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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 46267/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su conclivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della condotta di spaccio della sostanza stupefacente, basata su plurimi indici che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pp. 4,5 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussisl:enza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ic e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su conclivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della condotta di spaccio della sostanza stupefacente, basata su plurimi indici che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pp. 4,5 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussisl:enza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ic e
Sentenza Cassazione n. 46267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris