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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 23820/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 37969/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 51 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - tk,3 avverso la sentenza n. 2019/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 dal cons.

Lina [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]), per la cassazione della sentenza n. 2019\2019, depositata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 15 maggio 2019.

2. - Resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

3. - Questa la vicenda processuale: -la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Princivalle, assumendo di aver stipulato con lo stesso un contratto preliminare di permuta immobiliare, in virtù del quale consegnava al convenuto la somma di 20.000 euro a valere come caparra confirmatoria e ulteriori 60.000 euro come acconto, non avendo i due immobili identico valore; chiedeva che con sentenza ex art. 2932 c.c. emessa in luogo del contratto definitivo non concluso si disponesse la permuta, nonché il versamento di eventuali conguagli; in subordine, chiedeva la risoluzione del preliminare di permuta per fatto e colpa del convenuto e la condanna del medesimo alla restituzione dei due importi versati; - il Princivalle chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva si accertasse la legittimità del recesso da lui esercitato ed il suo buon diritto di trattenere la caparra ricevuta, nonché la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per l'imprudente trascrizione della domanda giudiziale;- in primo grado, la domanda principale era rigettata e la domanda riconvenzionale del Princivalle era accolta, accertando il tribunale la legittimità del recesso e il diritto del convenuto di ritenere la caparra ricevuta.

Nulla veniva disposto in ordine all'acconto (la sentenza d'appello puntualizza in proposito che nulla si dice nella sentenza di primo grado degli euro 60.000 di acconto, che, fra l'altro, neppure il Princivalle aveva chiesto di trattenere); - la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, ribadendo che il recesso del Princivalle fosse invalido, perché a monte mancava alcun inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], e chiedendo che, quand'anche fosse confermato che lo scioglimento del rapporto contrattuale conseguiva al recesso legittimamente esercitato dalla sua controparte, la corte d'appello si pronunciasse, come aveva omesso di fare il giudice di primo grado, sulla restituzione dell'acconto.

4. - La sentenza di appello: - confermava l'impianto della sentenza di primo grado, dando atto dell'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale per legittimo esercizio del diritto di recesso da parte del promittente acquirente, e confermando altresì il legittimo trattenimento della caparra versata; - precisava che "nulla si dice in sentenza degli euro 60.000 ricevuti in acconto, che, fra l'altro, neppure il Princi valle aveva chiesto di trattenere"; - confermava anche la condanna generica al risarcimento dei danni per la trascrizione della domanda giudiziale a carico di [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in diverso giudizio; - accogliendo il sesto motivo di appello della [OSCURATO:PERSONA], con il quale l'appellante lamentava l'omessa pronuncia sulla restituzione delle somme consegnate a titolo di principio di pagamento, condannava il Princivalle a restituire la somma di euro 60.000 ricevuta a titolo di acconto. [OSCURATO:PERSONA]

5. - Il ricorrente con il primo motivo deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., del principio della domanda nonché dell'articolo 345 c.p.c., denunciando l'illegittimità della sentenza per ultrapetizione.

Sostiene che la domanda restitutoria - per come essa era stata formulata in appello, come domanda subordinata all'eventuale accertamento dell'inadempimento della stessa appellante - non era mai stata formulata in precedenza, avendo chiesto la [OSCURATO:PERSONA] in primo grado la restituzione correlandola esclusivamente all'accoglimento della propria domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa del convenuto.

6. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1458 c.c., perché la sentenza impugnata farebbe conseguire all'effetto retroattivo di cui all'art. 1458 c.c. un automatismo restitutorio anche processuale che non è insito nella norma, in quanto perché si produca l'effetto restitutorio è necessaria, oltre alla domanda di risoluzione, una autonoma domanda volta appunto alla restituzione.

7. - Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e del principio della domanda sotto un diverso profilo: critica la sentenza impugnata laddove ha affermato che lo stesso Princivalle non avrebbe preso posizione sull'acconto di 60.000,00 euro versato, ed in particolare che lo stesso non abbia mai chiesto di trattenerlo.

Sostiene invece di aver richiesto, fin dalla comparsa di risposta del primo grado, di poter trattenere cautelativamente la somma di 60.000 euro ricevuta in acconto, a garanzia del risarcimento dei maggiori danni subiti per l'imprudente trascrizione della domanda, e di aver chiarito, in comparsa conclusionale del primo grado, che il giudice non avrebbe potuto disporre la restituzione degli acconti alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto non richiesti dalla parte e, infine, che in appello aveva chiesto che si dichiarasse l'inammissibilità proprio del sesto motivo dell'atto di appello, ulteriormente specificando poi in comparsa conclusionale che nessuna domanda restitutoria era stata formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado per il caso - effettivamente poi verificatosi- che la domanda del Princivalle di accertamento della legittimità del proprio recesso fosse accolta.

Evidenzia pertanto che, nella sua linea difensiva, aveva più volte segnalato al giudice che nessuna domanda restitutoria autonoma, svincolata dall'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del Princivalle stesso, fosse stata formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda, formulata solo in appello, doveva considerarsi domanda nuova, vietata, la cui inammissibilità era rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.

Segnala l'errore insito nell'assunto della Corte d'appello laddove ritiene necessaria una esplicita domanda del Princivalle per trattenere l'acconto e ritiene che il ragionamento debba essere ribaltato: non avendo la [OSCURATO:PERSONA] chiesto la restituzione dell'acconto, il Princivalle non aveva alcun onere di formulare una autonoma domanda per essere legittimato a trattenerlo, ma poteva limitarsi a chiedere il rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA], in quanto mediante il solo rigetto si sarebbe consolidata la sua posizione di legittimo detentore dell'acconto ricevuto.8. - Infine, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 2909 c.c.

Sottolinea un altro profilo di erroneità della sentenza impugnata, evidenziando che in primo grado il tribunale aveva rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] sia in via principale che in via subordinata; a fronte di ciò, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio non soltanto la novità della domanda proposta esclusivamente in appello dalla appellante, ma anche l'avvenuta formazione del giudicato sul punto della pretesa restituzione dell'acconto in quanto, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] formulato la domanda in primo grado e avendo il tribunale respinto tutte le domande dell'attrice, il giudicato formatosi copriva il dedotto e il deducibile, quindi la domanda di restituzione non sarebbe stata considerabile in sede d'appello nè proponibile ormai neppure in un separato giudizio.

9. - Il ricorso è infondato.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto ripropongono, sotto diversi profili, censure connesse.

Il tema è quello dell'erronea pronuncia del giudice d'appello su una domanda - quella di restituzione dell'acconto versato - tardivamente proposta solo in appello, con condanna della controparte a restituire l'acconto incassato.

I motivi di ricorso non scalfiscono la correttezza della soluzione adottata dal giudice di appello, nel senso della restituzione alla parte che lo ha versato dell'acconto incamerato dalla controparte in funzione del futuro trasferimento di un bene immobile, a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale con definitiva esclusione della realizzazione del trasferimento immobiliare, sebbene sia necessaria una integrazione correttiva della motivazione, ad eliminarne una contraddizione.

A pag. 7 della sentenza impugnata, la corte d'appello dapprima dà atto che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione dell'acconto solo in via subordinata, per l'ipotesi che il tribunale dichiarasse risolto il contratto a causa dell'inadempimento della controparte, e che questa domanda era stata respinta, avendo dichiarato il primo giudice la legittimità del recesso esercitato dal Princivalle.

Al contempo, nel passaggio successivo, la corte dà atto che il contratto è stato comunque dichiarato risolto, e che il Princivalle, che non ha neppure chiesto di trattenere i 60.000,00 euro ricevuti in acconto della permuta, non ha più alcun titolo per trattenerli e deve pertanto restituirli alla controparte.

E' ben vero che, come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, la risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. n. 2075 del 2013).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che la domanda restitutoria sia stata introdotta, in primo grado, solo come conseguenza dell'accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte, mentre solo in appello, in via ulteriomente subordinata, avrebbe proposto la domanda di restituzione in riferimento alla diversa ipotesi di scioglimento del rapporto contrattuale per recesso del Princivalle.

La corte d'appello avrebbe preso così in considerazione una domanda tardivamente formulata pronunciando ultrapetita.Deve tuttavia ritenersi che l'attrice abbia, fin dal primo grado, da un lato perseguito la sua linea difensiva principale, che era in primo luogo quelIckdi portare a termine il piano contrattuale, chiedendo l'emissione di una sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso, in relazione alla quale si era détt disponibile a versare anche i conguagli necessari, in secondo luogo aveva prefigurato l'ipotesi di scioglimento del rapporto contrattuale, chiedendo che si accertasse l'inadempimento della controparte.

Parallelamente, per l'ipotesi che il giudice non ritenesse praticabile l'ipotesi traslativa, aveva introdotto la domanda di restituzione del cospicuo acconto versato, ove si fosse addivenuti allo scioglimento del rapporto (nella sua ipotesi subordinata, per inadempimento della controparte).

Aveva quindi chiesto fin dall'origine che si disponesse, in ipotesi di risoluzione, la restituzione di entrambe le somme (sia quella versata a titolo di caparra che quella versata a titolo di acconto).

Il thema decidendum delineato fin dal primo grado era quindi duplice: definizione della sorte del rapporto tra le parti e, in caso di scioglimento del rapporto stesso, definizione degli obblighi restitutori, in quanto gli acconti versati, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale (qualsiasi ne fosse la causa e a prescindere dalla individuazione del soggetto responsabile), sarebbero rimasti privi di causa.

Il tribunale ha dato atto dell'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale, sebbene in accoglimento della linea difensiva del convenuto, e quindi non per inadempimento del Princivalle ma per legittimo esercizio da parte sua del diritto di recesso, come richiesto dal Princivalle in via riconvenzionale, ed ha di conseguenza correttamente disposto nel senso del legittimo trattenimento della caparra ricevuta da parte del Princivalle.Manca invece nella pronuncia di primo grado, ed è stata correttamente disposta in appello a seguito del rilievo della [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'impugnazione, la disposizione relativa agli obblighi restitutori relativi all'acconto versato, restituzione che era stata comunque e fin dall'inizio del giudizio dalla promittente acquirente, sebbene abbinata nell'ipotesi da essa auspicata ad un assetto di interessi più favorevole all'attrice, ma a valere su ogni altra ipotesi meno favorevole che comportasse comunque lo scioglimento del rapporto contrattuale, atteso che, in ogni caso, la domanda restitutoria era stata formulata e il rapporto tra le parti si era sciolto, facendo venir meno la possibilità del trasferimento del bene e con esso la ragione fondante il trattenimento dell'acconto versato in capo alla parte venditrice.

Per questi motivi, correttamente la corte d'appello ha disposto la restituzione dell'acconto a chi lo aveva sborsato, osservando che, a fronte dello scioglimento del contratto, la dazione di denaro rimaneva priva di causa giustificatrice, ma a fronte di una domanda restitutoria non nuova ma introdotta fin dall'inizio del primo grado, dovendosi intendere che la domanda di restituzione fosse stata proposta dall'attrice in relazione al fatto dell'accertato scioglimento del rapporto contrattuale, e quindi implicitamente anche per l'ipotesi, ovviamente non auspicata né in quel momento esplicitamente prefigurata dall'attrice, che lo scioglimento del rapporto fosse pronunciato per cause non imputabili all'inadempimento della controparte.

A fronte dell'omessa pronuncia in primo grado, il sesto motivo di appello non introduce una domanda nuova, ma recupera il tema della restituzione già introdotto, chiedendo che, a fronte dell'intervenuto scioglimento del rapporto, il giudice chiarisca che la parte che recede, se ha diritto di trattenere la caparra ricevuta, non ha però alcun titolo per trattenere l'acconto per un trasferimento proprietario che non avverrà più.

Non si tratta di pronuncia adottata in assenza di domanda, né di pronuncia su domanda nuova e solo tardivamente formulata, né di sostituzione d'ufficio di una domanda all'altra.

Deve confermarsi quindi la legittimità ed anzi la necessità, di provvedere sugli obblighi restitutori, in presenza di domanda connessa allo scioglimento del rapporto contrattuale, in quanto esso costituisce accertamento consequenziale e accessorio in tutte le ipotesi di venir meno del rapporto, in particolare, in riferimento all'ipotesi qui in esame di contratto preliminare, derivino esse da risoluzione o da recesso, fintanto che si muova pur sempre nell'ambito dei fatti originariamente dedotti, senza introdurre un nuovo tema di indagine.

L'affermazione trova implicita conferma nella facoltà di modificare la domanda, da adempimento in risoluzione, perfino in sede di giudizio di rinvio, introducendo il tema della restituzione anche se non vi è accettazione del contraddittorio sul punto, purchè si rimanga sul terreno dei fatti già oggetto del giudizio (v.

Cass. n. 13003 del 2010, e poi Cass. n. 15461 del 2016 e Cass. n. 8048 del 2020) e della sostanziale equivalenza, a tal fine, delle ipotesi di recesso a quelle di risoluzione, nei contratti a prestazioni corrispettive (Cass. n. 12238 del 2011; Cass. n. 8048 del 2020).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, stanti gli esiti contrastanti dei giudizi di merito sulla questione oggetto del ricorso.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ncipTj a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 37969/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 51 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - tk,3 avverso la sentenza n. 2019/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 dal cons. Lina [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]), per la cassazione della sentenza n. 2019\2019, depositata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 15 maggio 2019. 2. - Resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3. - Questa la vicenda processuale: -la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Princivalle, assumendo di aver stipulato con lo stesso un contratto preliminare di permuta immobiliare, in virtù del quale consegnava al convenuto la somma di 20.000 euro a valere come caparra confirmatoria e ulteriori 60.000 euro come acconto, non avendo i due immobili identico valore; chiedeva che con sentenza ex art. 2932 c.c. emessa in luogo del contratto definitivo non concluso si disponesse la permuta, nonché il versamento di eventuali conguagli; in subordine, chiedeva la risoluzione del preliminare di permuta per fatto e colpa del convenuto e la condanna del medesimo alla restituzione dei due importi versati; - il Princivalle chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva si accertasse la legittimità del recesso da lui esercitato ed il suo buon diritto di trattenere la caparra ricevuta, nonché la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per l'imprudente trascrizione della domanda giudiziale;- in primo grado, la domanda principale era rigettata e la domanda riconvenzionale del Princivalle era accolta, accertando il tribunale la legittimità del recesso e il diritto del convenuto di ritenere la caparra ricevuta. Nulla veniva disposto in ordine all'acconto (la sentenza d'appello puntualizza in proposito che nulla si dice nella sentenza di primo grado degli euro 60.000 di acconto, che, fra l'altro, neppure il Princivalle aveva chiesto di trattenere); - la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, ribadendo che il recesso del Princivalle fosse invalido, perché a monte mancava alcun inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], e chiedendo che, quand'anche fosse confermato che lo scioglimento del rapporto contrattuale conseguiva al recesso legittimamente esercitato dalla sua controparte, la corte d'appello si pronunciasse, come aveva omesso di fare il giudice di primo grado, sulla restituzione dell'acconto. 4. - La sentenza di appello: - confermava l'impianto della sentenza di primo grado, dando atto dell'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale per legittimo esercizio del diritto di recesso da parte del promittente acquirente, e confermando altresì il legittimo trattenimento della caparra versata; - precisava che "nulla si dice in sentenza degli euro 60.000 ricevuti in acconto, che, fra l'altro, neppure il Princi valle aveva chiesto di trattenere"; - confermava anche la condanna generica al risarcimento dei danni per la trascrizione della domanda giudiziale a carico di [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in diverso giudizio; - accogliendo il sesto motivo di appello della [OSCURATO:PERSONA], con il quale l'appellante lamentava l'omessa pronuncia sulla restituzione delle somme consegnate a titolo di principio di pagamento, condannava il Princivalle a restituire la somma di euro 60.000 ricevuta a titolo di acconto. [OSCURATO:PERSONA] 5. - Il ricorrente con il primo motivo deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., del principio della domanda nonché dell'articolo 345 c.p.c., denunciando l'illegittimità della sentenza per ultrapetizione. Sostiene che la domanda restitutoria - per come essa era stata formulata in appello, come domanda subordinata all'eventuale accertamento dell'inadempimento della stessa appellante - non era mai stata formulata in precedenza, avendo chiesto la [OSCURATO:PERSONA] in primo grado la restituzione correlandola esclusivamente all'accoglimento della propria domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa del convenuto. 6. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1458 c.c., perché la sentenza impugnata farebbe conseguire all'effetto retroattivo di cui all'art. 1458 c.c. un automatismo restitutorio anche processuale che non è insito nella norma, in quanto perché si produca l'effetto restitutorio è necessaria, oltre alla domanda di risoluzione, una autonoma domanda volta appunto alla restituzione. 7. - Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e del principio della domanda sotto un diverso profilo: critica la sentenza impugnata laddove ha affermato che lo stesso Princivalle non avrebbe preso posizione sull'acconto di 60.000,00 euro versato, ed in particolare che lo stesso non abbia mai chiesto di trattenerlo. Sostiene invece di aver richiesto, fin dalla comparsa di risposta del primo grado, di poter trattenere cautelativamente la somma di 60.000 euro ricevuta in acconto, a garanzia del risarcimento dei maggiori danni subiti per l'imprudente trascrizione della domanda, e di aver chiarito, in comparsa conclusionale del primo grado, che il giudice non avrebbe potuto disporre la restituzione degli acconti alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto non richiesti dalla parte e, infine, che in appello aveva chiesto che si dichiarasse l'inammissibilità proprio del sesto motivo dell'atto di appello, ulteriormente specificando poi in comparsa conclusionale che nessuna domanda restitutoria era stata formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado per il caso - effettivamente poi verificatosi- che la domanda del Princivalle di accertamento della legittimità del proprio recesso fosse accolta. Evidenzia pertanto che, nella sua linea difensiva, aveva più volte segnalato al giudice che nessuna domanda restitutoria autonoma, svincolata dall'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del Princivalle stesso, fosse stata formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda, formulata solo in appello, doveva considerarsi domanda nuova, vietata, la cui inammissibilità era rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'articolo 345 c.p.c. Segnala l'errore insito nell'assunto della Corte d'appello laddove ritiene necessaria una esplicita domanda del Princivalle per trattenere l'acconto e ritiene che il ragionamento debba essere ribaltato: non avendo la [OSCURATO:PERSONA] chiesto la restituzione dell'acconto, il Princivalle non aveva alcun onere di formulare una autonoma domanda per essere legittimato a trattenerlo, ma poteva limitarsi a chiedere il rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA], in quanto mediante il solo rigetto si sarebbe consolidata la sua posizione di legittimo detentore dell'acconto ricevuto.8. - Infine, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 2909 c.c. Sottolinea un altro profilo di erroneità della sentenza impugnata, evidenziando che in primo grado il tribunale aveva rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] sia in via principale che in via subordinata; a fronte di ciò, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio non soltanto la novità della domanda proposta esclusivamente in appello dalla appellante, ma anche l'avvenuta formazione del giudicato sul punto della pretesa restituzione dell'acconto in quanto, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] formulato la domanda in primo grado e avendo il tribunale respinto tutte le domande dell'attrice, il giudicato formatosi copriva il dedotto e il deducibile, quindi la domanda di restituzione non sarebbe stata considerabile in sede d'appello nè proponibile ormai neppure in un separato giudizio. 9. - Il ricorso è infondato. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto ripropongono, sotto diversi profili, censure connesse. Il tema è quello dell'erronea pronuncia del giudice d'appello su una domanda - quella di restituzione dell'acconto versato - tardivamente proposta solo in appello, con condanna della controparte a restituire l'acconto incassato. I motivi di ricorso non scalfiscono la correttezza della soluzione adottata dal giudice di appello, nel senso della restituzione alla parte che lo ha versato dell'acconto incamerato dalla controparte in funzione del futuro trasferimento di un bene immobile, a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale con definitiva esclusione della realizzazione del trasferimento immobiliare, sebbene sia necessaria una integrazione correttiva della motivazione, ad eliminarne una contraddizione. A pag. 7 della sentenza impugnata, la corte d'appello dapprima dà atto che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione dell'acconto solo in via subordinata, per l'ipotesi che il tribunale dichiarasse risolto il contratto a causa dell'inadempimento della controparte, e che questa domanda era stata respinta, avendo dichiarato il primo giudice la legittimità del recesso esercitato dal Princivalle. Al contempo, nel passaggio successivo, la corte dà atto che il contratto è stato comunque dichiarato risolto, e che il Princivalle, che non ha neppure chiesto di trattenere i 60.000,00 euro ricevuti in acconto della permuta, non ha più alcun titolo per trattenerli e deve pertanto restituirli alla controparte. E' ben vero che, come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, la risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. n. 2075 del 2013). Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che la domanda restitutoria sia stata introdotta, in primo grado, solo come conseguenza dell'accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte, mentre solo in appello, in via ulteriomente subordinata, avrebbe proposto la domanda di restituzione in riferimento alla diversa ipotesi di scioglimento del rapporto contrattuale per recesso del Princivalle. La corte d'appello avrebbe preso così in considerazione una domanda tardivamente formulata pronunciando ultrapetita.Deve tuttavia ritenersi che l'attrice abbia, fin dal primo grado, da un lato perseguito la sua linea difensiva principale, che era in primo luogo quelIckdi portare a termine il piano contrattuale, chiedendo l'emissione di una sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso, in relazione alla quale si era détt disponibile a versare anche i conguagli necessari, in secondo luogo aveva prefigurato l'ipotesi di scioglimento del rapporto contrattuale, chiedendo che si accertasse l'inadempimento della controparte. Parallelamente, per l'ipotesi che il giudice non ritenesse praticabile l'ipotesi traslativa, aveva introdotto la domanda di restituzione del cospicuo acconto versato, ove si fosse addivenuti allo scioglimento del rapporto (nella sua ipotesi subordinata, per inadempimento della controparte). Aveva quindi chiesto fin dall'origine che si disponesse, in ipotesi di risoluzione, la restituzione di entrambe le somme (sia quella versata a titolo di caparra che quella versata a titolo di acconto). Il thema decidendum delineato fin dal primo grado era quindi duplice: definizione della sorte del rapporto tra le parti e, in caso di scioglimento del rapporto stesso, definizione degli obblighi restitutori, in quanto gli acconti versati, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale (qualsiasi ne fosse la causa e a prescindere dalla individuazione del soggetto responsabile), sarebbero rimasti privi di causa. Il tribunale ha dato atto dell'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale, sebbene in accoglimento della linea difensiva del convenuto, e quindi non per inadempimento del Princivalle ma per legittimo esercizio da parte sua del diritto di recesso, come richiesto dal Princivalle in via riconvenzionale, ed ha di conseguenza correttamente disposto nel senso del legittimo trattenimento della caparra ricevuta da parte del Princivalle.Manca invece nella pronuncia di primo grado, ed è stata correttamente disposta in appello a seguito del rilievo della [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'impugnazione, la disposizione relativa agli obblighi restitutori relativi all'acconto versato, restituzione che era stata comunque e fin dall'inizio del giudizio dalla promittente acquirente, sebbene abbinata nell'ipotesi da essa auspicata ad un assetto di interessi più favorevole all'attrice, ma a valere su ogni altra ipotesi meno favorevole che comportasse comunque lo scioglimento del rapporto contrattuale, atteso che, in ogni caso, la domanda restitutoria era stata formulata e il rapporto tra le parti si era sciolto, facendo venir meno la possibilità del trasferimento del bene e con esso la ragione fondante il trattenimento dell'acconto versato in capo alla parte venditrice. Per questi motivi, correttamente la corte d'appello ha disposto la restituzione dell'acconto a chi lo aveva sborsato, osservando che, a fronte dello scioglimento del contratto, la dazione di denaro rimaneva priva di causa giustificatrice, ma a fronte di una domanda restitutoria non nuova ma introdotta fin dall'inizio del primo grado, dovendosi intendere che la domanda di restituzione fosse stata proposta dall'attrice in relazione al fatto dell'accertato scioglimento del rapporto contrattuale, e quindi implicitamente anche per l'ipotesi, ovviamente non auspicata né in quel momento esplicitamente prefigurata dall'attrice, che lo scioglimento del rapporto fosse pronunciato per cause non imputabili all'inadempimento della controparte. A fronte dell'omessa pronuncia in primo grado, il sesto motivo di appello non introduce una domanda nuova, ma recupera il tema della restituzione già introdotto, chiedendo che, a fronte dell'intervenuto scioglimento del rapporto, il giudice chiarisca che la parte che recede, se ha diritto di trattenere la caparra ricevuta, non ha però alcun titolo per trattenere l'acconto per un trasferimento proprietario che non avverrà più. Non si tratta di pronuncia adottata in assenza di domanda, né di pronuncia su domanda nuova e solo tardivamente formulata, né di sostituzione d'ufficio di una domanda all'altra. Deve confermarsi quindi la legittimità ed anzi la necessità, di provvedere sugli obblighi restitutori, in presenza di domanda connessa allo scioglimento del rapporto contrattuale, in quanto esso costituisce accertamento consequenziale e accessorio in tutte le ipotesi di venir meno del rapporto, in particolare, in riferimento all'ipotesi qui in esame di contratto preliminare, derivino esse da risoluzione o da recesso, fintanto che si muova pur sempre nell'ambito dei fatti originariamente dedotti, senza introdurre un nuovo tema di indagine. L'affermazione trova implicita conferma nella facoltà di modificare la domanda, da adempimento in risoluzione, perfino in sede di giudizio di rinvio, introducendo il tema della restituzione anche se non vi è accettazione del contraddittorio sul punto, purchè si rimanga sul terreno dei fatti già oggetto del giudizio (v. Cass. n. 13003 del 2010, e poi Cass. n. 15461 del 2016 e Cass. n. 8048 del 2020) e della sostanziale equivalenza, a tal fine, delle ipotesi di recesso a quelle di risoluzione, nei contratti a prestazioni corrispettive (Cass. n. 12238 del 2011; Cass. n. 8048 del 2020). Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, stanti gli esiti contrastanti dei giudizi di merito sulla questione oggetto del ricorso. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ncipTj a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da part
Sentenza Cassazione n. 23820/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris