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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37724/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06P197)) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con il primo motivo, vengono svolte generiche obiezioni in ordine alla configurabilità del reato oggetto di addebito e, in particolare, all'essere stato il soccorso provocato dagli organizzatori del viaggio abbandonando i migranti, in acque internazionali, a bordo di un natante ingovernabile; ricostruzione, questa, che già il giudice di primo grado aveva ritenuto compatibile con l'impostazione accusatoria, secondo cui i trafficanti hanno voluto, ab initio, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante; che parimenti infondata è la censura vedente sul fine di profitto, perseguito dall'agente nel prestarsi a cooperare all'azione illecita in vista del conseguimento di un obiettivo patrimoniale, rappresentato — si legge nella sentenza impugnata — dal contenimento o azzeramento dei costi del trasporto; che incensurabile, nella prospettiva del giudizio di legittimità, è, altresì, il rigetto del motivo di appello vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla rilevanza dell'apporto, tutt'altro che minimale, garantito da Sylla al successo dell'azione criminosa e dell'assenza di sintomi di sua tangibile resipiscenza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06P197)) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con il primo motivo, vengono svolte generiche obiezioni in ordine alla configurabilità del reato oggetto di addebito e, in particolare, all'essere stato il soccorso provocato dagli organizzatori del viaggio abbandonando i migranti, in acque internazionali, a bordo di un natante ingovernabile; ricostruzione, questa, che già il giudice di primo grado aveva ritenuto compatibile con l'impostazione accusatoria, secondo cui i trafficanti hanno voluto, ab initio, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante; che parimenti infondata è la censura vedente sul fine di profitto, perseguito dall'agente nel prestarsi a cooperare all'azione illecita in vista del conseguimento di un obiettivo patrimoniale, rappresentato — si legge nella sentenza impugnata — dal contenimento o azzeramento dei costi del trasporto; che incensurabile, nella prospettiva del giudizio di legittimità, è, altresì, il rigetto del motivo di appello vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla rilevanza dell'apporto, tutt'altro che minimale, garantito da Sylla al successo dell'azione criminosa e dell'assenza di sintomi di sua tangibile resipiscenza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 37724/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris