURATO:PERSONA]. il giudice di merito non abbia travalicato il limite esterno segnato dalla «prudenza», richiamato dall’art. 116 c.p.c. Nel caso di specie, la sentenza resiste alle critiche della parte ricorrente, poiché non si ravvede la pretesa contraddittorietà della motivazione. In particolare - come ha rilevato il P.M. nelle sue conclusioni - la Corte d’appello ha fatto buon governo dei precedenti giurisprudenziali sui presupposti per la riproposizione in appello delle istanze istruttorie non accolte in primo grado e, su questa base, ha dichiarato inammissibili le istanze istruttoriereiterate per la genericità del motivo di appello cui esse si ricollegano , a fronte delle ragioni sottese alla decisione del Tribunale diinammissibilità. In realtà, la parte ricorrente sollecita questa Corte a fare ciò che una Corte di cassazione non può fare, ove il non «può» è da intendere in duplicità di accezioni: non essere in condizione, né avere il permesso: sovrapporre un proprio apprezzamento della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento ricostruttivo proprio del giudice del merito (cfr. Cass. 34786/2021). In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 4. -Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 41 sexies l. 1150/1942 (legge urbanistica)per avere la Corte di appello, con riferimento al vincolo di destinazione sulle aree condominiali riservate a parcheggio, ritenuto non vincolante nei confronti dei privati acquirenti dell'immobile la convenzione stipulata tra un comune ed un privato costruttore con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o licenza edilizia, si obblighi ad un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico, quale, ad esempio, la destinazione di un'area ad uno specifico uso. 7di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - [OSCURATO:PERSONA]. Il quinto motivo è da dichiarare inammissibile per di fetto di specificità(ex art. 366, n. 4 c.p.c.), poiché la decisione viene dapprima giustificata dalla Corte d’appello sulla base di un ’autonoma ratio decidendi, fondata sull’usucapione ventennale. Essa è enunciata- con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte - in questi termini : «Neppure possono impedire l'usucapione, sempre nei rapporti tra privati, gli eventuali vincoli urbanistici di destinazione, trasfusi in atti di convenzione che diano luogo, in tesi, a limitazioni legali del diritto di proprietà, atteso che l’usucapione, in quanto acquisto a titolo originario, è un fatto giuridico e non un atto dispositivo suscettibile di essere sanzionato di nullità (cfr. Cass. 12289/12)» (cfr. sentenza, p. 11). Successivamente, in modo indipendente, la Corte ha introdotto (con un «peraltro») l'argomentazione - censurata dalla parte ricorrente - relativa alla inopponibilità ai privati acquirenti dell'immobile della convenzione stipulata tra un comune ed un privato costruttore. Viceversa, la prima ratio decidendi non è stata censurata e rimane al riparo dal sindacato di questa Corte. Poiché il controllo di questa Corte non è stato sollecitato su entrambe le autonome rationes decidendisu cui la decisione su questo capo si fonda, quest’ultimo è ormai protetto dalla formazione progressiva del giudicato(cfr. Cass. 13880/2020). Pertanto, il quinto motivo è inammissibile. 5. -Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.1130 e 1131 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte erroneamente confermato la sentenza appellata, che aveva rigettato le domande proposte nei co nfronti del condominio in persona dell'amministratore pro tempore e non già nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Il ricorrente afferma la sussistenza della legittimazione passiva del condominio ai sensi delle norme citate. 8di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - [OSCURATO:PERSONA]. Il sesto motivo è da dichiarare inammissibile per difetto di specificità (ex art. 366, n. 4 c.p.c.), in quanto non è stata censurata l'ulteriore autonoma ratio decidendisulla base della quale la Corte ha giustificato la decisione di rigetto della domanda nei confronti del Condominio, cioè l’anteriorità dei fatti rispetto alla costituzione del Condominio. La Corte, infatti, dopo aver svolto l’argomentazione censurata dalla parte ricorrente, ha altrimenti fondato il rigetto della domandanei confronti del Condominio e cioè sulla base della considerazione che: «I l condominio non può essere chiamato a rispondere […] di eventuali abusi edilizi commessi dal costruttore e dai singoli acquirenti delle unità immobiliari prima della sua costituzione» (avvenuta nel 1982) (cfr. sentenza, p. 8). Tale ratio decidendi non è stata censurata. Poiché il controllo di questa Corte non è stato sollecitato su entrambe le autonome rationes decidendi su cui la decisione su questo capo si fonda, quest’ultimo è ormai protetto dalla formazione progressiva del giudicato (cfr. Cass.13880/2020). Pertanto, per la stessa ragione considerata in relazione al quinto motivo, il sestomotivo è inammissibile. 6. –L’inammissibilità o l’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza del ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La C orte rigetta il ricorso ; c ondanna la parte ricor rente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300 per compensi, oltre alle 9di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - [OSCURATO:PERSONA]. spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00,ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico