CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 7845/2024 depositata il 22/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9346/2025Numero sezionale 4324/2026Numero di raccolta generale 16051/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. era attinta da avviso di accertamento n.TYX03C300706/2014, emesso dall’Ufficio di Messina dell’Agenzia delleentrate, con il quale, in rettifica della voce “plusvalenza” registrata nellescritture contabili a seguito di atto di cessione d’azienda con indicazione divalore ritenuto incongruo (posto altresì a fondamento di distinto avviso direttifica e liquidazione dell'imposta di registro), veniva accertato, perl'anno d'imposta 2010, il conseguimento di un maggior redditocomplessivo di euro 33.673,00, con richiesta di maggiore IRES edirrogazione di sanzione per presentazione di dichiarazione infedele, oltreinteressi ed accessori.2. La contribuente proponeva ricorso, accolto dal giudice di prossimitàsulla base del rilievo che dovesse farsi “applicazione ai fini del decideredell’art. 5 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 147”, escluso “ogni automatismo nellatrasposizione dei valori di immobili e aziende dall'imposta di registro alleimposte dirette”.3. L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CGT 2 della Sicilia, con lasentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguentemotivazione:- a fronte dell’avere la contribuente, nel ricorso introduttivo,contestato la plusvalenza per errori anche materiali, “correttamentel’[OSCURATO:PERSONA] ha ribadito, preliminarmente(,) che parteappellata non si era attenuta alle previsioni dell’art. 5 succitato e, nelcontempo, contestava l’importo contabilizzato, nell’ambito dellecontratto di leasing, con riguardo ai canoni da versare, portati indetrazione nell’anno d’imposta 2010, ma pagati negli anni successivi, inviolazione del principio di cassa cui sono soggette le plusvalenze e non alprincipio della competenza, come sostenuto da parte appellata”, “tenuto,Numero registro generale 9346/2025Numero sezionale 4324/2026Numero di raccolta generale 16051/2026Data pubblicazione 25/05/2026peraltro, in conto che i beni non erano nella disponibilità della società e ciòin violazione anche del principio di inerenza”;- quanto al “contratto di leasing ceduto”, in adesione a giurisprudenzadi legittimità, “l’art. 88 comma 5 del TUIR dispone che il valore normaledel bene costituisce sopravvenienza attiva. Tale disposizione ha finalitàessenzialmente antielusiva, tendendo a(d) evitare che, mediante la stipuladi contratti di locazione finanziaria e la successiva cessione degli stessi –prima della scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto diriscatto – a un prezzo prossimo al costo del riscatto stesso, ma esiguorispetto al valore di mercato del bene, venga occultata materiaimponibile”;- con le controdeduzioni in appello della società, “sono ripropostepedissequamente le censure formulate con il ricorso introduttivo, ivicompresi il difetto di motivazione dell’accertamento e della sottoscrizionedello stesso che risultano palesemente infondate”;- “l’avviso di accertamento è completo in tutti i suoi dati identificativi emotivazionali, mentre la sottoscrizione del detto avviso, da parte del capoteam delegato, è valida a tutti gli effetti”.3. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi;resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.4. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipatadel giudizio.4.1. La contribuente instava per la decisione.4.2. In vista dell’udienza, la contribuente deposita memoriatelematica, mediante la quale insiste nelle prese conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Assumono rilievo prioritario il terzo ed il quarto motivo, daesaminare pertanto per primi, sia pure separatamente.Numero registro generale 9346/2025Numero sezionale 4324/2026Numero di raccolta generale 16051/2026Data pubblicazione 25/05/20262. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazionedell’articolo 112 del codice di procedura civile ai sensi e per gli effettidell’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.”.2.1. La CGT 2 è incorsa in errore in quanto, “a fronte della richiesta dimero ricalcolo della pretesa erariale espressamente avanzatadall’[OSCURATO:PERSONA] appellante, confermava integralmentel’avviso di accertamento impugnato e, per l’effetto, le pretese impositive esanzionatorie a mezzo dello stesso avanzate”. Invero, “l’Agenzia delleentrate riconosceva la correttezza della sentenza di primo grado nellaparte in cui dava applicazione alla norma di interpretazione autenticasopravvenuta di cui all’articolo 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015, ritenendodi non poter insistere nel recupero integrale dell’imposta originariamenterichiesta”.2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto – procedendo soltanto abrevi, frammentate e decontestualizzate riproduzioni dell’atto d’appelloagenziale – contravviene al principio secondo cui, “nel giudizio dilegittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia[, ma identicamenteè dirsi all’evidenza per quello di ultrapetizione], ai sensi dell'art. 112c.p.c., postula […] che [le] istanze siano puntualmente riportate nelricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o perriassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì,dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra eranostate proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità edella tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, laCorte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, intanto puòesaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza alprincipio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, nonNumero registro generale 9346/2025Numero sezionale 4324/2026Numero di raccolta generale 16051/2026Data pubblicazione 25/05/2026essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo allaverifica degli stessi” (Cass. n. 28072 del 2021).sostenuto nel motivo e ribadito in memoria, leggesi che, “aldilà delmaggior valore assegnato alla posta “avviamento” in sede di imposta diregistro, la plusvalenza realizzata a seguito della su descritta cessioned’azienda, come calcolata ex art. 86 DPR n. 917/86, è superioreall’importo contabilizzato dalla compagine. Ed infatti, dalla differenza tra ilcorrispettivo di cessione pari ai dichiarati € 90.000,00 ed il valore diacquisizione, inteso come valore fiscalmente riconosciuto che coincide colcosto non ammortizzato del bene, come puntualmente descritto edesplicitato in accertamento, e pari ad € 27.002,10, emerge unaplusvalenza di € 62.998,00. La parte, invece, ha contabilizzato laplusvalenza per l’inferiore importo di € 20.592,00, di modo che risulta unaplusvalenza accertata, non dichiarata, di € 42.406,00, che concorre aformare il reddito nel periodo d’imposta in cui è stata realizzata, comeillustrato nella motivazione dell’accertamento”.3. Con il quarto motivo si denuncia: “Nullità della sentenza perincongruente e illogica motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360,comma 1, numeri 4 e 5 c.p.c.””.3.1. La motivazione della sentenza impugnata, laddove censura lamotivazione della sentenza di primo grado, è meramente apparente.“Inoltre, la sentenza fa un errato e non coerente riferimento allaplusvalenza su contratto di leasing ceduto (articolo 88 TUIR), situazioneestranea alla fattispecie, nella quale il contratto di leasing non era statoceduto, riguardando il caso di specie solo la plusvalenza sulla cessione dibeni”.3.2. Il motivo è inammissibile, oltreché infondato.Oggetto della censura svoltavi è la parte introduttiva della sentenzaimpugnata, in cui la CGT 2 afferma non avere il primo giudiceNumero registro generale 9346/2025Numero sezionale 4324/2026Numero di raccolta generale 16051/2026Data pubblicazione 25/05/2026scandagliato, dandone conto in motivazione, “il rafforzamento deglielementi per escludere l’automatismo declinato dalla norma”, alla luce siadell’avviso di accertamento impugnato sia delle “argomentazioni difensivedelle due parti in giudizio”.A fronte di ciò, la contribuente, pacifica la natura integralmentedevolutiva dell’appello, non manifesta alcun interesse a (seguitare a)dolersi della valutazione, da parte della CGT 2, in ordine ad esistenza econgruità della motivazione della sentenza di primo grado, alla quale èsubentrata quella impugnata.introduttiva sia “a fortiori”, quanto al merito, nei successivi passaggiargomentativi – esibisce una motivazione sicuramente esistente, sia dalpunto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, superando lasoglia del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U n 8053 del 2014).Quel che il motivo in realtà mira a rappresentare è una presuntaincompletezza motivazionale della sentenza impugnata in ragione dellamancata adesione alle tesi svolte in favore della contribuente.Né il riferimento della [OSCURATO:PERSONA] al leasing pare estemporaneo, come inesso ritenuto, posto che, nella contestazione mossa alla contribuente,rientra anche quella della contabilizzazione dei canoni di leasing: sulpunto, per vero, secondo quanto allegato dall’Agenzia (p. 11 controric.) indifetto di specifiche deduzioni contrarie della contribuente, a quest’ultimaera contestato di aver “contabilizzato il corrispettivo incassato per lacessione dei beni detenuti in leasing quale ‘risconti passivi leasing’” inmodo da “evitare che concorresse alla determinazione della plusvalenza”.Ora, preso atto della mancata riproduzione dell’avviso a fini didoverosa esplicitazione della portata della contestazione, l’affermazione,ribadita ancora in memoria, secondo cui “il contratto di leasing non erastato ceduto, riguardando il caso di specie solo la plusvalenza sullacessione di beni”, rappresenta una non consentita, in sede di legittimità,Numero registro generale 9346/2025Numero sezionale 4324/2026Numero di raccolta generale 16051/2026Data pubblicazione 25/05/2026diversa, rispetto a quella ritenuta nella sentenza impugnata, lettura dellerisultanze documentali, previa oltretutto sollecitazione a questa S.C., inviolazione di natura e limiti del giudizio di cassazione, di un diretto esame,genericamente, del contratto di cessione di ramo d’azienda oggetto dimero richiamo (p 18 ric.; p. 6 mem.).4. Il primo ed il secondo motivo sono congiuntamente scrutinabili percomunanza di censure.5. Con il primo motivo si denuncia: “Omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti aisensi e per gli effetti dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: il Giudice hatotalmente omesso di pronunciarsi in ordine alla decisione dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Messina di porre a fondamentodell’avviso di accertamento impugnato il valore del corrispettivo dicessione del ramo d’azienda determinato nell’avviso di rettifica e diliquidazione dell’imposta di registro precedentemente emesso”.5.1. In avviso, “la plusvalenza veniva quantificata sulla scortadell’avviso di rettifica e di liquidazione dell’imposta di registroprecedentemente emesso dall’[OSCURATO:PERSONA]”. “Lacircostanza sinora evidenziata appariva tutt’altro che trascurabilesoprattutto a seguito delle precisazioni introdotte all’articolo 5, comma 3,D. Lgs. n. 147/2015, in ordine all’interpretazione - tra gli altri -dell’articolo 86 del tuir”. Nelle controdeduzioni in appello, la contribuentesottolineava “la correttezza della sentenza di primo grado in ordineall’applicazione dell’articolo 86 tuir così come interpretato dall’articolo 5,comma 3, D. Lgs. n. 147/2015 e la constatata illegittimità dell’attoimpositivo in materia di IRES fondato esclusivamente sul valoredeterminato ai fini dell’imposta di registro, riconosciuta del resto anchedall’Ufficio appellante”. “[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ometteva qualsivogliavalutazione delle asserzioni difensive in argomento e, infatti, nulla rilevavain ordine all’illegittimità e/o alla nullità dell’avviso di accertamentoNumero registro generale 9346/2025Numero sezionale 4324/2026Numero di raccolta generale 16051/2026Data pubblicazione 25/05/2026avversato derivante dall’essere probatoriamente fondato soltanto sulvalore del corrispettivo della cessione del ramo d’azienda accertatonell’avviso di rettifica e di liquidazione dell’imposta di registroprecedentemente emesso”.6. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 86 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986) comeinterpretato dall’articolo 5, comma 3, del D. Lgs. n. 147/2015 ai sensi eper gli effetti dell’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.6.1. La sentenza impugnata è erronea “nella parte in cui ritienefondate le doglianze dell’[OSCURATO:PERSONA] e dispone la riformadella sentenza di primo grado in quanto motivata in maniera meramenteapparente, senza nulla rilevare in ordine all’articolo 86 del tuir comeinterpretato dall’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 e dallagiurisprudenza di legittimità”.7. Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto, di per sé, in difettodi precisione, non riprodotto l’avviso (del tutto insufficiente essendone lacitazione selezionata alla p. 2 del ricorso), sono meritali, mirando adottenere una nuova, e per la contribuente più favorevole, riedizione delgiudizio di fatto, in violazione di natura e limiti del giudizio di legittimità:ciò fermo restando che il primo non indica, finanche graficamente,l’omesso esame di un fatto propriamente storico-naturalistico e viepiùdecisivo ed il secondo, paventando in rubrica una violazione di legge, nonillustra in cosa essa consista, scivolando infine in una critica motivazionalealla sentenza impugnata.7.1. Inoltre, la loro manifesta infondatezza, tengono in non cale che laCGT 2, ben lungi dall’omettere l’esame di alcunché, osserva, incondivisione delle prospettazioni agenziali, che:1) la contribuente ad ogni modo “non si era attenuta alle previsionidell’art. 5 (D.Lgs. n. 147 del 2015)”;Numero registro generale 9346/2025Numero sezionale 4324/2026Numero di raccolta generale 16051/2026Data pubblicazione 25/05/20262) i canoni del contratto di leasing ancora da versare, erano stati“portati in detrazione nell’anno d’imposta 2010, ma pagati negli annisuccessivi”, con conseguente “violazione del principio di cassa cui sonosoggette le plusvalenze”;3) “i beni non erano” neppure “nella disponibilità della società e ciò inviolazione anche del principio di inerenza”.“Ergo” – come già rilevato nella proposta di definizione agevolata, cheil Collegio condivide – la [OSCURATO:PERSONA] dimostra di aver ritenuto la legittimitàdell’accertamento sulla base di una serie di elementi ulteriori, e di per sénon avversati, rispetto alla pura e semplice rideterminazione in sede diimposta di registro: elementi precisi non affatto contestati.8. Residua il quinto motivo.9. Con esso si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo2423-bis del Codice Civile e delle disposizioni previste dall’articolo 109 delTUIR ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.9.1. “[OSCURATO:PERSONA] di appello confermava erroneamente la tesidell’Agenzia delle entrate procedente secondo la quale il principioapplicabile alla cessione di ramo d’azienda era quello di cassa e non quellodi competenza”. “Nel caso in esame, nel rispetto del principio dicompetenza, il valore pattuito per la vendita dei beni in leasing andavadepurato dei costi relativi alle rate in scadenza, come correttamenteeffettuato dal contribuente: infatti il ricavo come il relativo costo (canoni)venivano imputati nell’esercizio di competenza nel rispetto delle norme delcodice civile e del testo unico ignorate dall’Agenzia delle entrate diMessina e violate con la sentenza impugnata”.9.2. Il motivo è inammissibile.Di per sé privo di autosufficienza, evocando elementi di fatto nondebitamente documentati, è, esso pure, meritale.Ad ogni modo, nella specie, non viene in linea di conto l’insegnamentosecondo cui la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda vaNumero registro generale 9346/2025Numero sezionale 4324/2026Numero di raccolta generale 16051/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmenterealizzata, ma la questione della contabilizzazione del corrispettivo dellacessione dei beni in leasing quali risconti passivi, in violazione del principiodi cassa, al solo fine di ridurre artificiosamente la plusvalenza.Ragion per cui il motivo appare decentrato rispetto all’effettiva especifica ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata.10. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.civ.Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 4.800 (di cui euro 2.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 2.400 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma dieuro 3.000 alla Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate lespese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 4.800, oltre speseprenotate a debito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 3.000 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 20 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti