CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 27097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di cassazione di ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, o in via subordinata, ritenuta l'infondatezza del ricorso, ritenuta altresì la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, confermare la sentenza di condan;lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 9 maggio 2022 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni, due mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per i reati di rapina e lesione personale, entrambi aggravati. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge processuale per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale in appello del 9 maggio 2022, nonostante il legittimo impedimento dell'imputato, espulso dal territorio nazionale. La Corte ha osservato che Gheorghe avrebbe potuto far rientro in Italia per esercitare il proprio diritto di difesa, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza considerare che per rientrare il ricorrente avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione del Questore. L'istanza fu tempestivamente inviata al Questore il 28 aprile 2022 e l'autorizzazione fu ottenuta il 9 giugno 2022, dopo che l'udienza si era già tenuta, nonostante la difesa avesse documentato la richiesta inoltrata all'autorità competente. 2.2. Vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, fondata su contraddittorie dichiarazioni della persona offesa, che comunque non è stata in grado di riconoscere i propri aggressori. 2.3. Motivazione illogica e contraddittoria in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e le difese della parte civile e dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. L'eccezione di rito è infondata, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte nella sentenza impugnata. Va in proposito ricordato che, con una risalente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo altra questione, avevano già affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495). Il principio è stato da ultimo ribadito dalle stesse Sezioni unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). Nel caso di specie il legittimo impedimento dell'imputato era irrilevante in quanto dedotto tardivamente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa. L'art. 23-bis, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228) dispone: «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza». L'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, con implicita richiesta di trattazione orale, fu inoltrata a mezzo pec solo il 27 aprile 2022, quindi solo undici giorni liberi prima dell'udienza, fissata per il 9 maggio 2022. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di appello o di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del suo difensore, non essendo prevista la loro comparizione personale (Sez. 2, n. 9416 del 24/01/2023, Fargnoli, non mass.; Sez. 4 n. 1414 del 15/12/2022, dep. 2023, Cairo, Rv. 284087; Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415).2. E' manifestamente infondato il motivo in punto di responsabilità, con il quale il ricorrente deduce un "difetto di motivazione". 2.1. I giudici di merito, con valutazioni conformi, hanno ampiamente e adeguatamente motivato in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, attenendosi al principio espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489). Va poi ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 2012, cit. nonché, di recente, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza assente nel caso di specie. La Corte di appello, in particolare, ha osservato che [OSCURATO:PERSONA], subita la violenta aggressione, comprovata dal certificato medico rilasciato in ospedale ove fu trasportato, chiamò immediatamente le forze dell'ordine e denunciò agli agenti di polizia quanto accaduto. 2.2. Non sono fondate le deduzioni difensive neppure in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, considerato che la individuazione di un soggetto, sia personale che fotografica, da parte della polizia giudiziaria in fase di indagini, è una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. e deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale; quest'ultima è disciplinata espressamente nelle sue forme dall'art. 213 cod. proc. pen., che non devono essere necessariamente osservate nella metodologia di assunzione dell'individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Aouchini, Rv. 275548; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181; Rv. 267562; Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023).Ne consegue che l'individuazione fotografica non deve necessariamente essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona e non essendo i due atti omologabili (Sez. 6, n. 17747 del 15/2/2017, Buonaurio, Rv. 269876; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562; Sez. 1, n. 47937, del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885). La sentenza impugnata ha evidenziato che Lozovoi individuò con certezza nell'imputato uno dei due aggressori e che il riconoscimento è stato reiterato in dibattimento. Non sussiste la denunciata contraddizione nella motivazione, poiché si è ben precisato (pag. 6) che dapprima i due responsabili, in una zona illuminata, chiesero alla persona offesa una sigaretta e cinque euro, mentre poi lo assalirono in un tratto di strada più buio. 3. E' privo di ogni fondamento anche il motivo riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che può essere legittimamente giustificato - come ha fatto la Corte di appello - con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) o anche sulla base dei soli precedenti penali (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.Non vanno liquidate le spese alla parte civile, in quanto la difesa si è limitata a rassegnare le conclusioni senza contrastare i motivi di impugnazione proposti od apportare comunque alcun contributo. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio secondo il quale, nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551). L'orientamento si sta consolidando (cfr., ad es., Sez. 2, n. 16710 del 29/03/2023, Alù; Sez. 2, n. 17957 del 10/02/2023, Carbone; Sez. 2, n. 14851 del 25/01/2023, Chiorean; Sez. 5, n. 17809 del 18/01/2023, Notargiacomo) dopo la pronuncia con la quale le Sezioni Unite di questa Corte, richiamando un principio espresso in una risalente pronuncia (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716), hanno di recente ribadito che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non mass. sul punto). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som