CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27342/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.u.i. 0413eoq avverso la sentenza del 02/03/2026 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano dell'8 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, così come modificato dall'art. 21-ter, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, alla pena di mesi cinque di arresto.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con motivi esposti senza formale distinzione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: l'illecito penale a lui contestato prevede, come presupposto in fatto, la commissione da parte del destinatario del provvedimento di veto di condotte riconducibili all'art. 9, comma 1, d.l. n. 14 del 2017; le ordinanze di allontanamento emesse dall'Autorità amministrativa devono necessariamente indicare le ragioni specifiche e peculiari per cui la condotta sia da considerarsi pericolosa per la sicurezza pubblica; per la sussistenza del reato a lui contestato occorre preliminarmente svolgere una verifica formale e sostanziale dell'ordine del Questore di divieto di accesso alle aree urbane; secondo la giurisprudenza costituzionale affinché il divieto di accesso sia disposto legittimamente è necessario che la condotta sia associata a un concreto pericolo di commissione di reati e si richiede espressamente che il pericolo per la sicurezza emerga "dalla condotta tenuta". Deduce, poi, che: riguardo al provvedimento del Questore di Milano a lui notificato va rilevato il vizio di carenza di motivazione e il difetto di istruttoria; a fondamento del divieto imposto vi è unicamente l'accertamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Milano della presunta attività di parcheggiatore abusivo da lui svolta in talune aree di Milano; il provvedimento del Questore non soddisfa l'obbligo di motivazione dal momento che viene indicato in maniera astratta e generica il pericolo alla sicurezza pubblica che potrebbe derivare dall'esercizio non autorizzato della suindicata attività; è consentito al giudice un sindacato di legittimità che consiste nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra cui l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità, con la conseguenza che è legittima la disapplicazione da parte del giudice del provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base di illazioni, congetture o meri sospetti; dovendo il giudice penale disapplicare il provvedimento del Questore posto a fondamento della contestazione del reato egli va assolto da tale reato. Deduce, inoltre, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, come ritenuto nella sentenza impugnata, che: anche ammesso che egli si trovi in Italia dal 2012 non vi è prova della sua stabile e ininterrotta permanenza nel nostro Paese e, in ogni caso, tale dato non dimostra che egli sia in grado di comprendere la lingua italiana, in particolare quella scritta, e soprattutto i contenuti di un atto tecnico, qual è l'ordine del Questore; egli, essendo soggetto originario e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e versando in condizioni di marginalità sociale, non ha compreso le prescrizioni impartite dal Questore e le conseguenze derivanti dalla 2A mancata osservanza dei precetti contenuti nel provvedimento, redatto unicamente in lingua italiana e non tradotto in rémeno, lingua madre, la sola da lui conosciuta; il fatto che egli sia stato in passato coinvolto in altri procedimenti penali, nei quali è stato assistito da un difensore, non può in alcun modo essere assunto quale indice presuntivo della effettiva comprensione del divieto impostogli; tale assunto risulta ancor meno sostenibile, se si considerarono il suo basso livello di scolarizzazione e la barriera linguistica; la Corte nonenuto conto delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 1382/2024 prodotta in udienza; è pacifico che in difetto, non solo dell'elemento oggettivo, ma anche dell'elemento soggettivo, egli vada assolto dal reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione da parte del giudice di merito del provvedimento del Questore di Milano del 10 dicembre 2021 non è consentito dalla legge poiché non proposto con l'appello («È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Rv. 289470 — 01). Invero, il [OSCURATO:PERSONA], con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, quanto all'elemento oggettivo del reato contestato, aveva solamente eccepito che nulla sarebbe stato detto in merito alla presunta pericolosità della condotta da lui tenuta il 6 agosto 2022 e che non rilevano le precedenti condanne da lui riportate per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S., in quanto tale fattispecie di reato non ha costituito oggetto di contestazione nel presente procedimento. In ogni caso, deve rilevarsi che si tratterebbe di questione che doveva essere fatta valere dinanzi al giudice amministrativo con l'impugnazione avverso il provvedimento del Questore (al riguardo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 del 2024, con la quale è stata dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all'art. 16 della Cost., degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito dalla legge n. 48 del 2017, ha rilevato che il giudice investito del processo penale nei confronti di persona imputata della contravvenzione di cui all'art. 10, comma 2, del citato d.l. non è chiamato aoccuparsi degli ordini di allontanamento che hanno preceduto il divieto di accesso). 3. Il secondo motivo relativo all'elemento soggettivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, in merito al primo motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado, con il quale si deduceva che non fosse provata la colpevolezza dell'imputato in ordine al divieto di accesso nelle aree di cui al provvedimento del Questore, essendo l'imputato soggetto di nazionalità rumena che ha conoscenza solo approssimativa della lingua italiana (sicché il provvedimento avrebbe dovuto essere tradotto nella sua lingua madre), ha ritenuto che sussistesse l'elemento soggettivo del reato «atteso che non vi sono ragioni per escludere che la violazione del divieto sia stata volontaria e pienamente consapevole: egli (il [OSCURATO:PERSONA]) risulta essere in Italia dal 2012, come si evince dal certificato del casellario giudiziale, ha subito già sedici processi per il medesimo reato oggi in esame ed è certo che egli in tutti i sedici processi sia sempre stato assistito da un difensore e abbia avuto modo di conoscere il significato del divieto impostogli, sicché non vi è dubbio che avesse ben compreso anche il contenuto del provvedimento notificatogli il 14 dicembre 2021». Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale di questa Corte, il difetto di conoscenza di lingua italiana, non risulta mai allegato dal ricorrente nel procedimento. In ogni caso, la risposta della Corte di appello in merito alla lamentata conoscenza del contenuto dell'ordine del Questore non è manifestamente illogica, essendo stata rilevata la non recente presenza dell'imputato nel territorio dello Stato Italiano e, soprattutto, le plurime condanne definitive per il medesimo reato che hanno consentito all'imputato di comprendere il contenuto di tale ordine. Tali considerazioni escludono anche, implicitamente, che la permanenza dell'imputato nel territorio dello Stato sia stata del tutto occasionale. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 4 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 3 Sezione Penale Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 21 LU6. 2026 5