CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 40391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA. sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, le pene concordate tra le parti in ordine ad una pluralità di reati contro il patrimonio, in continuazione tra loro. [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, ha dedotto violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., o quantomeno al mancatc riconoscimento del vizio parziale di mente, in considerazione della cronica intossicazione da stupefacenti che assume aver determinato la consumazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA], a sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essersi riconosciuto il difetto do querela in relazione al delitto di furto aggravato di cui al capo n. 9 dell'imputazione, alla luce dell'ampliamento dei reati perseguibili a querela disposto dal D.Lgs. n. 150/2022, essendo stata chiesta la punizione del colpevole dalla direttrice del supermercato ove era stato perpetrato il furto e non già dal legale rappresentante della società. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Il ricorso del Conte, infatti, al di là di ogni considerazione in ordine alla possibile incidenza dell'intossicazione da stupefacenti sull'imputabilità, attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, non risultando in alcun modo dalla sentenza impugnata, né dalla prospettazione difensiva in sede di udienza, la cronica intossicazione da stupefacenti del predetto, dedotta invece genericamente solo in questa sede. Analogamente, per quanto riguarda il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il difetto o l'irregolarità della querela non rientra tra i casi consentiti dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., onde l'inammissibilità del ricorso, anche a prescindere dal rilievo che, per consolidata giurisprudenza, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289). La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di questa della somma di Euro tremila in favore. della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 giugno 2023 Il Consigliere esten