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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09314/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari -- per quanto qui ancora di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cagliari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto tentato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; motivazione che risulta, peraltro, in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari -- per quanto qui ancora di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cagliari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto tentato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; motivazione che risulta, peraltro, in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 09314/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris