CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 11428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13550-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via L. Caro 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro CITTA' [OSCURATO:PERSONA] ; -intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 19/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione l’ordinanza della corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con cui, a parziale accoglimento dell’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio proposta ex art. 54 d.p.r. 327/2001 e art. 29 d.lgs. 150/2011, 702 bis, cod. proc. civ., era stata determinata in euro 4.140,92 l’indennità di occupazione legittima loro dovuta dalla provincia di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Occorre dare atto, per meglio comprendere la vicenda, che con ricorso depositato il 3 ottobre 2016 gli odierni ricorrenti avevano prospettato che la provincia di [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto a espropriazione per pubblica utilità delle aree di loro proprietà, site nel comune di Palmi e distinte al N.C.T. al foglio di mappa 32 particelle 771 e 782, ai fini della realizzazione di un eliporto a servizio della limitrofa caserma dei vigili del fuoco. 3.I medesimi deducevano non avere ritenuto congrua la misura dell’indennità proposta in complessivi euro 22.800 per la particella 782 ed in euro 2.000 per la particella 771 e neppure avevano ritenuto congrua la quantificazione della indennità provvisoria, cosicché non si era dato corso al perfezionamento della cessione volontaria dei medesimi cespiti. 4. Evidenziavano altresì che non avevano ricevuto più alcuna comunicazione fino a che avevano appreso della pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Palmi, in data 2 settembre 2016, della comunicazione a mezzo della quale si portava a conoscenza degli interessati l’avvenuto deposito della relazione della C.P.E., con contestuale comunicazione della facoltà di accesso a tale documento presso il competente ufficio. 5. Assumevano ancora, che l’area espropriata costituiva una quota parte di una più consistente proprietà che, a ragione dell’esproprio, era stata privata di buona parte di fronte strada e, dunque, di facile accesso alla via pubblica. 6. Tanto premesso chiedevano che venisse determinata l’esatta indennità dovuta in conformità ai dettami dell’art. 32 T.U. Espropriazione, tenendo conto dell’integrazione nel tessuto urbano, nella misura indicata prudentemente in euro 50 mq oltre quanto spettante per occupazione e riduzione del valore della proprietà limitrofa, interessi di mora e rivalutazione, con effetto dalla data della apprensione del bene. 7. La corte d’appello osservava che per quanto concerne l’indennità di espropriazione, essendo pacificamente non emesso il decreto di esproprio, la domanda andava dichiarata improcedibile. 8. Per quanto relativo all’indennità di occupazione, la corte osservava la necessità di procedere alla valutazione di quella che sarebbe stata l’indennità di espropriazione nel caso di effettivo intervento del relativo decreto, atteso che il criterio normativo per la liquidazione dell’indennità di occupazione è fissato, dall’articolo 50, comma 1, d.p.r. 327 2001, in proporzione a quanto dovuto nel caso di esproprio dell’area. 9. Ciò posto e richiamando le risultanze della disposta ctu, la corte territoriale ha osservato che la realizzazione dell’opera pubblica si è sviluppata in due fasi: la prima, iniziata con la delibera n. 175 del 26 aprile 2002, con cui la provincia aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un capannone da adibire a ricovero mezzi di protezione civile e aveva emesso decreto di occupazione di urgenza a seguito del quale era stata occupata una porzione della particella catastale 782 avente la superficie complessiva di mq 1.183,12. La seconda fase era iniziata con delibera n. 1982 del 6 ottobre 2014, con cui era stata dichiarata, per la seconda volta, la pubblica utilità dell’opera, ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.p.r. 327 del 2001, con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dal quale erano decorsi, secondo la rilevazione del ctu, i 5 anni di occupazione legittima, entro i quali la pubblica amministrazione avrebbe dovuto emettere il decreto definitivo di esproprio per la realizzazione dell’eliporto. 10. In questa seconda fase, oltre a quella già occupata, era stata oggetto di occupazione un’ulteriore superficie, di proprietà della medesima ditta, facente parte del la particella 771 del foglio 32 del NCT del Comune di Palmi. 11. Così descritto lo svolgimento degli atti che aveva interessato le aree in oggetto, ai fini del riconoscimento dell’indennità di occupazione si poteva prendere in considerazione, ad avviso della corte di merito, solo il primo periodo decorrente dal 25 giugno 2002 data del verbale di immissione in possesso da parte dei funzionari provinciali, al 25 giugno 2007, nel corso del quale non era intervenuto il decreto di espropriazione con conseguente perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del d.p.r. 327/2001. 12. In altri termini la corte d’appello ha ritenuto che nulla poteva, invece, essere riconosciuto per la fase successiva al decreto del 6 ottobre 2014, dal momento che non era stato provato dalla parte procedente, che detto decreto era stato seguito dalla concreta occupazione dei terreni non essendo in atti un verbale di immissione in possesso o altro atto equipollente, necessario ai fini della prova incombente sul proprietario opponente. 13. La corte d’appello ha altresì aggiunto che non poteva farsi applicazione del principio di non contestazione in ordine alla suddetta circostanza stante la contumaciadella parte resistente. 14.Conseguentemente, l’indennità di occupazione riconoscibile era solo relativa al periodo intercorso fra il 25 giugno 2002 ed il 25 giugno 2007. 15. Quanto alla determinazione della suddetta indennità la corte d’appello ha ritenuto corretta la qualificazione del terreno come di natura agricola sulla base della certificazione urbanistica rilasciata dal Comune di Palmi, non ritenendo rilevanti rispetto al periodo considerato dal 25 giugno 2002 al 25 giugno 2007, i provvedimenti quali il decreto del 2008 con cui era stato approvato un piano di recupero urbano che rendeva edificabile i terreni. 16. Ciò in quanto l’inclusione degli stessi nel piano di recupero urbano risalente al 27 agosto 2008 era intervenuto quando l’occupazione legittima era già cessata. 17. Pertanto, determinato il valore agricolo effettivo ed applicate le maggiorazioni di cui alla ctu, nonchè il metodo sintetico comparativo sulla base del valore unitario di 8,40 euro/mq. l’indennità di esproprio è stato determinata in euro 9.938,20 e, conseguentemente, quella di occupazione temporanea ai sensi del art. 50 d.p.r. 327/2001 in 4.140,92. 18. Da ultimo la corte d’appello ha respinto la domanda, avanzata dai ricorrenti nelle note scritte, avente ad oggetto la liquidazione dell’occupazione illegittima, protrattasi oltre il termine quinquennale della dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi di domanda non proposta nel ricorso e comunque di natura risarcitoria diversa da quella indennitaria per causa petendi e per petitum. 19. La cassazione della predetta ordinanza, resa il 19/11/2021 è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 19/5/2022 ed affidato a due motivi. 20. Non ha svolto attività difensiva l’intimata Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA]. considerato che: 21. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione in punto di deduzione del rilascio del terreno per la prima e la seconda dichiarazione di pubblica utilità. 21.1.Assumono i ricorrenti che l’ordinanza impugnata, dopo avere affermato che sulla stessa area di proprietà di parte ricorrente si erano susseguite due dichiarazioni di pubblica utilità, nessuna delle quali sfociata in un decreto di esproprio, aveva erroneamente ritenuto che rispetto ad esse era risultata provata l’intervenuta immissione in possesso solo relativamente al periodo di vigenza della prima dichiarazione di pubblica utilità. In particolare si censura l’assunto secondo il quale la parte ricorrente era onerata della prova dell’ulteriore immissione in possesso e non lo aveva assolto. 21.2. Così opinando, ad avviso di parte ricorrente, la corte di merito aveva presupposto la deduzione dell ’interruzione del possesso da parte dell’ente procedente e il rilascio dell’area a seguito della perenzione dell’efficacia della prima dichiarazione di pubblica utilità circostanze queste che non era no stat e allegate dalla provincia di [OSCURATO:PERSONA] che invece era rimasta contumace. L’aver ritenuto tale implicita eccezione configurava perciò un vizio di ultra petizione ravvisabile nella statuizione del giudice del merito. 22. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ.) si deduce l’erronea statuizione della corte per avere il giudice del merito ritenuto che gravasse sulla parte attrice la prova negativa della non interruzione dell’occupazione. 23. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 23.1. In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un'opera pubblica, la redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell'ente espropriante, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell'occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell'immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall'onere di provare l'avvenuto spossessamento, sicché, una volta accertata l'immissione in possesso dei terreni oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, qualora l'immobile sia restituito prima dell'esaurimento temporale del periodo autorizzato, grava sull'Amministrazione la prova di avere provveduto alla sua restituzione (cfr. Cass. 7248/2014). 23.2. Ciò premesso, a fronte dell’emissione d i una seconda dichiarazione di pubblica utilità, successiva ad un primo impossessamento del bene attestato dal verbale di immissione in possesso, non può ritenersi “presunto” l’avvenuto rilascio alla scadenza della prima dichiarazione di pubblica utilità, dovendo la P.A., che contest a il diritto al l’indennità per l’occupazione effettuata, fornire la prova del rilascio del fondo, occupato all’esito della prima dichiarazione di pubblica utilità, e la mancata effettiva presa di possesso a seguito della seconda dichiarazione di pubblica utilità ( in tale prospettiva si veda Cass. 23505/2010). 23.3. Al contrario, nel caso in esame, la corte ha ritenuto di presumere il rilascio del terreno occupato a seguito della prima dichiarazione di pubblica utilità senza che ciò sia stato eccepito da alcuno in giudizio e nonostante l’allegata circostanza della prosecuzione dell’occupazione del terreno degli odierni ricorrenti ed, addirittura, della estensione della porzione occupata. 24.L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio alla corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Cort